
L’articolo 12 del D.Lgs. n. 148/2026 (il c.d. decreto omnibus) è intervenuto sulla disciplina della detrazione dell’IVA.
Nello specifico il decreto Omnibus ha modificato il termine per esercitare la detrazione ex articolo 19, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 (termine di presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo) e di conseguenza è stato modificato il termine di registrazione delle fatture di acquisto ai sensi dell’articolo 25, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972.
Nell’apportare le modifiche all’articolo 25, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972, il legislatore ha eliminato l’inciso “e con riferimento al medesimo anno”, che sembrerebbe permettere la retroattività della detrazione dell’IVA delle operazioni “a cavallo di anno”.
La disposizione così modificata, tuttavia, sembra confliggere con quanto disposto dall’articolo 1, comma 1 del D.P.R. n. 100/1998.
La Corte di Giustizia europea, con la sentenza n. T689/24 del 11 febbraio 2026, ha chiarito che un soggetto passivo ha facoltà di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione relativa al periodo in cui il diritto alla detrazione è sorto, qualora, pur non avendo ricevuto nel corso di detto periodo la fattura corrispondente, l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione medesima, ha intesso.
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