
L’autotutela sostitutiva consente all’Amministrazione finanziaria di annullare un atto illegittimo e adottarne uno nuovo, anche peggiorativo per il contribuente, ma il relativo esercizio deve rispettare regole e principi in tema di decadenza, giudicato, unicità dell’accertamento e proporzionalità. Tenendo conto della più recente giurisprudenza, il contributo esamina il confine con l’accertamento integrativo, il rilievo dell’identità sostanziale della pretesa e la necessità che il secondo avviso contenga l’espressa dichiarazione di annullamento e sostituzione del precedente atto impositivo.
L’autotutela sostitutiva tra unicità dell’accertamento e proporzionalità
L’autotutela sostitutiva è il procedimento mediante il quale l’Amministrazione finanziaria annulla un atto impositivo illegittimo e ne adotta un altro destinato a prenderne integralmente il posto. Tale istituto non presenta particolari criticità quando il nuovo provvedimento si limita a ridurre la pretesa oppure a emendare un vizio formale, lasciando immutati i fatti contestati, l’imponibile e le ragioni giuridiche dell’accertamento. Più complessa è invece l’ipotesi in cui il riesame conduca a un atto peggiorativo per il contribuente, fondato su una diversa selezione del materiale istruttorio o su una maggiore quantificazione del tributo.
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