
Con la recentissima ordinanza n. 26020/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che a fronte di un credito esistente e pienamente spettante, anche l’apposizione di un visto di conformità irregolare o la sua omessa apposizione configurano sempre una violazione meramente formale che non comporta il disconoscimento della compensazione del credito. E, cosa ancora più importante, tale principio, ad avviso dei Supremi Giudici, rimane valido anche dopo le modifiche apportate dal DL n. 50/2017 all’articolo 10, comma 1, n. 7 del DL n. 78/2009.
Visto di conformità irregolare e natura formale della violazione
La mancanza del visto di conformità o la sua irregolare apposizione da parte di un professionista non ancora iscritto nell’elenco informatizzato detenuto dalla Agenzia delle Entrate dei soggetti abilitati rappresenta una “violazione meramente formale che non ostacola in alcun modo l’attività di controllo”, con la conseguenza che, qualora il credito risulti esistente e spettante, non può essere mai disconosciuta la compensazione del credito, così come invero sostenuto dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
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