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Come cambia la detrazione IVA con il Correttivo Omnibus – Episodio 185

di Simona Zangrandi | · 7 min di lettura

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Ascolta “Ep. 185 Come cambia la detrazione IVA con il Correttivo Omnibus” su Spreaker.

Apriamo questo podcast con un esempio reale: una società nel 2023, a fronte dell’acquisto di beni, riceve una fattura. L’IVA è detraibile. Ma la fattura non viene registrata e quindi l’IVA non viene detratta e non ne viene data neanche evidenza in dichiarazione. Accortasi dell’errore, nel 2025 la società chiede all’Agenzia delle Entrate, tramite interpello, se può rimediare presentando una dichiarazione integrativa. La risposta dell’Agenzia è negativa, senza la registrazione nei termini, l’integrativa non serve. Che il diritto alla detrazione è perso.

Oggi i termini sono cambiati. Il decreto legislativo 148 del 2026, cosiddetto correttivo omnibus, ha infatti allungato i tempi per registrare le fatture e quindi la possibilità di detrarre l’IVA. La registrazione però resta una condizione indispensabile e quindi la risposta dell’Agenzia. Delle entrate rimane ancora valida. Vediamo come, che cosa significa per la contabilità degli studi e che cosa resta ancora in sospeso.

I nuovi termini per la detrazione IVA e la registrazione delle fatture

Cosa ha cambiato il correttivo omnibus? Il correttivo omnibus, in vigore dal 12 agosto, riscrive due norme del decreto IVA: l’articolo 19 sulla detrazione e l’articolo 25 sulla registrazione degli acquisti. Le stesse regole sono riprese negli articoli 56 e 88 del nuovo testo unico IVA che entrerà in vigore, come sappiamo, il 1 gennaio del 2027.

Quindi, in base alle modifiche del correttivo omnibus per la detrazione, oggi il diritto può. Ora essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quella in cui è sorto, alle condizioni esistenti in quel momento. Prima ricordiamo che il limite era la dichiarazione dello stesso anno.

Per la registrazione, invece, la fattura va annotata prima della liquidazione in cui si esercita la detrazione e comunque entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione. Ricordiamo. prima delle modifiche il limite era la dichiarazione dell’anno di ricezione e con riferimento a quello stesso anno.

Attenzione al doppio punto di partenza: per la registrazione conta quando arriva la fattura, mentre per la detrazione conta quando nasce il diritto, cioè quando l’imposta diventa esigibile.

Facciamo un esempio: Supponiamo che il bene viene consegnato alla società il 28 agosto 2026, ma la fattura viene ricevuta il due di settembre. Il secondo anno successivo è il 2028, quindi la società avrebbe tempo di registrare e detrarre l’IVA fino alla data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2028, da presentarsi entro il 30 aprile del 2029.

Attenzione però, avere più tempo non significa poter scegliere il momento più conveniente, perché l’IVA si detrae sempre nella misura in cui era detraibile quando il diritto è nato. Quindi, se noi torniamo al nostro esempio, supponiamo che nel 2026 la società avesse un prorata di detraibilità del 60% perché effettuava sia operazioni imponibili che operazioni esenti. Nel 2028, invece, la società non ha più operazioni esenti, per cui ha una pro rata di detraibilità pari al 100%. Se la società registra nel 2028 la fattura e quindi esercita il diritto alla detrazione nel 2028, attenzione che siccome la fattura è stata ricevuta nel 2026, l’IVA di quella fattura potrà essere detratta nel limite del 60%, quindi rinviare la detrazione. Non permette di approfittare di una situazione più favorevole. Attenzione, e comunque vale anche il contrario. con il.

Quindi, tornando al nostro decreto correttivo, con il correttivo nella sostanza cambiano i tempi per registrare e detrarre e si ritorna al regime precedente al decreto legge 50 del 2017. Che invece aveva ristretto i tempi per rendere i controlli più rapidi. Da allora, però, il contesto è cambiato in quanto con la fatturazione elettronica l’amministrazione finanziaria ora vede le operazioni attraverso il sistema di interscambio, rendendo così più facili i controlli. Ed è così che il legislatore ha deciso di allargare nuovamente le maglie.

Fatture a cavallo d’anno e riesame della Corte di Giustizia

Ma vediamo cosa succede con le fatture a cavallo d’anno con quella nuova normativa. Veniamo al caso più frequente che può capitare in studio: fattura emessa dal fornitore tipo il 30 dicembre 2026, ricevuta dalla società il 4 gennaio del 2027 con le nuove regole.

Le strade sono due, le alternative sono due: la prima, registrare la fattura entro il 30 aprile 2027 in un’apposita sezione del registro degli acquisti e far confluire la detrazione. Nella dichiarazione IVA relativa al 2026, in alternativa, si potrebbe invece far confluire la fattura nel periodo in cui viene registrata, detraendo l’imposta nella liquidazione di quel mese nel 2027 o anche nel 2028, oppure al più tardi nella dichiarazione relativa al 2028, da presentare entro il 30 aprile del 2029.

Quello che resta escluso. È la liquidazione di dicembre. Il decreto non ha toccato infatti l’articolo uno del DPR 100 del ’98, che esclude dal calcolo della liquidazione le fatture relative a operazioni dell’anno precedente, anche se ricevute e annotate entro il 15 di gennaio. Per le fatture, quindi a cavallo d’anno, il recupero della sull’anno vecchio passa solo attraverso la dichiarazione.

Questo aspetto. È una delle questioni più discusse in materia di detrazione. Come ha anche ricordato il comitato tecnico di Assosoftware, alcune software house hanno avevano reso più flessibili i propri gestionali, consentendo, su richiesta, la detrazione a dicembre per le fatture registrate nei primi giorni di gennaio. Senza un nuovo intervento normativo o un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, i controlli attuali nei gestionali restano. Gli adeguamenti riguarderanno invece i nuovi termini più ampi per registrare e detrarre.

C’è poi un’incognita che arriva dall’Europa ed è tutt’altro che marginale: la possibilità di imputare la fattura all’anno precedente si ispira ad una sentenza del Tribunale dell’Unione Europea dell’undici febbraio 2026, la causa T 68924, richiamata dalla stessa relazione illustrativa. Quella sentenza, però. È ora sotto riesame davanti alla Corte di Giustizia. Lo ha chiesto l’avvocatura generale, ritenendo che mettesse a rischio l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione.

Il 10 settembre di quest’anno, infatti, l’avvocatura generale ha presentato le sue conclusioni, che sono molto critiche. Il principio è che la detrazione si esercita nel periodo in cui si verificano per la prima volta entrambe le condizioni, ossia l’operazione effettuata e il possesso della fattura. Per una fattura ricevuta a gennaio il periodo giusto, secondo l’avvocatura generale, sarebbe quindi gennaio, non l’anno prima.

Se la Corte recepirà queste condizioni, la retroimputazione introdotta ad agosto potrebbe risultare non conforme al diritto europeo. Resterebbe invece la seconda strada, ossia detrarre l’imposta nel periodo in cui la fattura è stata ricevuta.

Annualità pregresse e implicazioni per la contabilità

Ma abbiamo un’altro problema, il nodo delle annualità pregresse. Il decreto non dice nulla al riguardo, manca una disciplina transitoria. La dottrina ha dato due letture: la prima, favorevole al contribuente, che sostiene che se il legislatore avesse voluto limitare la norma al futuro, lo avrebbe scritto in questa lettura, ad esempio. Quindi un acquisto del 2024 con fattura dello stesso anno sarebbe ancora detraibile entro il 30 aprile 2027.

La seconda, invece, è più prudente e ritiene che l’assenza di una norma transitoria non basti a far rivivere termini già scaduti secondo le regole di allora. Quindi, ad oggi, un chiarimento ufficiale non c’è e nei commenti prevale la prudenza, soprattutto quando gli importi in gioco sono rilevanti.

È il caso da cui siamo partiti. Quindi le fatture del 2023 nella risposta dell’Agenzia delle Entrate non verrebbero comunque recuperate. Anche applicando il nuovo termine, il diritto sorto nel 2023 si sarebbe esaurito con la dichiarazione relativa al 2025, scaduta già il 30 aprile del 2026, prima che il decreto entrasse quindi in vigore.

Un’ultima considerazione: abbiamo sì più tempo, ma la registrazione resta decisiva, quindi questa è la precisazione un po’ più importante per chi tiene la contabilità. Oggi un ritardo di registrazione raramente nasce da trascuratezza, più spesso è un problema di processo, un’anomalia nel passaggio tra il portale degli acquisti e il gestionale, una fattura non abbinata all’ordine, una verifica rimasta in sospeso o una regola automatica impostata male. Il decreto omnibus non elimina il problema, ma ne cambia le conseguenze: un ritardo scoperto dai controlli interni non produce su. Subito una perdita definitiva, cioè una finestra più realistica per correggere.

C’è poi un aspetto che riguarda direttamente procedure e gestionali, il doppio binario normativo fino al 31 dicembre 2026. Le regole stanno negli articoli 19 e 25 del decreto IVA. Attenzione, dal 2027 negli articoli 56 e 88 del nuovo testo unico. La sostanza è la stessa, ma i riferimenti cambiano. Il principio della risposta però resta senza notazione nel registro: la detrazione non si esercita più tempo per registrare, quindi non significa poter fare a meno della registrazione.

In sintesi, dal 12 agosto detrazione e registrazione hanno un orizzonte di due anni, calcolato per la detrazione della nascita del diritto e per la registrazione della ricezione della fattura. secondo. Per le fatture a cavallo d’anno la detrazione può essere imputata all’anno precedente, ma solo in dichiarazione. La liquidazione di dicembre resta esclusa e sulla retro imputazione pende un riesame davanti alla Corte di Giustizia con conclusioni dell’avvocatura generale contrarie. Infine, resta aperta la questione delle annualità pregresse in attesa di chiarimenti.

di Simona Zangrandi

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