
Settimana 43/2026 – Rassegna delle principali novità normative, di prassi e giurisprudenziali.
NORMATIVA
Termini e modalità per la determinazione del contributo dei comuni italiani di frontiera – D.M. Ministero delle finanze del 17 settembre 2026 – G.U. del 15 ottobre 2026
Il D.M. stabilisce i criteri per distribuire ai Comuni di frontiera i contributi collegati all’accordo fiscale tra Italia e Svizzera. Le somme saranno utilizzate dagli enti assegnatari per realizzare opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare lavoratori frontalieri, in particolare nell’edilizia abitativa e nel settore trasporti.
PRASSI
Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni, recante il “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”. Inquadramento e approfondimento degli istituti. Il sovraindebitamento e l’esdebitazione (Parte II) – Circolare n. 9/E/2026
La circolare n. 9/E/2026 è dedicata alla disciplina del sovraindebitamento e dell’esdebitazione come organicamente riformata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Con tale intervento il legislatore ha superato la frammentazione normativa derivante dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, riconducendo gli strumenti di regolazione della crisi dei soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale all’interno di un sistema unitario e coerente. L’analisi si concentra sugli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento disciplinati dal Codice, con specifico riferimento alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, alle procedure familiari, al concordato minore e alla liquidazione controllata. Ampio spazio è riservato all’esame delle condizioni di accesso, delle fasi procedimentali, degli effetti dell’omologazione e delle ipotesi di revoca, nonché al ruolo dell’Organismo di composizione della crisi, figura cardine nell’attuazione delle procedure. La trattazione dedica altresì attenzione alle disposizioni in materia di esdebitazione, sia conseguente alla liquidazione controllata, sia nella forma dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, introdotta quale misura di carattere eccezionale e sociale.
Aliquota IVA applicabile all’acquisto con installazione di sistema di accumulo per impianto fotovoltaico già operante – Risposta ad istanza di interpello n. 181/E/2026
La Società Alfa ha chiesto se l’installazione di un sistema di accumulo elettrochimico (BESS) su un impianto fotovoltaico già esistente possa beneficiare dell’IVA agevolata del 10%.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il sistema di accumulo non produce energia, ma si limita a immagazzinarla e a rilasciarla successivamente. Di conseguenza, il BESS costituisce un’infrastruttura distinta dall’impianto fotovoltaico, seppure ad esso collegata funzionalmente. Poiché l’impianto era già pienamente operativo, l’accumulatore non può essere considerato un bene destinato alla costruzione o all’ampliamento dell’impianto stesso.
Pertanto, la cessione e l’installazione del sistema di accumulo devono essere assoggettate all’aliquota IVA ordinaria del 22%, e non a quella agevolata del 10%
Esenzione dall’imposta ipotecaria di un atto di cessione di credito garantito da ipoteca volontaria, a garanzia di un finanziamento che accede al regime dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine – Risposta ad istanza di interpello n. 182/E/2026
Con la risposta n. 182/E/2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’annotazione nei registri immobiliari della cessione di un credito garantito da ipoteca volontaria può beneficiare dell’esenzione dall’imposta ipotecaria prevista dal regime dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine. Secondo l’Agenzia, la cessione del credito e la relativa annotazione costituiscono atti inerenti e strumentali al finanziamento quando sono destinati a garantirne il rimborso. L’agevolazione opera a condizione che il finanziamento possieda i requisiti previsti dagli articoli 15 e 17 del D.P.R. n. 601/1973 e che sia stata esercitata per iscritto l’opzione per l’imposta sostitutiva nell’atto di finanziamento. L’Agenzia richiama la propria prassi e la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui rientrano nel regime agevolato anche le formalità relative alle garanzie accessorie e alle cessioni di credito collegate al finanziamento. In conclusione, l’annotazione della cessione del credito ipotecario è esente da imposta ipotecaria se la funzione di garanzia rispetto al finanziamento agevolato risulta chiaramente dal contratto e sussiste il necessario requisito di inerenza all’operazione finanziaria
Agevolazioni per la piccola proprietà contadina e per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici nei territori montani – Mantenimento dell’agevolazione in caso di fusione per incorporazione intervenuta nel quinquennio dall’acquisto agevolato – Risposta ad istanza di interpello n. 183/E/2026
Con la risposta n. 183/E/2026 l’Agenzia delle Entrate affronta il caso di una fusione per incorporazione tra due società agricole IAP che avevano acquistato terreni beneficiando delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina e per i fondi rustici montani. L’Agenzia chiarisce che la fusione non costituisce un’alienazione volontaria dei terreni e, pertanto, non determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali. La società incorporante subentra infatti a titolo universale nei rapporti giuridici della società incorporata, mantenendo anche i vincoli connessi ai benefici fiscali fruiti. Resta però necessario che l’incorporante conservi la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e continui effettivamente la coltivazione o conduzione diretta dei terreni fino al completamento del quinquennio previsto dalla legge. In conclusione, la fusione non comporta la perdita delle agevolazioni, purché vi sia continuità sostanziale dell’attività agricola e siano rispettati i requisiti soggettivi richiesti dalla normativa.
Imposta sostitutiva dell’IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera: subentro, da parte di un erede, in un Individual Retirement Account (IRA) statunitense – Risposta ad istanza di interpello n. 184/E/2026
Con la risposta n. 184/E/2026 l’Agenzia delle Entrate esamina il caso di un’erede che subentra in un piano pensionistico statunitense di tipo IRA (Individual Retirement Account) originariamente intestato al padre. L’Agenzia conferma che le somme periodicamente percepite dall’erede mantengono natura di redditi da pensione ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR, nonostante il trasferimento mortis causa della posizione previdenziale. Richiamando precedenti documenti di prassi, viene chiarito che i trattamenti pensionistici erogati da soggetti esteri conservano la loro qualificazione fiscale anche quando sono riscossi dagli eredi. Di conseguenza, le rendite derivanti dall’IRA possono essere considerate redditi rilevanti per accedere al regime agevolato dei pensionati esteri previsto dall’art. 24-ter del TUIR. Pertanto, trasferendo la residenza fiscale in Italia nel 2027 e in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma, l’istante potrà beneficiare dell’imposta sostitutiva del 7% sui redditi prodotti all’estero.
Interessi da conciliazione giudiziale e ravvedimento operoso: deducibilità ai fini IRES e applicazione dell’articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – Risposta ad istanza d’interpello n. 185/E/2026
La risposta ad istanza di interpello n. 185/E/2026 affronta il trattamento fiscale degli interessi versati a seguito di una conciliazione giudiziale e di un ravvedimento operoso relativi a contestazioni IVA. L’Agenzia delle Entrate distingue nettamente le due fattispecie: gli interessi da conciliazione giudiziale hanno natura compensativa del ritardo nell’esazione del tributo e sono quindi deducibili ai fini IRES secondo le regole ordinarie, senza essere soggetti ai limiti dell’art. 96 TUIR. Diversamente, gli interessi da ravvedimento operoso sono qualificati come interessi moratori con funzione risarcitoria e, in quanto accessori al debito tributario, ne seguono il medesimo trattamento fiscale. Poiché l’IVA indetraibile cui si riferiscono è indeducibile, anche gli interessi da ravvedimento risultano indeducibili ai fini IRES. La risposta conferma quindi la deducibilità degli interessi da conciliazione giudiziale e, al contrario, l’indeducibilità degli interessi da ravvedimento operoso, superando l’analogia sostenuta dall’istante tra le due tipologie di interessi.
Applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali ai compensi per il trattamento economico accessorio, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche – Risposta ad istanza di interpello n. 186/E/2026
La risposta ad istanza di interpello n. 186/E/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% sul trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici non dirigenti prevista dalla legge di bilancio 2026. Il limite di reddito di 50.000 euro va verificato con riferimento ai redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2026, includendo anche pensioni e assegni equiparati ai redditi di lavoro dipendente. L’agevolazione si applica ai compensi accessori erogati nel 2026 fino a un massimo di 800 euro annui; le somme eccedenti sono assoggettate a tassazione ordinaria. Sono esclusi dall’agevolazione i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 del TUIR. Infine, il regime agevolato si applica automaticamente salvo rinuncia scritta del lavoratore; in caso di rinuncia, i compensi possono essere assoggettati a tassazione separata, ove ne ricorrano i presupposti.
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro di cui all’articolo 1, comma 686, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Risoluzione n. 36/E/2026
La Risoluzione n. 36/E/2026 istituisce il codice tributo“7078” per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta riconosciuto alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali riciclati o imballaggi biodegradabili e compostabili. L’agevolazione deriva dall’art. 1, comma 686, della legge n. 197/2022 ed è disciplinata dal decreto interministeriale 2 aprile 2024. Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’importo spettante è comunicato dal Ministero dell’Ambiente all’Agenzia delle Entrate ed è consultabile dal beneficiario nel proprio cassetto fiscale. L’Agenzia verifica la presenza del contribuente nell’elenco dei beneficiari e la corretta misura del credito utilizzato; in caso di superamento dell’importo autorizzato, il modello F24 viene scartato
GIURISPRUDENZA
Contratti conclusi dall’ODCEC – Forma scritta ad substantiam – Nullità – Arricchimento senza causa – Corte di Cassazione, Sentenza n. 27247/2026
Gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno natura di enti pubblici (Cass. SS.UU. n. 17118/2019). Pertanto, ad essi sono applicabili i principi secondo cui tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, conseguendo alla mancanza di tale requisito l’inesistenza di un’obbligazione contrattuale a carico della P.A.; i contratti con la P.A. devono recare la sottoscrizione, a opera dell’organo rappresentativo esterno dell’ente (in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l’amministrazione) e della controparte di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. Inoltre, la nullità del contratto concluso dalla P.A. senza l’osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l’esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, anche da parte della P.A. stessa che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall’esecuzione del contratto nullo, poiché l’accesso al rimedio ex art. 2041 c.c. è impedito solo dalla nullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all’art. 1418 co. 2 c.c., per contrasto con l’ordine pubblico o in caso di frode alla legge (Cass. SS.UU. n. 11513/2026).
Accertamento impugnato dalla società e non dal socio – Riscossione frazionata – Corte di Cassazione, Sentenza n. 27173/2026
In merito ai tributi imputati per trasparenza, tra soci e società sussiste un litisconsorzio necessario originario, per cui il vincolo litisconsortile non viene meno quando uno dei soci, a differenza della società, ha omesso l’impugnazione dell’atto a lui notificato. Il socio non impugnante, infatti, deve essere chiamato in causa e beneficia del giudicato favorevole ottenuto dalla società. Tale situazione non comporta che la riscossione delle somme inerenti all’accertamento personale del socio debba avvenire in via frazionata, potendo avvenire per l’intero.
Bancarotta fraudolenta – Concorso del commercialista – Corte di Cassazione, Sentenza n. 36674/2026
La responsabilità concorsuale del commercialista, estraneo all’organigramma aziendale, per i fatti di bancarotta commessi dall’imprenditore individuale o dagli amministratori di una società, non può essere desunta dalla mera prestazione dell’attività professionale in favore della compagine imprenditoriale. Può concorrere, pertanto, in qualità di “extraneus” nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale il legale o il consulente contabile che – consapevole dei propositi distrattivi dell’imprenditore o dell’amministratore di una società in dissesto – fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o lo assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero, ancora, svolga un’attività diretta a garantire l’impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui progetto delittuoso (cfr. Cass. n. 8276/2016).
Bancarotta fraudolenta preferenziale – Violazione della “par condicio creditorum” – Elemento soggettivo – Corte di Cassazione, Senenza n. 36565/2026
Una volta dichiarato il fallimento, il principio della “par condicio creditorum”, espresso dall’art. 2741 c.c., trova applicazione secondo le regole del concorso formale e sostanziale della generalità dei crediti; sicché la sua violazione integra l’elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale. È necessario, sul piano soggettivo, il dolo specifico costituito dalla volontà di favorire un determinato creditore, con l’accettazione dell’eventualità di recare pregiudizio agli altri. Tale volontà non è ravvisabile allorché il pagamento sia finalizzato, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia dell’attività sociale o imprenditoriale e il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi concretamente e ragionevolmente perseguibile.
Superbonus 110% – Costituzione e cessione crediti fittizi – Truffa aggravata (Corte di Cassazione, Sentenza n. 35625/2026)
In materia di Superbonus 110% (art. 121 del DL 34/2020), la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e con opzione, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione, è sussumibile nella fattispecie di reato di cui agli artt. 640 e 640-bis c.p..
Bancarotta fraudolenta per distrazione – Indici di distrazione – Danno di lieve entità – Irrilevanza – Corte di Cassazione, Sentenza n. 36381/2026
Coglie significativi indici di distrazione la decisione di merito che fa leva sul fatto che la cessione di un veicolo della società per 900 euro (acquistato l’anno precedente per 7.000 euro) fosse avvenuta qualche giorno dopo la dichiarazione di fallimento e che il destinatario finale del mezzo fosse una persona appartenente alla cerchia familiare dell’amministratore imputato. Rispetto a ciò non può ritenersi fondata la censura formulata in ordine al vizio di motivazione dedotto a partire dal riconoscimento del danno patrimoniale di lieve entità, che, in tesi, contrasterebbe con la consapevolezza di procurare un danno ai creditori. Tale aspetto, infatti, è da ritenersi adeguatamente trattato in sentenza, ove è stato sottolineato che la cessione era avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento, e, pertanto, in un momento in cui l’imputato era pienamente consapevole della negativa incidenza della condotta distrattiva sull’area di garanzia dei creditori.
Agevolazioni per la piccola proprietà contadina – Pertinenze – Rilevanza esclusiva della destinazione attuale – Corte di Cassazione, Sentenza n. 26947/2026
La nozione di pertinenza di un terreno agricolo rilevante ai fini dell’operatività dell’agevolazione fiscale per la piccola proprietà contadina di cui all’art. 2 co. 4-bis del DL 194/2009 si identifica con quella prefigurata dall’art. 817 c.c. Pertanto, per il riconoscimento del beneficio in discorso, è necessario che il bene (nella specie un fabbricato) oggetto dell’atto di trasferimento a titolo oneroso sia stato destinato a servizio (o ad ornamento) del terreno agricolo dal contribuente, titolare del diritto di proprietà. Detto vincolo pertinenziale deve, peraltro, sussistere all’atto dell’acquisto del bene servente, posto che: “solo un bene utilizzabile può essere considerato al servizio di un’altra cosa, non certo un bene da realizzare o completare, cosicché la destinazione futura (probabile o possibile) non può rientrare nel concetto di pertinenza”.
Base imponibile dell’imposta di registro – Passività aziendali – Inerenza – Prova – Corte di Cassazione, Sentenza n. 26938/2026
In caso di cessione d’azienda, il controllo che l’Agenzia opera per verificare che il valore dichiarato in atto ai fini della base imponibile dell’imposta di registro corrisponda al valore reale dell’azienda, implica anche una verifica sull’inerenza delle passività “risultanti dalla documentazione contabile rispetto all’attività svolta dall’azienda trasferita”. Sebbene, infatti, l’art. 51 co. 4 del DPR 131/86 non faccia espresso riferimento al requisito dell’inerenza, questo deve ritenersi implicito. Anche ove emergessero dalla contabilità alcune passività non inerenti e queste fossero “assunte” dal cedente ex art. 2560 co. 2 c.c., ciò non ne legittimerebbe automaticamente la detrazione dalla base imponibile della cessione d’azienda, posto che, in tal caso, si configura una normale ipotesi di accollo (da intendersi quale modalità di corresponsione del prezzo previsto). Sotto il profilo probatorio, infine, in presenza di una contestazione di inerenza da parte dell’amministrazione finanziaria, il relativo onere probatorio è posto a carico del contribuente che deduca la passività e non può ritenersi assolto mediante esclusivo e formale richiamo all’annotazione contabile, richiedendosi l’allegazione di documentazione di supporto attestante l’effettiva pertinenza, strumentalità e finalizzazione della passività al bene trasferito.

