
Il D.Lgs. n. 108/2024 ha ridisegnato l’accertamento sintetico, limitandone l’applicazione ai casi di significativa incongruenza tra reddito dichiarato e spese sostenute. La nuova soglia minima di dieci volte l’assegno sociale e la codificazione della prova contraria rafforzano le garanzie difensive. Centrale il contraddittorio preventivo, mentre la Cassazione orienta verso un uso rigoroso ma equilibrato dello strumento, fondato su prove concrete e tracciabilità delle risorse.
Accertamento sintetico 2025: nuove soglie, prova contraria e ruolo del contraddittorio
L’accertamento sintetico, disciplinato dall’articolo 38, commi 4-8, del D.P.R. n. 600/1973, rappresenta uno strumento accertativo che è finalizzato a ricostruire la capacità contributiva delle persone fisiche sulla base delle spese sostenute e delle manifestazioni di ricchezza riscontrabili.
L’evoluzione normativa più recente ne ha ridisegnato l’ambito di operatività imprimendogli un carattere residuale e garantista. Invero, il D.Lgs. n. 108/2024 ha limitato la determinazione sintetica del reddito complessivo solo alle ipotesi in cui il reddito accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, in ogni caso, di almeno dieci volte l’importo annuo dell’assegno sociale. Tenuto conto che per il 2025 tale valore è pari a 7.002,97 euro, ne deriva che l’accertamento sintetico possa essere esperito solo quando il reddito complessivo accertabile superi 70.002,97 euro.
Oltre alla soglia quantitativa, il legislatore ha normato le modalità attraverso le quali il contribuente può esercitare il diritto alla prova contraria, riconoscendo la possibilità di dimostrare che: le spese sono state finanziate con redditi diversi da quelli del periodo d’imposta (inclusi redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente); gli importi attribuiti sono di entità diversa da quelli stimati dall’Ufficio; la quota di risparmio utilizzata per consumi e investimenti si è formata in anni precedenti.
A ben vedere, si tratta di un’importante formalizzazione di principi già consolidati nella prassi e nella giurisprudenza, che assegna centralità alla tracciabilità dei flussi finanziari e alla capacità del contribuente di fornire elementi oggettivi idonei a superare la presunzione di maggiore capacità contributiva.
La disposizione in esame prevede altresì un contraddittorio strutturato in due fasi: la prima, in cui il contribuente è invitato a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento, e la seconda, che impone all’Ufficio di attivare la procedura di accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 218/1997, se le giustificazioni non risultano idonee. Tale impostazione, in linea con il nuovo articolo 6-bis della L. n. 212/2000, consolida la funzione garantista del contraddittorio, ponendo un argine a pratiche accertative meramente formali e rafforzando il diritto di difesa.
Il D.M. 7 maggio 2024, che conserva efficacia anche dopo il D.Lgs. n. 108/2024, disciplina in dettaglio le modalità di individuazione degli elementi di capacità contributiva. Esso fonda la ricostruzione reddituale su tre categorie di spesa: le “spese certe” (documentate e tracciabili), le “spese per elementi certi” (derivanti dall’utilizzo di beni o servizi) e, in via residuale, le “spese minime presunte” desunte dai dati Istat. Quest’ultima categoria, spesso oggetto di contestazioni, è ammessa solo in assenza di informazioni dirette e rappresenta, dunque, un presidio di equità più che un meccanismo presuntivo automatico.
L’evoluzione normativa è stata supportata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha contribuito a delineare un equilibrio tra efficienza accertativa e tutela dei diritti del contribuente. Sul punto, è stato precisato che, in caso di accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali, l’amministrazione deve ripartire le spese sostenute su cinque anni (quello di riferimento e i quattro precedenti), evitando di imputarle interamente a un solo periodo d’imposta, salvo prova contraria del contribuente (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10363/2025). La suprema Corte ha altresì affermato che la prova contraria può fondarsi su evidenze finanziarie e documentali (Corte Cassazione, ordinanza n. 16749/2025), non essendo necessario dimostrare un nesso diretto con i redditi dichiarati. Parallelamente, la Cassazione ha precisato che gli indici costituiscono presunzioni legali relative, che trasferiscono sul contribuente l’onere di dimostrare l’inesistenza o la minore entità del reddito presunto, ma non sono di per sé idonee a sostituire un effettivo accertamento di merito (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17739/2025). Inoltre, la suprema Corte ha affermato che l’amministrazione finanziaria non può procedere contestualmente per più periodi d’imposta, ma deve comunque motivare le ragioni di incongruenza anche rispetto agli anni contigui (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22256/2025)
Nel loro insieme, queste pronunce attestano una tendenza verso un’applicazione rigorosa ma equilibrata dell’accertamento sintetico, in cui la prova contraria assume un ruolo dirimente e la motivazione dell’atto diviene presupposto imprescindibile di legittimità. Resta fermo che il nuovo strumento accertativo è utilizzabile solo in presenza di gravi scostamenti, come tali manifestazioni di ricchezza palesemente incompatibili con il reddito dichiarato.
Sotto il profilo operativo, l’evoluzione dell’istituto comporta un cambio di paradigma per il professionista, in quanto l’attenzione si sposta dal mero confronto tra redditi e spese alla tracciabilità delle risorse e alla coerenza patrimoniale nel tempo. Pertanto, le strategie difensive devono fondarsi su una documentazione preventiva e sistematica della provenienza delle somme impiegate, al fine di poter dimostrare la formazione storica del risparmio e la legittimità dei flussi finanziari.
di Angelo Ginex
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