
L’articolo 17 del D. Lgs. 192/2024 ha riscritto il comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR relativo al conferimento di partecipazioni qualificate.
La disposizione in questione riguarda, in sostanza, i conferimenti aventi carattere residuale rispetto a quelli di cui al precedente comma 2, ossia diversi da quelli che consentono alla società conferitaria di acquisire il controllo dei voti esercitabili in assemblea o di integrare un controllo già esistente.
La novella trova applicazione ai conferimenti implementati a partire dal 31 dicembre 2024.
Premessa
Come ormai noto, il conferimento a realizzo controllato ex articolo 177, comma 2-bis del TUIR prevede due condizioni fondamentali:
- la partecipazione conferita deve essere qualificata;
- il conferente deve essere l’unico socio della conferitaria, eccezion fatta per le persone fisiche che possono includere anche i familiari di cui all’articolo 5, comma 5 del TUIR.
Il coinvolgimento dei familiari, tuttavia, pur aprendo a nuove opportunità di pianificazione familiare, deve essere ben valutato in quanto non sempre, come vedremo, il regime di realizzo controllato può trovare applicazione.
Quali familiari coinvolgere
Il comma 2-bis lett. b) fa riferimento ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5 del Tuir. Si tratta, quindi, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, oltre al coniuge.
Dalla lettera della norma emerge chiaramente che sono esclusi i conviventi, mentre sono sicuramente ammessi i soggetti legati da unione civile stante l’equiparazione della stessa al matrimonio.
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