
L’articolo 17 del D. Lgs. 192/2024 ha riscritto il comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR relativo al conferimento di partecipazioni qualificate.
La disposizione in questione riguarda, in sostanza, i conferimenti aventi carattere residuale rispetto a quelli di cui al precedente comma 2, ossia diversi da quelli che consentono alla società conferitaria di acquisire il controllo dei voti esercitabili in assemblea o di integrare un controllo già esistente.
La novella trova applicazione ai conferimenti implementati a partire dal 31 dicembre 2024.
Premessa
Come ormai noto, il conferimento a realizzo controllato ex articolo 177, comma 2-bis del TUIR prevede due condizioni fondamentali:
- la partecipazione conferita deve essere qualificata;
- il conferente deve essere l’unico socio della conferitaria, eccezion fatta per le persone fisiche che possono includere anche i familiari di cui all’articolo 5, comma 5 del TUIR.
Il coinvolgimento dei familiari, tuttavia, pur aprendo a nuove opportunità di pianificazione familiare, deve essere ben valutato in quanto non sempre, come vedremo, il regime di realizzo controllato può trovare applicazione.
Quali familiari coinvolgere
Il comma 2-bis lett. b) fa riferimento ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5 del Tuir. Si tratta, quindi, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, oltre al coniuge.
Dalla lettera della norma emerge chiaramente che sono esclusi i conviventi, mentre sono sicuramente ammessi i soggetti legati da unione civile stante l’equiparazione della stessa al matrimonio.
Attenzione: Si segnala come, a mero titolo di esempio, non rientrino nella previsione i cugini di primo grado, trattandosi di parenti di quarto grado.
È necessario il conferimento di quote da parte dei familiari?
Un primo aspetto da valutare attiene al fatto se la presenza dei familiari sia ammessa solamente nell’ipotesi in cui gli stessi conferiscano anch’essi una quota di partecipazione in società. La risposta è per certo negativa atteso che la norma consente che un soggetto conferisca una partecipazione qualificata in una holding dove sono presenti i familiari ma non rileva se questi hanno anch’essi conferito una partecipazione qualificata, hanno conferito una partecipazione non qualificata (non beneficiando del realizzo controllato), abbiano conferito beni di diversa natura o semplicemente siano già soci della società conferitaria.
Quando i familiari conferiscono una partecipazione
La relazione illustrativa ha fornito un interessante chiarimento. Si legge, infatti, che: “nel caso di conferente persona fisica, è stato eliminato il requisito oggi esistente [ndr: in vigenza della vecchia disciplina] per l’applicazione del comma 2-bis dell’articolo 177 consistente nella unipersonalità della società conferitaria, prevedendo che, nel caso la conferitaria sia partecipata, oltre che dal conferente, da altri soggetti, l’applicabilità del regime di realizzo controllato è subordinata alla circostanza che questi siano familiari del conferente ai sensi dell’articolo 5, comma 5, TUIR. In tale caso resta comunque fermo che, ai fini dell’applicazione del regime di realizzo controllato previsto dal comma 2-bis, i singoli conferimenti devono avere a oggetto partecipazioni pari o superiori alle soglie di qualificazione, non potendosi applicare tale regime quando le singole partecipazioni conferite dalle persone fisiche sono inferiori alle soglie di qualificazione e queste ultime sono superate solo computando congiuntamente le partecipazioni conferite”.
In buona sostanza, per beneficiare del regime di realizzo controllato, la natura qualificata della partecipazione conferita deve essere singolarmente valutata per ogni soggetto conferente. Ciò significa, ad esempio, che se due familiari detengono una partecipazione del 15% ciascuno ed intendono conferire quindi una quota complessivamente pari al 30%, non è possibile applicare il regime di realizzo controllato del comma 2-bis atteso che, nonostante complessiva la partecipazione conferita possa dirsi qualificata, valutando la singola posizione di ognuno emerge come la partecipazione del 15% non appaia sufficiente a soddisfare il requisito richiesto dal comma 2-bis, lettera b). In questi casi, pertanto, entrambi i conferenti applicheranno l’articolo 9 del Tuir determinando una plusvalenza imponibile pari alla differenza tra il valore normale della partecipazione conferita ed il costo fiscalmente riconosciuto della stessa.
Proponiamo di seguito alcuni esempi:
Esempio n. 1)
Due fratelli detengono ciascuno una partecipazione del 25% nella società Alfa che intendono conferire in una holding comune, detenuta al 50% da ciascuno. Alla luce dei chiarimenti contenuti nella relazione illustrativa, entrambi i conferenti, potranno beneficiare del regime di realizzo controllato, di cui al comma 2-bis. Si ipotizza la coincidenza tra partecipazione al capitale e ai diritti di voto.
Esempio n. 2)
Tre fratelli detengono ciascuno una partecipazione del 10% nella società Alfa che intendono conferire in una holding comune, detenuta al 33,33% da ciascuno Il regime del realizzo controllato non pare ammissibile in quanto non è possibile valutare la soglia della qualificazione della partecipazione (30%) sommando le varie partecipazioni conferite (10%*3).
Attenzione: Ciascun conferente deve conferire una partecipazione qualificata, ovvero una partecipazione che rappresenti una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20 per cento (2% se la società è quotata) oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio al 25 per cento (5% se la società è quotata).
La partecipazione in comunione
Abbiamo in precedenza osservato come due familiari che detengono una quota del 15% ciascuno non possano beneficiare del realizzo controllato in quanto la valutazione della soglia deve essere operata individualmente e non congiuntamente.
Ci si può, tuttavia, chiedere se le medesime conclusioni valgano anche nell’ipotesi in cui una quota del 30% sia detenuta dai due parenti in comunione. Peraltro si ricorda che la comunione può discendere da una successione, ma ben potrebbe anche essere costituita volontariamente.
Ebbene, vi sono ragioni concrete per ritenere che in questo caso il comma 2-bis e quindi il realizzo controllato possa trovare applicazione. Ciò in quanto la Massima I.M.1 dei Notai del Triveneto, emessa a Settembre 2011, ha avuto modo di chiarire che la quota in comunione è una quota unica, indivisa e che ad esempio, qualora dei soggetti detengano in comunione il 100% delle quote di una società, la stessa deve considerarsi unipersonale. L’unipersonalità della società verrebbe meno a seguito dello scioglimento della comunione.
In sostanza, la partecipazione in comunione deve essere unitamente valutata.
Attenzione: Si riporta per comodità lo stralcio della Massima I.M.1 dei Notai del Triveneto: “nel caso in cui la partecipazione rappresentante l’intero capitale di una S.r.l. appartenga a più soggetti in un’unica comproprietà indivisa (ad esempio per subentro degli eredi del socio unico defunto), si ritiene opportuno applicare integralmente la normativa riferita alla ‘società unipersonale.”.
Ad ogni buon conto, si osserva come l’Agenzia delle Entrate non si sia mai espressa sul punto per cui a sommesso avviso di chi scrive in una simile ipotesi sarebbe opportuno presentare un interpello preventivo.
L’applicazione di norme diverse
Si deve ricordare come in occasione di un conferimento congiunto da parte di più soggetti, ben potrebbe accadere che i suddetti conferimenti siano implementati applicando norme differenti. In altre parole non è assolutamente scontato che in ipotesi di conferimento congiunto da parte di più soggetti, la norma di riferimento debba essere necessariamente la stessa.
La coesistenza tra i diversi regimi di conferimento in sede di creazione della medesima holding ha trovato riscontro con la Risposta ad interpello n. 216, del 5 novembre 2024.
Il caso affrontato dalla citata Risposta vede tre soggetti conferenti:
- una società commerciale che conferisce il 25%;
- un’altra società commerciale che conferisce il 25%;
- una persona fisica privata che conferisce l’1%.
Ebbene, si potrebbe ritenere che l’intero conferimento rientri nell’alveo dell’articolo 177, comma 2 alla luce del fatto che la società conferitaria acquisisce il controllo della conferita (51%).
In realtà, stante la prevalenza dell’articolo 175 rispetto all’articolo 177, comma 2 sancita dalle risposte ad interpello n. 552/E/2021 e n. 180/E/2025, le due società opereranno un conferimento ex. articolo 175, comma 1, ossia un conferimento di una partecipazione di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile operata da un soggetto che agisce nella sfera di impresa commerciale; la persona fisica, invece, non potendo applicare l’articolo 175 del Tuir, in quanto operante nella sfera privata, applicherà l’articolo 177, comma 2 in quanto grazie alla sua quota del solo 1% la società conferitaria sarà in grado di integrare il controllo di diritto.
Queste indicazioni possono essere mutuate anche al caso dei conferimenti tra familiari. Va innanzi tutto rilevato come la norma faccia riferimento ai familiari, ma non ponga alcun requisito in ordine alla partecipazione, che potrebbe essere detenuta anche nella sfera di impresa commerciale.
Proponiamo il seguente esempio.
Esempio n. 3)
Due coniugi detengono rispettivamente una partecipazione del 20% e del 30% in una società che deve essere conferita in una family holding. Ebbene, poiché abbiamo visto che la soglia di qualificazione deve essere autonomamente valutata, il socio che detiene la partecipazione del 30% potrà per certo fruire del realizzo controllato, mentre il soggetto che detiene solo il 20% ne rimarrebbe escluso, trattandosi di una partecipazione non qualificata.
Ebbene, qualora questa partecipazione fosse detenuta nella sfera commerciale di impresa anch’egli potrà conferire beneficiando del realizzo controllato sancito dall’articolo 175 del Tuir. Si ricorda, infatti, che l’articolo 175 richiede che le partecipazioni siano di collegamento per cui anche la quota del 20% integra la condizione.
Cessioni di quote finalizzate all’integrazione delle condizioni
Come abbiamo avuto modo di osservare, il conferimento a realizzo controllato, operato ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis richiede la presenza di partecipazioni qualificate, ovvero partecipazioni che superano una soglia “minima”.
Attenzione: L’Agenzia più volte ha affermato che la possibilità di pre costituirsi i requisiti è operazione ammissibile.
Ebbene, in più interventi di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha affermato la non abusività di condotte volte a “pre costituirsi” il requisito della partecipazione qualificata.
Ipotizziamo, quindi, il seguente esempio.
Esempio n. 4)
Due fratelli sono titolari rispettivamente di una quota del 22% e del 20% di un’ipotetica società Alfa. Gli stessi vogliono conferire le quote in una family holding. Affinché entrambi possano conferire partecipazioni “qualificate”, si potrebbe ipotizzare una micro cessione a valore di mercato di una quota pari all’1% del capitale di Alfa da parte del socio titolare della quota pari al 22% in favore del fratello. Entrambi potrebbero, così, conferire due quote, pari ciascuna al 21% del capitale sociale di Alfa, beneficiando dell’art. 177, comma 2-bis.
Quando il requisito dei familiari non è richiesto: il conferimento ex comma 2
Il requisito della “parentela” non è richiesto qualora si voglia incrementare la percentuale di controllo in una holding.
Ipotizziamo il caso di Tizio, titolare del 51% del capitale sociale di Alfa. Qualora questi voglia incrementare il controllo già detenuto conferendo, ad esempio, una quota pari al 30% del capitale di Alfa, questi conferirà avvalendosi dell’art. 177, comma 2 e non comma 2-bis. Ciò in considerazione del fatto che l’articolo 177, comma 2, può essere applicato (post riforma operata dal D. Lgs. n. 192/2024) anche in ipotesi di incremento di un controllo già esistente.
Il rapporto di parentela, inoltre, non è richiesto nemmeno nel caso in cui a seguito del conferimento la conferitaria acquisisca il controllo di diritto.
di Adriana Barea
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