
Abstract
L’Ordinanza n. 27329 del 20 ottobre 2026 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione affronta il bilanciamento tra tempestività dell’azione impositiva, onere della prova e limiti del sindacato di legittimità. In tema di avviso di accertamento IMU, la Suprema Corte ribadisce che la contestazione del termine per l’esercizio del potere impositivo configura una decadenza e non una prescrizione, legittimando la riqualificazione giuridica da parte del giudice a fronte dell’invarianza dei fatti allegati. Pur confermando il principio della scissione degli effetti della notificazione a mezzo posta, per cui rileva la data di consegna all’operatore postale per il notificante, la Corte evidenzia che l’ente ha l’onere di fornirne piena prova e che la relativa valutazione spetta esclusivamente al giudice di merito, risultando inammissibile in sede di legittimità qualsiasi richiesta di riesame del materiale probatorio.
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