
Con la riforma fiscale introdotta dalla legge delega n. 111 del 2023 è stata introdotta l’autotutela obbligatoria, la quale ambisce a rappresentare uno strumento di protezione effettiva del diritto alla giusta imposizione, coerentemente con i principi costituzionali di capacità contributiva e di effettività della tutela giurisdizionale. Dopo aver ricostruito le ragioni sistematiche dell’intervento legislativo, il quale si colloca in una prospettiva di superamento della tradizionale concezione discrezionale dell’autotutela (tradizionalmente associata a quella amministrativa), l’attenzione si concentra sulla nuova impugnabilità del diniego, espresso o tacito, e sulle conseguenze che ne derivano in termini di tutela giurisdizionale del contribuente. Il contributo si sofferma, in particolare, sul dibattito relativo all’ampiezza dei poteri del giudice in caso di illegittimo diniego di autotutela obbligatoria, interrogandosi sulla possibilità di un sindacato sostitutivo sull’atto impositivo e sull’inquadramento della riforma come speciale ipotesi di rimessione in termini.
La riforma dell’autotutela tributaria nella legge delega n. 111 del 2023: ratio e finalità dell’intervento
La legge delega di riforma fiscale n. 111 del 2023 è intervenuta in modo significativo sulla disciplina dell’autotutela tributaria, con l’obiettivo di potenziarne l’esercizio attraverso una serie di misure.
In particolare, il legislatore ha esteso l’ambito applicativo dell’istituto de quo ai casi di errore manifesto anche quando l’atto impositivo sia divenuto definitivo, prevedendo altresì, nei medesimi casi, l’impugnabilità del diniego, espresso o tacito, di autotutela.
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