Di frequente accade che il termine casa vacanza sia confuso con locazione turistica, poiché tali termini presentano alcuni tratti in comune, ma le differenze tra la casa vacanza e locazione turistica sono rilevanti. La differenza di maggior rilievo riguarda la tipologia dei servizi offerti e gli obblighi fiscali e normativi a cui sono soggetti i gestori e/o i proprietari della struttura.
Nella locazione turistica il ricavo è rappresentato dall’affitto dell’immobile, poiché non è possibile aggiungere dei servizi accessori. Nella casa vacanze i principali profitti derivano dai servizi offerti che comprendono l’affitto, la colazione, la pulizia, le visite guidate ed altro. Pertanto. la casa vacanza è un’attività ricettiva ex art. 6 comma 10 della Legge n.° 217 del 1983 e può essere gestita sia in forma imprenditoriale che occasionale. La legge nazionale rimanda alle singole regioni il compito di legiferare in base agli interessi regionali; quindi, cerca di fare attenzione alle disposizioni presenti sul tuo territorio. L’art. 6 della Legge n. 217/1983 definisce la case vacanza come: “gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore ai tre giorni e non superiori ai tre mesi consecutivi”
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Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso
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Casa vacanze
La casa vacanza è una struttura ricettiva extra alberghiera che prevede l’affitto temporaneo di un Appartamento o una casa in alternativa all’hotel. Casa vacanze può essere un appartamento, uno chalet, un bungalow o una casa singola, in un villaggio o insieme di altre case, può essere guest-house, Bed & Breakfast o affittacamere.
Le Leggi regionali stabiliscono i requisiti che separano l’attività imprenditoriale da quella amatoriale (spesso c’è un limite di unità abitative utilizzabili, oltre all’esercizio occasionale dell’attività) disciplinando i vari aspetti della locazione:
- i requisiti dell’alloggio;
- gli obblighi amministrativi (in genere SCIA, segnalazione di inizio attività); Prima di poter iniziare quest’attività occorre presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in Comune, pena l’irrogazione di sanzioni.
L’avvio di un’attività di Casa vacanze, ma anche la sospensione, la cessazione definitiva o l’apportare eventuali modifiche richiede l’invio della SCIA al SUAP, lo Sportello Unico delle Attività Produttive, del Comune in cui è ubicata la struttura ricettiva. Con la SCIA l’imprenditore o il titolare dichiarano di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente. Nel caso in cui vi siano più immobili situati in comuni diversi, questa comunicazione dovrà essere presentata per ogni Comune interessato.
- gli adempimenti del gestore (trasparenza prezzi, obblighi di comunicazione); Ogni Casa vacanze deve esporre i prezzi dei servizi offerti all’interno dei moduli di dichiarazione appositamente rilasciati dai vari Comuni.
- le eventuali limitazioni (per esempio, l’utilizzo dell’alloggio da parte del proprietario),
- le comunicazioni periodiche ai Comuni e agli enti locali;
- le polizze di sicurezza;
- le sanzioni.
Ogni Regione recepisce la normativa nazionale e la equipara a quella Regionale a seconda delle proprie esigenze. Successivamente le Provincie, nell’esercizio delle funzioni delegate, osservano le direttive e gli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento emanati dalle giunte regionali. Sono poi i singoli Comuni a predisporre la modulistica e i nulla osta necessari all’espletamento dell’attività e relativo controllo.
L’immobile o gli immobili con i quali viene gestita l’attività di “casa vacanze” devono anche rispettare alcune caratteristiche tecniche: rispetto delle regole tecniche, igieniche, sanitarie, energetiche e di conformità degli impianti (certificato di agibilità), nonché il Certificato di prestazione energetica (APE).
Adempimenti fiscali ed amministrativi
Per avviare l’attività di gestione di “casa vacanze” in forma imprenditoriale, è necessario rispettare alcune norme dettate dalla normativa amministrativa e fiscale.
L’apertura della partita IVA deve essere effettuata attraverso la presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’apposito modello per la richiesta di attribuzione di partita IVA:
- AA9/12 per le persone fisiche;
- AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’attività, infatti, può essere esercitata sia in forma di ditta individuale, oppure in forma societaria, consigliabile, quest’ultima, se gli immobili da gestire sono numerosi o e la proprietà degli stessi è molto frazionata.
Il codice attività da utilizzare è:
- 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence:
- fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;
- cottage senza servizi di pulizia.
- Presupposti per l’apertura della partita IVA
Trattandosi di attività commerciale, è obbligatoria l’iscrizione nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio del Comune ove ha sede il soggetto che svolge l’attività.
- Prima di iniziare l’attività di casa vacanze in forma imprenditoriale è obbligatoria la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in Comune, in modalità telematiche, con la quale vengono segnalate al Comune tutti i dati relativi agli immobili per i quali si svolge l’attività, compreso il certificato di agibilità, che è obbligatorio.
Le case vacanze in forma imprenditoriale sono soggette alla comunicazione in questura dei soggetti extra UE che pernottano nell’immobile. Il soggetto che esercita l’attività è tenuto a chiedere alla questura competente per Provincia di farsi rilasciare le credenziali utili per collegarsi e registrare automaticamente gli ospiti.
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