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Le imprese elettriche sono obbligate ad inviare mensilmente all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, mediante i servizi Entratel o Fisconline, una rendicontazione contenenti i dati di dettaglio, di cui all’art. 5, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2016, attinenti al canone TV addebitato, accreditato e riscosso tramite le fatture per la fornitura di energia elettrica.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Barreca

Ascolta “Ep.140 La comunicazione dati canone TV per le imprese elettriche” su Spreaker.

Le scadenze per gli invii

Il 21 luglio 2025 è la prossima scadenza per l’invio della comunicazione dei dati relativi al canone TV da parte delle imprese elettriche all’Agenzia delle Entrate, soprattutto i dati attinenti al canone addebitato, riscosso e accreditato nel mese di giugno. Infatti, questa comunicazione deve essere eseguita entro il giorno 20 di ogni mese relativamente al canone TV addebitato, accreditato e riscosso nel mese precedente.

Inoltre, le imprese elettriche sono obbligate a trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno, le rettifiche dei dati mensilmente inviati, per rendere definitivi i dati riguardanti l’anno precedente, in base all’articolo 5, comma 3, del citato decreto n. 94 del 2016.

Le modalità di invio

Le imprese elettriche devono inviare i dati tramite il servizio Entratel o Fisconline adoperando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. Tali imprese devono utilizzare le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2016, n. 105181.

Inoltre, l’articolo 5, comma 4, del sopra citato decreto prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di invio dei suddetti dati.

Esclusivamente per i dati relativi al 2016, cioè il primo anno di avvio del nuovo sistema di riscossione del canone tv ad uso privato, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 aprile 2017, poiché le modalità tecniche approvate con il suddetto provvedimento del 4 luglio 2016 non permettevano, la possibilità di confermare, in assenza di rettifiche, i dati anteriormente trasmessi, è stata introdotta una comunicazione inviabile, all’Agenzia delle entrate, tramite posta elettronica certificata, firmata digitalmente, o spedita a mezzo del servizio postale attraverso raccomandata, con cui le imprese elettriche confermavano i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso, già inoltrati ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del suddetto decreto n. 94 del 2016.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23 gennaio 2018, a decorrere dal 2017, la conferma dei dati relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso nell’anno precedente, è eseguita annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, in base alle disposizioni previste dal citato provvedimento del 4 luglio 2016, secondo le specifiche tecniche allo scopo implementate.

Le specifiche tecniche sono contenute nell’allegato A del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2016. Eventuali modifiche alle specifiche tecniche di cui all’allegato A sono pubblicate nella sezione appositamente dedicata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, fornendo la relativa comunicazione.

Il software da utilizzare per controllare il modello in oggetto prevede due scelte:

  • Software per l’aggiornamento di ENTRATEL: Controlli Canone TV (plugin);
  • Software per l’installazione autonoma: Controlli Canone TV (stand-alone).

In particolare, quest’ultima versione stand-alone è in formato “cartella compressa” che contiene una cartella denominata “ControlliCanoneTV” con il software necessario e con la relativa guida in formato PDF.

Presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo

Occorre precisare che l’articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha modificato l’articolo 1, comma 2, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, e contemporaneamente ha introdotto una presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo qualora esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica ed ha previsto il pagamento del canone TV in dieci rate mensili, tramite addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche.

Il versamento tramite F24 a seguito di controlli

A seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate, per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute dalle sopracitate imprese a titolo di canone TV ad uso privato, degli interessi e delle sanzioni, sono stati introdotti i seguenti 3 codici tributo:

  • 3415 denominato “Canone TV – Recupero delle somme per tardivo, omesso o parziale riversamento e interessi per tardivo, omesso o parziale riversamento/addebito, da parte delle imprese elettriche – ai sensi dell’articolo 5, commi 5 e 7, del D.M. n. 94 del 2016”;
  • 3416 denominato “Canone TV – Sanzione per tardivo, omesso o parziale riversamento/addebito, da parte delle imprese elettriche – in base all’articolo 5, commi 5 e 7, del D.M. n. 94 del 2016”;
  • 3417 denominato “Canone TV – Sanzione per omessa o incompleta trasmissione dei dati relativi al canone TV, da parte delle imprese elettriche – articolo 5, comma 8, del D.M. n. 94 del 2016”.

I suddetti codici tributi devono essere inseriti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”.

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