A seguito della Riforma fiscale L. 111/2023 e dell’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni adempimenti tributari non sono più dovute le Certificazioni uniche dei compensi per i forfetari.
Nelle specifiche tecniche della Certificazione Unica 2025 anno di imposta 2024 sono stati rivisti i codici da inserire nel quadro LA punto 6 in relazione ai soggetti qualificati come forfetari.
Normativa
All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies è stato inserito il comma “6-septies”. A decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.” quindi dalla Certificazione Unica. In particolare:
- è stato abrogato il codice 24 utilizzato per indicare i compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti a soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1 della Legge 190/2014;
- è stato introdotto il codice 25 per indennità non assoggettate a ritenuta d’acconto corrisposte ai soggetti in regime forfetario di cui all’art. 1 della legge 190/2014 (es: indennità di maternità).
Procedura in GB
Nel caso in cui il Software, per il periodo di imposta 2024, rileva la presenza di compensi classificati con codice 24, all’apertura della maschera di gestione dei percipienti avverte l’utente del cambio di normativa:
La conferma di lettura del messaggio fa sì che per tutte le schede percipienti con codice 24 in automatico venga apposto il check “Non Inviare a CU” che comporta l’esclusione dall’invio in Certificazione Unica 2025 anno di imposta 2024 per le singole schede interessate.
Nel caso in cui il soggetto forfetario non abbia ricevuto solo somme soggette a ritenuta ma anche non soggette quali (ad esempio “Rimborsi spese”) indicate con codice 22 nel campo 6 della scheda percipiente, il Software, riconoscendo il soggetto come forfetario, mantiene il check in automatico disabilitando la conferma per CU della scheda principale e di eventuali submoduli gestiti.
L’utente potrà comunque in modifica “sbloccare” la scheda disabilitando il check automatico.
La disabilitazione, scelta dell’utente, consentirà l’inserimento di un codice diverso tra quelli proposti dalle disposizioni tecniche e la creazione e gestione di eventuali submoduli connessi.
Applicazioni software collegate all’articolo: