di Marco Bargagli, esperto di fiscalità internazionale
Il prossimo 31 ottobre i contribuenti sono chiamati a presentare la dichiarazione dei redditi riguardante il periodo d’imposta 2024 (modello redditi 2025), con il relativo invio telematico. Ciò posto, nel presente intervento saranno illustrate le recenti novità introdotte nel nostro ordinamento in materia di CFC legislation, nonché i correlati obblighi dichiarativi previsti, in particolare, per le società residenti in Italia.

Premessa
Come noto, la disciplina delle Controlled Foreign Companies (conosciuta tra gli addetti ai lavori come CFC rule o CFC legislation), contenuta nell’articolo 167 del Tuir, prevede un regime di tassazione per “trasparenza” in capo al socio residente in Italia, dei redditi realizzati dalle sue controllate estere, indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi per effetto della distribuzione dei relativi dividendi. Giova anzitutto evidenziare che, in via preliminare, il D.Lgs. n. 209/023 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico importanti novità in subiecta materia, recentemente integrate con il D.L. n. 84/2025. Il legislatore, con la novella normativa, ha semplificato alcuni profili relativi al calcolo della tassazione effettiva della controllata estera (c.d. effective tax rate estero) e, simmetricamente, previsto la possibilità di evitare la tassazione ex articolo 167 del Tuir, previo versamento di un’imposta sostitutiva del 15%. Ciò premesso, nel presente elaborato saranno tracciati gli effetti che recano le novità, nonché illustrati i correlati adempimenti dichiarativi a carico del soggetto controllante residente in Italia.
Le disposizioni anti paradiso fiscale contenute nell’articolo 167 del Tuir
Le novità introdotte nel nostro ordinamento giuridico, con effetto dal 29 dicembre 2023, dal D.Lgs. n. 209/2023, prevedono due nuove condizioni pregiudiziali di accesso per l’applicazione della disciplina CFC.
In particolare, occorre verificare il ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 167, comma 4, del Tuir, che riguardano i soggetti controllati esteri, ossia se:
- gli stessi sono assoggettati all’estero ad una tassazione effettiva inferiore al 15%, rispetto a quella che avrebbero scontato a livello impositivo ove fossero stati residenti in Italia (articolo 167, comma 4, lett. a) del Tuir);
- oltre un terzo dei proventi conseguiti dagli stessi soggetti controllati, iscritti in bilancio dell’impresa estera, rientra o meno in una o più delle seguenti categorie:
- interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
- canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
- dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
Per continuare a leggere l'articolo, accedi con il tuo account GBsoftware.
Non hai un account?
Accedi a tutti i contenuti esclusivi del Magazine GB, portale dedicato all'informazione professionale con oltre 600 articoli di dottrina, approfondimento e aggiornamento normativo.
Compila il modulo e attiva subito la tua prova gratuita di 15 giorni