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di Stefano Rossetti

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della manifestazione Telefisco, ha chiarito che il trattamento IVA dell’addebito al committente delle spese sostenute per lo svolgimento della prestazione professionale non risente delle modifiche che sono state apportate alla disciplina del reddito di lavoro autonomo dal D.Lgs. n. 192/2024.

Il trattamento IVA delle spese addebitate al committente per lo svolgimento dell’incarico

Trattamento IVA delle spese addebitate al committente

La disciplina del reddito di lavoro autonomo, come noto, è stata recentemente e profondamente revisionata per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 5 del D.Lgs. n. 192/2024 (uno dei decreti attuativi della riforma fiscale).

Tra le principali novità si annovera il trattamento fiscale delle somme addebitate al committente relative alle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico.

In particolare, è stato previsto che:

  • (da un lato) non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (articolo 54, comma 2, lettera b) del Tuir);
  • (dall’altro) le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo (articolo 54-ter, comma 1 del Tuir).

In sostanza, tale tipologia di spese diviene irrilevante, sia dal lato attivo (rimborso) sia dal lato passivo (sostenimento), sotto il profilo del reddito di lavoro autonomo.

Occorre sottolineare, però, che la neutralità fiscale viene assicurata esclusivamente sotto la condizione per cui il riaddebito avvenga su base analitica e non forfetaria.

Sotto un profilo strettamente operativo, quanto sopra comporta che:

  • il lavoratore autonomo non deve inserire sia dal lato dei compensi sia dal lato delle spese deducibili gli importi sostenuti per eseguire la prestazione;
  • il committente sostituto d’imposta non deve assoggettare a ritenuta a titolo d’acconto ex articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973 l’importo riaddebitato a titolo di spese sostenute per svolgere la prestazione.

In questo contesto, nell’ambito della manifestazione Telefisco, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se il nuovo trattamento fiscale previsto in relazione alle imposte dirette abbia un impatto anche sotto il profilo dell’IVA.

Sul punto la risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata piuttosto netta, infatti l’Amministrazione finanziaria:

  • dopo aver premesso che “sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA, secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, numero 3), del d.P.R. n. 633 del 1972, le sole somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte (mandato con rappresentanza), purché regolarmente documentate”;
  • ha chiarito che “resta fermo, quindi, che il riaddebito delle spese anticipate dal professionista a proprio nome, per conto del committente (mandato senza rappresentanza), è assoggettato a IVA, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, per effetto del quale «le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario»”.

Quindi, in conclusione, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, quanto previsto dall’articolo 54, comma 2 del Tuir rimane confinato alla tassazione del reddito di lavoro autonomo e le spese sostenute dal professionista per eseguire la prestazione riaddebitate al committente (secondo lo schema del mandato senza rappresentanza), non rappresentando somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, rientrano nel campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972.

Da ultimo, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la nuova disciplina prevista dall’articolo 54, comma 2 del Tuir non produce alcun effetto innovativo neanche ai fini dell’imposta di bollo.

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