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di Rosanna Acierno

Sono sempre più frequenti le contestazioni dell’Amministrazione finanziaria sull’utilizzo in dichiarazione, da parte di imprese, di fatture per operazioni ritenute inesistenti che spesso, ancorché siano realmente avvenute, inducono i verificatori (prima) e l’Agenzia delle Entrate (dopo) a contestare in capo al committente acquirente l’indebita detrazione dell’Iva. A fronte di simili rettifiche diventa particolarmente complicato difendersi anche perché, molte volte, avendo effettivamente ricevuto i beni o i servizi e regolarmente pagati, l’acquirente mal comprende la contestazione del Fisco che, invece, ritenendo le operazioni soggettivamente fittizie in quanto rese da soggetti di fatto non operativi, pretende l’Iva corrisposta e detratta.

Le fatture soggettivamente inesistenti: contestazioni sul presunto utilizzo e strategie difensive

INDICE

Premessa

Sebbene, spesso, si parli genericamente di false fatturazioni, occorre innanzitutto operare un importante distinguo tra fatture oggettivamente inesistenti e fatture soggettivamente inesistenti.

In particolare, per utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti si intende l’utilizzo di fatture di acquisto riferite a operazioni in tutto o in parte prive di riscontro nella realtà: si tratta di fatture di acquisto che attestano una cessione di beni o una prestazione di servizi mai avvenuta.  In tal caso, sotto il profilo tributario, il costo è indeducibile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap e l’Iva è indetraibile poiché si tratta di transazioni fittizie per le quali, secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito, manca il requisito della certezza.

Per utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti si intende, invece, quello riferito a fatture per a operazioni realmente avvenute, ma tra soggetti differenti rispetto a chi è indicato nel documento.  Tale contestazione è mossa dall’Amministrazione finanziaria nelle ipotesi in cui il cedente o il prestatore non abbia una struttura idonea per eseguire l’operazione o ancora quando risulti introvabile a seguito della cessazione dell’attività e non abbia adempiuto ai principali obblighi fiscali (i.e. dichiarazione, versamento, ecc.).

In tali casi, sotto il profilo tributario, l’Iva corrisposta e detratta dall’acquirente è indetraibile, mentre il relativo costo è comunque deducibile sempreché realmente sostenuto e inerente all’attività svolta. Attenzione: Sul versante penale, l’articolo 2 del D. Lgs. 74/00 rubricato...

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