
Il principio contabile OIC n. 12, emanato nel dicembre 2016 è stato aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017, il 4 maggio 2022, il 9 giugno 2022, il 19 aprile 2023 e i recenti emendamenti del 18 marzo 2024.
Tale principio ha lo scopo di determinare i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, con riferimento, principalmente, alla loro struttura e al loro contenuto.
La composizione del bilancio di esercizio in forma ordinaria, abbreviata e delle microimprese in base al codice civile
Il codice civile specifica che il bilancio d’esercizio è un insieme unitario e inscindibile di documenti e, nell’articolo 2423 del codice civile contempla la redazione del bilancio e indica che esso è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. L’articolo 2423-ter del codice civile definisce la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico.
Gli articoli 2424 e 2425 del codice civile specificano il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico mentre l’articolo 2425-ter del codice civile esplicita la composizione del rendiconto finanziario. Il contenuto della nota integrativa è previsto dall’articolo 2427 e dall’articolo 2427-bis che chiarisce le informazioni relative al “fair value” degli strumenti finanziari.
L’articolo 2435-bis del codice civile stabilisce che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono dispensate dall’obbligo di redigere il rendiconto finanziario e usufruiscono di semplificazioni nella redazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa.
In base all’articolo 2435-ter del codice civile, le micro-imprese sono dispensate dalla redazione della nota integrativa nel caso in cui in calce allo stato patrimoniale riportino le informazioni indicate nel primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16) del Codice Civile e dalla redazione del rendiconto finanziario. Le micro-imprese, inoltre, godono delle semplificazioni in merito alla presentazione dello stato patrimoniale e del conto economico stabilite dall’articolo 2435-bis del codice civile.
Lo schema dello stato patrimoniale in forma ordinaria
Lo schema dello stato patrimoniale è previsto dall’articolo 2424 del codice civile che stabilisce uno schema obbligatorio, analitico e redatto in modo da fornire rilevanza agli aggregati parziali. La struttura dello stato patrimoniale utilizzata è a sezioni contrapposte, definite Attivo e Passivo. L’Attivo si suddivide in quattro classi di voci indicate con le lettere maiuscole dell’alfabeto:
- A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata;
- B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria;
- C. Attivo circolante;
- D. Ratei e risconti
In particolare, le classi B e C sono suddivise, a loro volta, in sottoclassi contrassegnate da numeri romani:
- B. Immobilizzazioni:
- I. Immobilizzazioni immateriali
- II. Immobilizzazioni materiali
- III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo
- C. Attivo circolante
- I. Rimanenze
- II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo
- III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
- IV. Disponibilità liquide
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