
Il credito INPS utilizzato in compensazione su modello F24, se riferito a contributi già dedotti, genera materia imponibile nell’anno della compensazione. Per il contribuente in regime ordinario l’importo confluisce nel rigo RM4 del quadro RM (tassazione separata ex articolo 17, comma 1, lettera n-bis), Tuir); per il forfetario, invece, il recupero avviene nel rigo LM35 del quadro LM, a riduzione dei contributi deducibili, con assoggettamento alla medesima imposta sostitutiva (risposta a interpello AdE n. 400/E/2019, ora recepita nelle istruzioni ufficiali). Proviamo a illustrare le due fattispecie con casi pratici numerici e la compilazione rigo per rigo del Modello Redditi PF 2026.
Perché la compensazione di un credito INPS genera imposta
I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati all’INPS (gestione artigiani, gestione commercianti, gestione separata) o alle Casse di previdenza dei liberi professionisti sono oneri deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir. Dedurli abbatte il reddito imponibile e quindi l’IRPEF dovuta: il contribuente consegue un risparmio fiscale pari all’importo dedotto moltiplicato per la propria aliquota marginale.
Accade spesso che gli acconti contributivi versati in corso d’anno superino il contributo effettivamente dovuto in dichiarazione. L’eccedenza costituisce un credito previdenziale, utilizzabile in compensazione orizzontale nel modello F24 con debiti di altra natura (imposte, IVA) oppure verticale con futuri contributi, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. .. 241/1997. Quei contributi, però, erano stati dedotti: quando vengono «restituiti» tramite la compensazione, il risparmio fiscale già ottenuto non ha più ragione di esistere e deve essere recuperato a tassazione.
La norma di riferimento per i soggetti IRPEF è l’articolo 17, comma 1, lettera n-bis), del Tuir, che assoggetta a tassazione separata le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo (o per i quali si è fruito della detrazione) in periodi d’imposta precedenti. La ratio è di coerenza: chi ha dedotto un onere e poi lo recupera deve restituire il beneficio fiscale conseguito.
La Circolare del Ministero delle Finanze n. 127/E/199 (quesito 8.2) ha chiarito che la compensazione in F24 di un credito previdenziale è equiparata a pieno titolo al rimborso: esporre il credito nella colonna «crediti» del modello F24 equivale, sul piano fiscale, a incassare una somma e a reimpiegarla immediatamente.
Ne consegue che il credito INPS compensato nel 2025 va assoggettato a imposizione nel Modello Redditi PF 2026 (periodo d’imposta 2025).
! ATTENZIONE:
| La compensazione INPS è equiparata al rimborso ai fini fiscali (C.M. n. 127/E/1999). Anche se non perviene denaro sul conto, l’importo compensato in F24 deve essere dichiarato. Il rigo non è lo stesso per tutti: dipende dal regime in cui i contributi erano stati dedotti. Confondere i due schemi è l’errore più frequente. |
Il quadro RM 2026: la Sezione I-A e il rigo RM4
Il quadro RM è contenuto nel Fascicolo 2 del Modello Redditi PF 2026, approvato con Provvedimento AdE n. 72078 del 27 febbraio 2026 (aggiornato il 13 aprile e il 13 maggio 2026). Accoglie i redditi soggetti a tassazione separata (articolo 17 del Tuir), taluni redditi di capitale esteri e i redditi a imposta sostitutiva. La parte che interessa i contributi compensati è la Sezione I-A, che comprende i righi dedicati alle somme rimborsate.
Occorre distinguere due righi contigui. Il rigo RM3 accoglie il rimborso di oneri per i quali si era fruito della detrazione d’imposta in anni precedenti (colonna 1: tipo; colonna 2: anno; colonna 3: importo rimborsato; colonna 4: opzione per la tassazione ordinaria). Il rigo RM4 accoglie invece il rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo (colonna 1: somma rimborsata o compensata; colonna 2: opzione per la tassazione ordinaria). Le istruzioni ufficiali citano espressamente, come esempio del rigo RM4, il contributo dedotto in anni precedenti e restituito nel 2025.
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