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Correzione degli errori contabili fiscalmente rilevanti

Con la risposta ad istanza di interpello del 4 marzo 2025 n. 63 l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che la correzione di un errore contabile, che ha comportato, a sua volta, un’errata imputazione temporale di componenti negativi di reddito assume rilevanza nell’esercizio in cui viene operata la correzione ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del TUIR, senza che sia necessario presentare una dichiarazione integrativa.

Analisi della fattispecie

Nel caso sottoposto all’Amministrazione finanziaria, una società dichiara di aver acquistato, nel corso del 2022, da un unico fornitore due semirimorchi usati, per un importo complessivo di euro xxx (oltre iva), e che la relativa fattura di acquisto ”per negligenza, è stata erroneamente contabilizzata direttamente a conto economico, confluendo nella voce B6 di Conto economico nel bilancio chiuso al 31/12/2022 e spiegando i suoi riflessi ai fini IRES e IRAP attraverso l’integrale deduzione della stessa nel periodo d’imposta 2022”. Ne è conseguito che il bilancio, redatto nella forma abbreviata, chiuso al 31/12/2022 e i dichiarativi IRES e IRAP riferiti al periodo d’imposta 2022 contengono erroneamente fra i costi di esercizio un importo relativo a beni strumentali ammortizzabili”. Sempre la Società afferma che nel corso del 2023 (primo esercizio soggetto a revisione legale) è avvenuta l’individuazione dell’errore e che, secondo quanto stabilito dal Principio Contabile OIC 29, ha provveduto alla sua correzione direttamente in bilancio (chiuso al 31 dicembre 2023), con la rilevazione degli ”automezzi fra le Altre immobilizzazioni materiali e della quota di ammortamento relativa al 2022, con impatto diretto sul patrimonio netto d’apertura (utili portati a nuovo)”. La Società osserva che ”l’errata registrazione della fattura ha determinato una errata qualificazione della natura del componente negativo di reddito, [in quanto] ordinariamente il costo dei beni materiali strumentali è dedotto dal reddito imponibile in funzione della relativa quota di ammortamento (art. 102 TUIR e art. 5 D.lgs. 446/1997)”.

Come procedere

L’Agenzia ha condiviso la tesi dell’istante, rilevando che, stante la finalità sottesa al disposto dell’articolo 83 83, comma 1, del TUIR, anche la correzione di un errore di “classificazione” che ha comportato, a sua volta, una errata “imputazione temporale” di componenti negativi consente di attribuire rilevanza fiscale alla correzione degli errori contabili effettuata dal contribuente. Quanto agli effetti della correzione dell’errore in relazione al meccanismo di deduzione degli interessi passivi ex articolo 96 del TUIR, l’Agenzia ha evidenziato che la società deve tenere conto dei costi che hanno ridotto il ROL riferito all’anno 2022, operando una corrispondente variazione in aumento al ROL riferito all’anno 2023.

Inoltre, in relazione al meccanismo di deduzione degli interessi passivi previsto dall’articolo 96 del Tuir, va evidenziato che, fermo restando che anche i componenti reddituali rilevanti ai fini fiscali a seguito della correzione dell’errore contabile concorreranno sempre nel rispetto delle previsioni del comma 4 del menzionato articolo 96 alla determinazione del risultato operativo lordo (ROL) nell’anno in cui viene eseguita la correzione (2023), la Società dovrà tener conto del quantum dei costi in questione che hanno ridotto il ROL riferito al 2022 operando una corrispondente variazione in aumento di quello riferito al 2023 (anno di rilevazione dell’errore), sempreché naturalmente il costo in questione abbia assunto rilevanza ai fini della quantificazione del ROL riferito al 2022. Per quanto riguarda la quota di ammortamento relativa al 2022, poi, la Società dovrà assicurare che questa comunque non concorra alla formazione del ROL per effetto della correzione dell’errore contabile, sempre nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 96 del Tuir.

La quota di ammortamento dei beni relativa all’anno 2022, invece, non deve concorrere alla formazione del ROL, in quanto gli ammortamenti sono esclusi dal ROL ai sensi dell’articolo 96, comma 4, del TUIR. Ai fini IRAP, la correzione dell’errore contabile riferito all’anno 2022 comporta per il periodo d’imposta 2023:

  • una variazione in aumento del valore della produzione corrispondente ai costi erroneamente dedotti nell’anno 2022;
  • una variazione in diminuzione in misura pari alla quota dell’ammortamento degli automezzi relativa all’anno 2022.

Dott.ssa Mariangela Paparusso

TAG agenzia delle entrateerrore contabile

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