Il D.Lgs. n. 194/2025, recependo la DAC 8, estende dal 1° gennaio 2026 lo scambio automatico internazionale di informazioni fiscali alle cripto-attività e alla moneta elettronica, imponendo ai prestatori obblighi di adeguata verifica e comunicazione annuale all’Agenzia delle entrate. Il disallineamento tra operazioni oggetto di segnalazione CARF e fattispecie imponibili ai sensi del Tuir espone i contribuenti al rischio di “falsi positivi” nel confronto con i quadri RW e RT. Viene analizzato: ambito soggettivo e oggettivo della disciplina, due diligence fiscale, regime della moneta elettronica e profili sanzionatori, segnalando i nodi applicativi ancora aperti in attesa del provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate.
Premessa
Dal 2026 cripto-attività e moneta elettronica entrano nel perimetro dello scambio automatico internazionale di informazioni fiscali. Il D.Lgs. n. 194/2025, entrato in vigore il 1° gennaio 2026, recepisce la direttiva (UE) 2023/2226 – c.d. DAC 8 – che modifica la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa fiscale. Il quadro si completa con il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dell’OCSE – elaborato nel documento pubblicato l’8 giugno 2023 e richiamato dal considerando n. 9 della DAC 8 quale fonte interpretativa e di coerenza applicativa tra gli Stati membri – e con il regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), recepito dal D.Lgs. n. 129/2024.
I soggetti obbligati
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