Il presente contributo analizza criticamente l’attività ispettiva avviata dalle autorità fiscali italiane nei confronti dei lavoratori frontalieri residenti in Italia e soci-dipendenti di società a garanzia limitata (Sagl) con sede in Svizzera. Attraverso un approccio comparatistico e convenzionale, si valutano le ricadute giuridiche della riqualificazione reddituale operata dall’amministrazione finanziaria italiana alla luce del diritto svizzero, del diritto interno italiano e delle disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera. Lo studio evidenzia le criticità dell’impostazione adottata e ne discute la compatibilità con i principi del diritto internazionale tributario. L’articolo è tratto dal Quaderno n. 93 edito dall’ODCEC Milano, intitolato “Lavoratore frontaliero in presenza di ristretta base societaria: redito da lavoro dipendente o reddito assimilato?”, redatto con i colleghi M. Barassi, G. Beltrame, B. Garbellini, A. Sala.
Premessa
Negli ultimi anni, numerosi lavoratori frontalieri residenti in Italia e impiegati nel Canton Ticino sono stati oggetto di verifiche fiscali da parte della Guardia di finanza (GdF) e Agenzia delle Entrate. L’attenzione si è concentrata in particolare su quei frontalieri che, oltre a essere dipendenti della propria Sagl svizzera, ne risultano soci, talvolta unici. Secondo l’impostazione delle autorità italiane, la concentrazione delle funzioni di direzione e proprietà escluderebbe il requisito dell’eterodirezione, ritenuto necessario per la configurazione di un rapporto di lavoro dipendente. Da ciò deriverebbe la riqualificazione del reddito da lavoro in reddito assimilato, con conseguente tassazione in Italia.
L’obiettivo del presente articolo è esaminare criticamente tale ricostruzione, verificandone la coerenza alla luce del diritto del lavoro italiano, della disciplina societaria svizzera, della prassi elvetica in materia di imposizione dei soci-gerenti e delle disposizioni convenzionali applicabili ai lavoratori frontalieri.
La fattispecie oggetto delle verifiche italiane
Le verifiche, relative al periodo fiscale compreso tra 2018 e 2013, riguardano frontalieri fiscali, ossia residenti entro i 20 km dal confine, che esercitano la propria attività lavorativa in Svizzera, risp. in Ticino, rientrando quotidianamente al proprio domicilio, che negli anni 2018–2023 erano soggetti al trattamento fiscale previsto regime dell’Accordo sui frontalieri del 1974. Questa disciplina attribuisce alla Svizzera la potestà impositiva esclusiva sui redditi da lavoro dei cosiddetti “vecchi frontalieri”, con obbligo di versamento dei ristorni ai Comuni italiani di confine (oggi ripresa all’articolo 9 del “nuovo” Accordo sui frontalieri, siglato nel 2020 e vigente dal 1. Gennaio 2024).
Le contestazioni italiane non riguardano tutti i frontalieri, ma solo coloro che risultano dipendenti della propria Sagl. Secondo la GdF, la combinazione di partecipazione sociale e rapporto di lavoro contrattuale escluderebbe la subordinazione, poiché il socio detenente il capitale sarebbe di fatto privo di un soggetto terzo in grado di esercitare poteri direttivi.
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TAG diritto tributarioFiscalità FrontalieriSAGL
