
Il correttivo Omnibus concede un biennio per detrarre e registrare gli acquisti, ma la percentuale di detrazione resta ancorata al periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile: un vincolo che obbliga a tracciare ogni fattura per annualità e che convive con l’incognita del riesame europeo.
Con l’art. 12 del D.Lgs. n. 148/2026 il legislatore ha ripristinato un termine biennale per esercitare la detrazione IVA, affiancandogli un termine parallelo, ancorato all’anno di ricezione, per la registrazione delle fatture d’acquisto. Rispondendo a un quesito posto a Speciale Telefisco (24 settembre 2026), l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il differimento non modifica la misura del diritto: chi applica il pro-rata utilizza la percentuale dell’anno di esigibilità, non quella dell’anno in cui la detrazione viene materialmente operata. Il contributo esamina il nuovo assetto, le questioni ancora aperte sulle fatture «a cavallo d’anno», alla luce del riesame della sentenza T-689/24, e le conseguenze organizzative per gli studi.
Aspetti introduttivi
Dopo poco meno di un decennio la disciplina della detrazione IVA torna a concedere agli operatori un margine temporale ampio. L’art. 2 del D.L. n. 50/2017 aveva compresso il termine di esercizio del diritto alla dichiarazione relativa all’anno in cui esso era sorto, moltiplicando i casi di detrazione perduta per semplice ritardo nell’annotazione.
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