
Si propone un riepilogo in materia di dimissioni per fatti concludenti, alla luce delle numerose letture di prassi e giurisprudenziali: quello che emerge è un quadro ancora incerto che impone la massima prudenza.
Premessa
L’articolo 26 del D.Lgs. n. 151/2015 è stato modificato, con decorrenza 12 gennaio 2025, dalla L. n. 203/2024 (Collegato Lavoro) che ha introdotto il nuovo comma 7-bis secondo cui «in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore (omissis). Le disposizioni (omissis) non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza».
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