Il decreto legislativo correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 marzo 2025 prevede:
- l’introduzione a regime del divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie;
- la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria con cadenza annuale, a partire dai dati 2025.
L’obbligo di fatturazione elettronica, è stato considerato incompatibile con le esigenze di tutela della privacy dei pazienti. In accoglimento delle indicazioni del Garante, con l’art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, era stato disposto il divieto di emissione di e-fattura a carico di tutti i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento ai dati che sono oggetto di trasmissione.
Buon ascolto.
Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso
Ascolta “Ep.127 E-fatture sanitarie e termini di trasmissione TS cosa cambia” su Spreaker.
Soggetti obbligati
Sono obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria:
- gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e odontoiatri;
- le Strutture sanitarie accreditate al SSN (Strutture specialistiche e Farmacie);
- le Aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari;
- le Strutture sanitarie non accreditate al SSN (Parafarmacie, Ottici, Strutture autorizzate e Grossisti di farmaci veterinari autorizzati alla vendita al dettaglio);
- le Strutture sanitarie della Sanità Militare, di cui al Decreto del MEF del 9 maggio 2019 (attuativo del DM del MEF del 22/03/2019) e la Farmacia interna all’associazione fra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG);
- i professionisti sanitari, ovvero gli iscritti agli albi professionali di Psicologi, Infermieri, Ostetrici, Tecnici radiologi, Veterinari, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico ortopedico, Dietista, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale, Fisioterapista, Logopedista, Podologo, Ortottista e assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e Assistente sanitario.
Evoluzione normativa
Il divieto di emissione di fattura elettronica a carico dei citati soggetti è stato negli anni oggetto di successive proroghe, sino a tutto il 2025 incluso. Con il decreto Milleproroghe, D.L. 27 dicembre 2024 n. 202 (art. 3 c. 6), secondo la sua originaria formulazione, era stato disposto che il divieto di emissione della fattura sanitaria terminasse il 31 marzo 2025, salvo poi successiva modifica operata in sede di conversione, con ulteriore proroga al 31 dicembre 2025.
Per anni i contribuenti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della precompilata sono stati obbligati a monitorare le decisioni assunte dal legislatore, con il decreto correttivo approvato in via preliminare il 13 marzo 2025, finalmente è stato messo un punto fermo. Infatti, viene espunto dall’art. 10- bis del D.L. n. 119/2018 ogni riferimento alle annualità per le quali viene imposto il divieto.
Ciò si traduce nell’introduzione in via definitiva e a regime del divieto di emissione di fattura elettronica a carico dei soggetti tenuti all’invio dei dati al STS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria stesso. È importate ricordare che tale divieto si applica anche nel caso di opposizione del paziente alla trasmissione di tali dati. Si osserva che con la norma in via di introduzione si interviene espressamente in modifica solo alle disposizioni applicabili ai soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema TS; tuttavia, le disposizioni in materia di divieto di emissione di fattura elettronica hanno portata più ampia, stante quanto previsto dall’art. 9-bis del D.L. n. 135/2018, che al comma 2 prevede che le disposizioni di cui all’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018 si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al STS, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Obbligati all’emissione e fattura
Gli operatori interessati sono invece tenuti all’emissione di fattura elettronica ogni qualvolta la stessa riguardi vendite o prestazioni di natura diversa (oppure nel caso in cui la prestazione resa, seppure di carattere sanitario, non possa essere oggetto di trasmissione al STS.
Rientrano in quest’ultima categoria tutte le fatture emesse B2B, ad esempio le prestazioni rese da un medico a favore di una clinica, nonché le prestazioni rese a favore della pubblica amministrazione (fattura elettronica PA).
Dati trasmessi al STS
In considerazione delle novità in via di introduzione, le fatture per prestazioni sanitarie restano oggetto di trasmissione, con le modalità consuete, esclusivamente al STS. Al STS sono trasmessi i corrispettivi delle operazioni rilevanti ai fini della precompilata (es. vendita dispositivi medici, quali occhiali da vista e lenti a contatto). L’utilizzo dei dati fiscali trasmessi al STS è disciplinato da due decreti MEF, emanati di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero per la Pubblica amministrazione, pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2024. Tali decreti avevano preliminarmente incassato il necessario parere favorevole del Garante per la Privacy in data 7 dicembre 2023.
Tessera sanitaria: termini per la trasmissione
Anche sotto il profilo dei tempi previsti per la trasmissione dei dati al STS da parte dei soggetti obbligati si assiste ad un nuovo, atteso, intervento, volto a introdurre a regime il termine di trasmissione a cadenza annuale. Così come per il divieto di emissione di fattura elettronica, anche i termini per la trasmissione dei dati al STS sono stati oggetto di numerose variazioni negli anni.
Con il D.M. 29 gennaio 2021, addirittura, era stato imposto a partire dalle spese 2022 l’obbligo di trasmissione a cadenza mensile. Invero, tale disposizione non aveva mai trovato concreta attuazione, poiché con successive disposizioni il termine era stato provvisoriamente riportato a cadenza semestrale. Con il decreto adempimenti, D.Lgs. n. 1/2024, il legislatore era già intervenuto a fare ordine, stabilendo, all’art. 12, una cadenza di trasmissione semestrale a regime, cancellando quanto previsto dal D.M. del 2021.
Ora, con il decreto correttivo, si interviene nuovamente, reintroducendo a regime quello che era il termine previsto agli albori, ovvero una cadenza di invio annuale, da effettuarsi entro la data che sarà stabilita con successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che presumibilmente verrà stabilita nel 31 gennaio dell’anno successivo così i contribuenti interessati – e i loro consulenti – dall’onere di inseguire il continuo “balletto” di disposizioni, rinvii, proroghe e conseguenti incertezze che ha caratterizzato gli ultimi anni.
TAG e-fatturepodcast commercialistitessera sanitariaTS