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Il principio contabile OIC 35 emanato nel febbraio 2022 tratta delle modalità di redazione del bilancio degli ets. In particolare il documento si occupa di definire le regole contabili fondamentali per i bilanci degli ETS di dimensioni maggiori, quelli cioè con entrate e/o proventi superiori ai 300.000 euro.

Il Principio OIC 35 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la:

  • Presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli ETS con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto
  • La rilevanza e la valutazione di alcune fattispecie tipiche degli ets

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.126 I postulati di bilancio e principi contabili per gli enti del terzo settore” su Spreaker.

Inquadramento generale

Il principio OIC 35 si applica agli enti del Terzo Settore che redigono il bilancio in base alle disposizioni dell’articolo 13 comma 1 e 3 del decreto legislativo n° 117 del 2017.

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 prevede “la predisposizione del bilancio d’esercizio degli enti di cui all’art. 13. Comma 1 del codice del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli art. 2423, 2423 bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo Settore.” Gli enti del Terzo Settore, pertanto, osservano le regole, di rilevazione e valutazione, contenute nei principi contabili nazionali OIC ad eccezione delle previsioni specifiche previste dal principio OIC 35.

Postulati del bilancio degli enti del Terzo Settore

IL D.M. 5 marzo 2020 richiama per la formazione dei bilanci degli ETS, l’applicazione delle “clausole generali” e i principi generali di bilancio, nonché dei criteri di valutazione previsti in generale per i bilanci delle società di capitale.

I destinatari primari delle informazioni del bilancio del terzo settore sono coloro che forniscono o potenzialmente intendono fornire risorse anche sotto forma di donazioni, contributi o tempo (volontari) senza nessuna aspettativa di un ritorno e i beneficiari dell’attività svolta dagli enti del Terzo Settore.

Il bilancio deve fornire informazioni utili a soddisfare le esigenze informative di tali destinatari. L’organo di amministrazione per verificare la sussistenza del postulato della continuità aziendale effettua una valutazione prospettica della capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Tale valutazione può essere effettuata predisponendo un budget che dimostri che l’ente ha, almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, le risorse sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte.

Transazioni non sinallagmatiche, quote associative e apporti da soci fondatori

Il Principio contabile OIC 35 approfondisce puntualmente numerose casistiche concernenti ambiti contabili fondamentali degli ETS. Il trattamento delle erogazioni liberali “vincolate” è codificato secondo uno schema sostanzialmente innovato che prevede la rilevazione delle medesime a “riserva”.

Composizione del bilancio d’esercizio

Il bilancio d’esercizio, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del Codice del Terzo Settore “è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie”.

* Il D.M. 5.03.2020, in attuazione dell’art. 13 del D. Lgs. 117/2017 introduce gli schemi di modelli di bilancio utilizzabili:

  • .. modello A per lo stato patrimoniale;
  • .. modello B per il rendiconto gestionale;
  • .. modello C per la relazione di missione

il Principio contabile OIC 35 ha lo scopo di disciplinare i criteri per:

  • .. la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli ETS;
  • .. la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli ETS.

I nuovi modelli di bilancio sono utilizzabili per i bilanci di esercizio 2021 (nel caso di enti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Stato Patrimoniale

Nel caso di elementi che potrebbero ricadere sotto più voci dello schema di stato patrimoniale, l’ente dà informativa nella relazione di missione dell’appartenenza dell’elemento a più voci qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio.

Rendiconto gestionale

Il rendiconto gestionale in base allo schema del decreto ministeriale è suddiviso nelle seguenti aree:

  1. Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale definiti dal decreto ministeriale come “componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del decreto legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali”
  2. Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse definiti da decreto ministeriale come “componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all’art. 6 del decreto legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali.”
  3. Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi definiti dal decreto ministeriale come “i componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di raccolte fondi occasionali e non occasionali di cui all’art. 7 del decreto legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni.”;
  4. Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali definiti da decreto ministeriale come “i componenti negativi/positivi di reddito derivanti da operazioni aventi natura di raccolta finanziaria/generazione di profitti di natura finanziaria e di matrice patrimoniale, primariamente connessa alla gestione del patrimonio immobiliare, laddove tale attività non sia attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 2 agosto 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni. Laddove si tratti invece di attività di interesse generale, i componenti di reddito sono imputabili nell’area A del rendiconto gestionale”;
  5. Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale sono da considerarsi gli elementi positivi e negativi di reddito che non rientrano nelle altre aree. 10. I proventi sono classificati nel rendiconto gestionale sulla base della tipologia di attività svolta (es. area A, B, C, D, E) e nella voce più appropriata (es. erogazioni liberali, proventi da 5 per mille, raccolta fondi ecc.).

I costi e gli oneri sono classificati nel rendiconto gestionale per natura secondo l’attività dell’ente cui si riferiscono.

L’ente fornisce informativa nella relazione di missione circa i criteri seguiti per la classificazione nelle diverse aree previste nel rendiconto gestionale. In base al decreto ministeriale, un ente del Terzo Settore può presentare in calce al rendiconto gestionale i costi e proventi figurativi. Lo schema di decreto ministeriale prevede che i costi e proventi figurativi da attività di interesse generale sono presentati separatamente dai costi e proventi figurativi da attività diverse. Il decreto ministeriale prevede che i costi e i proventi figurativi sono “quei componenti economici di competenza dell’esercizio che non rilevano ai fini della tenuta della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione dell’ente” e che “quanto esposto nel presente prospetto non deve essere già stato inserito nel rendiconto gestionale”. Nei costi e proventi figurativi rientrano tra l’altro:

  1. i costi e proventi figurativi relativi ai volontari iscritti nel registro di cui all’art. 17, comma 1, del Codice del Terzo Settore;
  2. quelli relativi ai volontari occasionali e
  3. quelli relativi all’erogazione/ricezione gratuita di servizi (ad es. il comodato d’uso).

I costi e proventi figurativi, opportunamente documentati, sono rilevati in calce al rendiconto gestionale al fair value della prestazione ricevuta o eseguita se attendibilmente stimabile.
Nel determinare il valore:

  1. del costo figurativo del volontario si fa riferimento alla «retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n°81» così come previsto dal decreto ministeriale»;
  2. dei proventi figurativi, è possibile fare riferimento ai relativi costi figurativi quando lo stesso non risulta facilmente individuabile. Qualora il fair value non sia attendibilmente stimabile, l’ente ne dà conto nella relazione di missione.

Relazione di missione

Il decreto ministeriale che introduce la relazione di missione prevede che “la relazione di missione illustra, da un lato, le poste di bilancio e dall’altro lato, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, cumulando informazioni che il Codice civile colloca per le società di capitali, distintamente, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.” Le informazioni richieste dal decreto ministeriale nella relazione di missione sono divise in:

  1. informazioni generali;
  2. illustrazione delle poste di bilancio;
  3. illustrazione dell’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Quote associative e apporti da soci fondatori

Secondo il decreto ministeriale, “le quote associative o apporti ancora dovuti sono gli importi esigibili da parte dell’ente nei confronti di associati o fondatori a fronte di quote associative o apporti dei soci fondatori”. Essi danno titolo ad un credito rilevato nella voce A) “quote associative o apporti ancora dovuti”.

Le quote associative e gli apporti da soci fondatori ricevuti nel corso dell’esercizio sono iscritti in contropartita al: a. Patrimonio netto nella voce AI “Fondo dotazione dell’ente” se le quote o gli apporti sono relativi alla dotazione iniziale dell’ente. Il decreto ministeriale definisce il fondo di dotazione dell’ente come “il fondo di cui l’ente del Terzo settore può disporre al momento della sua costituzione”. b. Rendiconto gestionale nella voce A1) “proventi da quote associative e apporti dei fondatori” negli altri casi, a meno che dalle evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale dell’ente (es. apporti per ricapitalizzazione). I “proventi da quote associative e apporti dei fondatori” sono rilevati nel rendiconto gestionale nell’esercizio in cui sono ricevuti o dovuti.

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