
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, il diritto alla detrazione dell’IVA è esercitato con riferimento all’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile (requisito sostanziale) e il cessionario/committente è entrato in possesso di una valida fattura (requisito formale). Tale diritto può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è sorto ed alle condizioni esistenti in tale momento.
Alla luce delle richiamate disposizioni e dei chiarimenti forniti dalla prassi ministeriale, entro il 30 aprile 2026 i contribuenti saranno tenuti a verificare che tutte le fatture d’acquisto e le bollette doganali d’importazione ricevute nel corso del 2025 risultino correttamente e tempestivamente annotate nei registri IVA o nell’apposito “sezionale”. Ciò al fine di poter esercitare il relativo diritto alla detrazione con la dichiarazione IVA 2026, relativa all’anno 2025.
Premessa
Il meccanismo (diritto) di detrazione rappresenta uno dei pilastri portanti del sistema IVA che garantisce il principio di neutralità dell’imposta su cui si fonda il sistema dell’IVA che, come noto, deve essere applicata fino allo stadio del consumo finale del bene e/o del servizio acquisito.
All’inizio dell’anno i contribuenti devono, tuttavia, prestare molta attenzione alla data di ricezione delle fatture d’acquisto e/o delle bollette doganali d’importazione e ai termini previsti per la relativa registrazione, tenuto conto delle specifiche regole in tema di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA e di registrazione che si rendono applicabili in questo particolare periodo.
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TAG detrazione ivaFatture di AcquistoIVA 2026