La prima quindicina di aprile 2026 ha consolidato il quadro operativo entro il quale il professionista è chiamato ad accompagnare la clientela nella decisione di adesione alla cosiddetta Rottamazione Quinquies, introdotta dall’articolo 1, commi da 82 a 101, della L. n. 199/2025. Il 30 aprile 2026 segna il termine tassativo per la trasmissione della dichiarazione di adesione: una scadenza a cui si perviene con una disciplina innovativa rispetto alle precedenti edizioni – dal perimetro oggettivo più circoscritto al piano dei pagamenti esteso sino a cinquantaquattro rate bimestrali, dalla soppressione delle maxi-rate iniziali alla rinuncia di ogni margine di tolleranza sui ritardi – e con alcuni nodi interpretativi che investono la fase della decadenza e del perfezionamento processuale. Il contributo muove dalla cornice normativa per affrontare, in sequenza ordinata, il perimetro oggettivo e soggettivo, gli effetti immediati della domanda, l’architettura del piano dei pagamenti, la disciplina della decadenza alla luce delle FAQ dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, e la gestione del contenzioso pendente riscritta dall’articolo 12-bis del D.L. n. 84/2025, e sistematizzata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5889/2026. Chiudono la trattazione i profili operativi e i due scenari evolutivi ancora aperti: la possibile riapertura dei termini per i decaduti della quater, su cui il MEF ha manifestato apertura nel question time del 15 aprile 2026, e l’estensione dell’intervento di Agenzia delle entrate-Riscossione al perimetro delle entrate locali
La cornice normativa e la logica della nuova sanatoria
Il quadro della cosiddetta rottamazione quinquies prende forma con l’articolo 1, commi da 82 a 101, della L. n. 199/2025 – legge di bilancio per il 2026 – pubblicata nel supplemento ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025. La nuova definizione agevolata si inserisce nel solco tracciato da un quindicennio di sanatorie della riscossione coattiva, culminato nella rottamazione quater della L. n. 197/2022, ma se ne distingue sotto il profilo dell’ambito applicativo, della struttura dei pagamenti e della disciplina della decadenza. Il legislatore del 2026 ha circoscritto i carichi definibili alle sole partite dichiarate e non versate o derivanti dai controlli automatici e formali, dilatando al tempo stesso l’orizzonte dei versamenti sino a cinquantaquattro rate bimestrali distribuite in nove anni. All’ampliamento dei tempi corrisponde l’irrigidimento dei meccanismi di decadenza: viene meno la tolleranza dei cinque giorni della quater e la perdita del beneficio può scaturire anche dal ritardo sulla sola ultima rata. Ne risulta una misura meno generosa nella selezione dei debiti ammessi ma più flessibile nella costruzione del piano di rientro.
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TAG Agenzia Entrate Riscossionedefinizione agevolataRottamazione Quinquies
