
L’articolo 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 633/1972 dispone che gli esportatori abituali possono acquistare senza applicazione dell’imposta la generalità dei beni e servizi ad eccezione dei fabbricati e delle aree fabbricabili.
Tuttavia, occorre considerare che l’Agenzia delle Entrate ritiene che la preclusione di cui sopra valga anche nel caso in cui l’acquisizione dell’immobile o dell’area edificabile avvenga per il tramite di un contratto di leasing o di appalto.
Di diverso avviso, invece, è la Corte di Cassazione, secondo cui il plafond può essere utilizzato per acquisire un bene immobile in base ad un contratto di appalto, ma non di leasing.
Il plafond, inoltre, non può essere utilizzato per acquistare beni e/o servizi con IVA indetraibile.
Utilizzo del plafond per immobili, appalti e leasing
L’articolo 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 633/1972 dispone che gli esportatori abituali possono acquistare senza applicazione dell’imposta la generalità dei beni e servizi ad eccezione dei fabbricati e delle aree fabbricabili.
Secondo la Corte di Cassazione (Sentenza n. 1852/2020) non rappresentano cessioni di fabbricati e di aree edificabili le cessioni di beni mobili e le prestazioni di servizi utilizzati per fabbricati e aree edificabili acquisiti per effetto di autonome cessioni.
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