La personalità giuridica è un particolare status, facoltativo per gli ETS, che consente ad un Ente del terzo settore di godere della cd. autonomia patrimoniale perfetta.
L’autonomia patrimoniale perfetta presuppone la netta separazione tra il patrimonio dell’ente e quello di chi agisce in nome e per conto dello stesso. In pratica le vicende dell’organizzazione incidono solo sul patrimonio dell’Ente e non su quello delle persone fisiche che lo compongono.
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Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso
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Personalità giuridica
Personalità giuridica Presuppone una limitazione della responsabilità personale per le obbligazioni contratte dall’ente stesso. I creditori degli enti con personalità giuridica possono far valere le proprie ragioni di credito unicamente sul patrimonio dell’ente.
Gli Enti privi di personalità giuridica godono di un’autonomia patrimoniale imperfetta: il che significa che, a prescindere dal patrimonio, denominato “fondo comune”, gli associati che hanno agito in nome e per conto dell’Ente, rispondono solidalmente e personalmente, con il proprio patrimonio personale (art. 38 c.c.). La personalità giuridica è una garanzia di certezza del diritto, sia verso l’interno dell’ente, quanto verso l’esterno.
Il Codice del Terzo Settore ha semplificato il definitivamente il procedimento per il conseguimento della personalità giuridica – fino ad oggi, disciplinato esclusivamente dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 – mediante l’introduzione di un nuovo sistema che coniuga l’ottenimento di tale status con l’iscrizione al RUNTS.
L’autonomia patrimoniale è intesa come il livello di separazione esistente tra il patrimonio dell’ente e quello degli associati (o degli amministratori, ed in genere di qualunque soggetto diverso dall’ente stesso). L’autonomia perfetta si caratterizza per il fatto che il creditore di tale tipo di ente può far valere le proprie ragioni solo nei confronti del patrimonio dell’ente stesso e non anche nei confronti di quello dei singoli associati o amministratori. In altre parole è possibile per il creditore stesso aggredire i beni dell’ente e non quelli delle persone fisiche che agiscono per lo stesso. A fronte di tale evidente vantaggio, la legge – a tutela dei terzi – pone a carico dell’ente stesso una serie di norme civilistiche (tenuta dei libri contabili e formazione del bilancio) e penalistiche, onde evitare possibili abusi. L’ente svolge in altre parole la sua attività attraverso persone fisiche che agiscono in nome e per conto suo.
Novità normativa l’ottenimento dell’autonomia patrimoniale
L’ente con personalità giudica ha la capacità di essere titolare di diritti ed obblighi in modo autonomo rispetto alle persone che la amministrano ovvero agiscono per conto di essa. La legge, a tutela dei terzi, presuppone adempimenti di natura pubblicitaria specifica La responsabilità patrimoniale per le obbligazioni dell’ente con personalità giuridica ricade unicamente sulla persona giuridica, con parziale deroga al principio generale di cui all’art. 2740 C.C. Il Codice del Terzo Settore ha voluto semplificare definitivamente il procedimento per il conseguimento della personalità giuridica – fino ad oggi, disciplinato esclusivamente dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 – mediante l’introduzione di un nuovo sistema che coniuga l’ottenimento di tale status con l’iscrizione al RUNTS. L’art. 22 del CTS prevede che: “Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo”.
Il D.P.R. 361/2000 La personalità giuridica, su istanza dell’ente, è riconosciuta alternativamente da:
- Regione, per attività di delega costituzionale e azione dell’ente limitata al territorio regionale;
- Prefettura, negli altri casi
L’art. 22 del D. Lgs. 117/2017 offre agli enti, su propria istanza, di ottenere la personalità giuridica con la dimostrazione di un patrimonio minimo individuato dalla legge in:
- € 15.000,00 per enti associativi;
- € 30.000,00 per fondazioni.
Con il termine “persona giuridica” il nostro diritto privato indica generalmente un complesso organizzato di persone e di beni al quale viene attribuita la capacità di assumere posizioni giuridiche, facendone così un soggetto di diritto.
La persona giuridica ha quindi la capacità di essere titolare di diritti e obblighi in modo completamente autonomo rispetto alle persone che la compongono o la amministrano. L’ente svolge in altre parole la sua attività attraverso persone fisiche che agiscono in nome e per conto suo.
La caratteristica principale delle persone giuridiche è quella di godere di una autonomia patrimoniale. Esse, in altre parole, rispondono con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte.
L’autonomia patrimoniale è intesa come il livello di separazione esistente tra il patrimonio dell’ente e quello degli associati (o degli amministratori, ed in genere di qualunque soggetto diverso dall’ente stesso).
Nel nostro ordinamento si ravvisa una sorta di graduazione nell’autonomia.
- Si va dalla cosiddetta “autonomia imperfetta”, tipica di un’associazione non riconosciuta (o di una società di persone nel mondo commerciale) a quella perfetta prevista per le associazioni riconosciute (o per le società di capitali).
L’autonomia perfetta si caratterizza per il fatto che il creditore di tale tipo di ente può far valere le proprie ragioni solo nei confronti del patrimonio dell’ente stesso e non anche nei confronti di quello dei singoli associati o amministratori. In altre parole è possibile per il creditore stesso aggredire i beni dell’ente e non quelli delle persone fisiche che agiscono per lo stesso.
- A fronte di tale evidente vantaggio, la legge – a tutela dei terzi – pone a carico dell’ente stesso una serie di norme civilistiche (tenuta dei libri contabili e formazione del bilancio) e penalistiche, onde evitare possibili abusi.
- L’ente svolge in altre parole la sua attività attraverso persone fisiche che agiscono in nome e per conto suo.
Enti senza personalità giuridica
Il loro “patrimonio” è comunque separato da quello di chi ne fa parte o agisce direttamente, ciò vale specie in relazione alla responsabilità patrimoniale. Tale separazione è però soltanto parziale in quanto per le obbligazioni assunte dall’associazione non riconosciuta rispondono solidalmente con il proprio patrimonio personale le persone che hanno agito in nome e per conto dell’ente stesso.
Enti con personalità giuridica
A differenza di quanto affermato sopra, esiste una netta separazione del patrimonio dell’ente da quello delle persone fisiche che vi prendono parte.
- Questo significa in concreto che: 1.chi utilizza beni dell’ente non è nella situazione giuridica di chi adopera beni propri (il titolare del bene è l’ente); 2.i creditori degli associati o degli amministratori dell’ente non possono pretendere l’adempimento dall’ente stesso; 3.i creditori dell’ente non possono pretendere dagli associati o dagli amministratori di quest’ultimo il pagamento delle sue obbligazioni.
L’acquisto della personalità giuridica
La personalità giuridica per il nostro ordinamento si acquista in diverso modo a seconda che lo scopo sia lucrativo o ideale.
Il sistema normativo vale per le società di capitali, le quali conseguono automaticamente la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese (si tratta in gergo tecnico di “pubblicità costitutiva”).
Il sistema concessorio opera invece per le persone con fini ideali: si definisce concessorio perché l’autorità competente al riconoscimento ha formalmente una “discrezionalità” nel concederlo, ossia non è a ciò obbligata dovendo valutare su criteri specifici.
I criteri previsti dalla legge per l’ottenimento del riconoscimento sono essenzialmente:
- il ricorrere delle condizioni previste dalla legge per la costituzione (per l’atto costitutivo esistono parametri e formalità essenziali, a cui non è possibile derogare);
- la liceità e la possibilità dello scopo (i motivi che portano alla costituzione dell’ente devono rispondere ai criteri che la legge detta per definire uno scopo lecito e raggiungibile);
- la consistenza del patrimonio in relazione allo scopo e all’attività prevista (la legge si riferisce alla dotazione di un patrimonio “adeguato al conseguimento dello scopo”, tuttavia in molti casi l’autorità preposta al riconoscimento detta regole precise, fissando a volte un patrimonio minimo di cui l’ente deve dotarsi per ottenere il riconoscimento).
La personalità giuridica per gli enti senza scopo di lucro viene acquistata con il riconoscimento determinato dall’iscrizione su domanda dell’interessato nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture (a cui fanno riferimento gli enti che operano a livello internazionale, nazionale o multi-regionale) o presso le Regioni (a cui sono tenuti a rivolgersi gli enti che limitano la propria attività all’ambito regionale e alle materie di competenza regionale, così come previste dalla costituzione).
L’effetto del riconoscimento è rappresentato essenzialmente dall’acquisizione da parte dell’ente della personalità giuridica, quindi dell’autonomia patrimoniale perfetta.
Procedura per l’ottenimento del riconoscimento
l’art. 22 del CTS prevede che: “Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo”. Il procedimento, in particolare, trova la propria disciplina, oltre che nel menzionato art. 22, anche negli artt. 15 e ss. del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 106/2020 e, nel dettaglio, riguarda:
- gli Enti costituiti in forma di associazione o fondazione del Terzo settore che, come precedentemente detto hanno la facoltà, in deroga alle previsioni di cui al DPR n. 361/2000, di acquistare la personalità giuridica di diritto privato per effetto dell’iscrizione nel RUNTS;
- le associazioni riconosciute e le fondazioni di ottenere l’iscrizione in una delle sezioni del RUNTS, con conseguente sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al citato D.P.R. n. 361 del 2000
Il percorso per l’ottenimento del riconoscimento da parte dell’ente si apre con la presentazione di una domanda in bollo, che deve indicare:
- lo scopo possibile e lecito;
- il patrimonio, che deve risultare adeguato alla realizzazione dello scopo;
- l’ambito territoriale in cui l’ente intende operare.
Qualora l’ufficio ravvisi ragioni ostative all’iscrizione o la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il suddetto termine, ne dà motivata comunicazione all’ente richiedente, il quale, nei successivi trenta giorni, può presentare memorie e documenti. Se, nell’ulteriore termine di trenta giorni, l’ufficio non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all’iscrizione, questa si intende negata (c.d. silenzio diniego), e sarà compito specifico dell’ente attivarsi per eventuali contestazioni o richieste. Acquisita la domanda, entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione l’ufficio competente provvede all’iscrizione dell’ente nel Registro delle persone giuridiche.
La domanda deve essere corredata da una serie di allegati, anche essi necessari al fine del riconoscimento: copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto;
- relazione sulla situazione economico-patrimoniale;
- documentazione atta a dimostrare la consistenza del patrimonio;
- relazione sull’attività dell‘ente (prospettive sull’attività futura e valutazioni su quella eventualmente già svolta);
- se trattasi di ente non riconosciuto già operativo, copia degli ultimi documenti contabili approvati;
- se Onlus, attestazione di iscrizione all’Anagrafe unica per le Onlus;
- se organizzazione di volontariato, copia del certificato di iscrizione nel relativo registro.
L’ente dotato di personalità giuridica non può redigere il mod. D) – Bilancio per cassa, anche se in presenza dei requisiti dimensionali ex art. 13 D.Lgs. 117/2017
Per le persone giuridiche, una volta acquisito il riconoscimento, sarà necessario iscrivere nel registro delle persone giuridiche anche alcuni atti successivi, individuati dalla legge:
- .. modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
- .. trasferimento della sede ed istituzione di sedi secondarie;
- .. sostituzione degli amministratori, con indicazione di coloro ai quali è attribuita la rappresentanza;
- .. deliberazioni di scioglimento o provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l’estinzione;
- .. dati dei liquidatori.
Importante è la figura del Notaio nell’intero procedimento, sia per gli Enti di nuova costituzione che per quelli già costituiti.
Ai sensi del comma 2, dell’articolo 22, CTS, il primo controllo è effettuata dal notaio al momento della costituzione dell’ente o dell’adeguamento dell’atto costitutivo per l’iscrizione al RUNTS.
Il notaio controlla la legalità sostanziale, nel ricevere l’atto costitutivo di un ETS o il verbale di adeguamento di un ente già esistente, in maniera preventiva dovrà verificare che il contenuto sia conforme alle prescrizioni del Codice del Terzo Settore e che, quindi, l’ente disponga di tutti quegli elementi minimi indispensabili per la configurabilità di Ente del Terzo settore.
Il secondo controllo, che spetta sempre al notaio, è quello relativo alla verifica della congruità patrimoniale.
I parametri fissi univoci per tutto il territorio nazionale sono individuati dal comma 4 dall’art. 22 del CTS che sancisce detto limite patrimoniale minimo necessario per ottenere la personalità giuridica pari a:
- 15.000 euro, per gli ETS;
- 30.000 euro per le fondazioni.
Nel caso in cui i controlli sulla legalità del contenuto di atto costitutivo e statuto o sulla consistenza patrimoniale abbiano dato un esito positivo, il notaio dovrà procedere, nei 20 giorni successivi alla stipula, alla iscrizione dell’atto costitutivo al RUNTS.
Questa iscrizione avrà natura costitutiva perché ne conseguirà l’acquisizione della personalità giuridica.
A tutti gli effetti, l’ente iscritto nel registro unico nazionale dal notaio, è un ETS con personalità giuridica.
Il riconoscimento della personalità giuridica equivale ad autonomia patrimoniale perfetta con effetti nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte dall’ETS o dalla Fondazione, al pari della società di capitali.
La costituzione del “patrimonio minimo”
L’articolo 22 del Codice prevede espressamente che:
- se il patrimonio minimo consiste in denaro, deve essere integralmente versato al momento dell’atto costitutivo. Il comma 4, prevede che la somma in parola si intende “liquida e disponibile” con:
- emissione di un assegno circolare intestato al costituendo ente; o in alternativa
- un versamento sul conto dedicato e impignorabile del notaio, che in qualità di pubblico ufficiale attesterà la sussistenza della somma di denaro sufficiente per raggiungere il limite minimo di 15.000 o 30.000 euro.
in caso di patrimonio apportato in denaro, la sua sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del Notaio. In tal caso il Notaio rogante verserà l’indicata somma al rappresentante legale dell’ente dopo la sua iscrizione nel RUNTS
- se il patrimonio iniziale dell’ente è costituito da beni diversi dal denaro, ai fini della determinazione del valore concreto, la relativa valutazione deve emergere da una relazione giurata predisposta da un revisore legale o da una società di revisione iscritto nell’apposito albo.
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