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Fine vita di un trust americano senza interposizione nella risposta ad interpello n. 239/E/2025

La Risposta ad istanza di interpello n. 239/E/2025 affronta un interessante caso di trust americano con beneficiari residenti in Italia. La risposta è di estremo interesse perché porta ad alcune conclusioni che gli operatori del settore non si aspettavano. Un trust estero, da sempre interposto, non è più tale alla morte del disponente/trustee. Inoltre, nonostante, dopo la morte del disponente, il trust debba solamente liquidare beni ai beneficiari, lo stesso non sarà più interposto ma fiscalmente trasparente.

Premessa

La Risposta ad istanza di interpello n. 239/E/2025 ha affrontato l’interessante caso di un trust americano che durante la vita del disponente risultava interposto nei confronti di quest’ultimo, e che alla morte dello stesso assume lo scopo di liquidare il patrimonio per assegnare il fondo ai beneficiari individuati.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in questa ultima fase, il trust risulta essere fiscalmente trasparente nei confronti dei beneficiari fiscalmente residenti in Italia.

Il ruolo del trust nella fase finale

Dalla lettura dell’interpello si apprende che nella fase finale della sua vita, ossia dopo la morte del disponente, è subentrato un nuovo trustee che ha come compito quello di liquidare i beni (immobili, quote societarie, investimenti finanziari) per attribuire la liquidità ai beneficiari finali.

Dalla lettura si intuisce che detti beneficiari vantano un diritto soggettivo sia sul fondo che sui redditi del trust, in quanto, per l’appunto, lo stesso è giunto a conclusione.

Tale circostanza, pur portando ad escludere che il trust non possa essere considerato opaco, lascia tuttavia spazio alla possibilità che detto trust possa essere qualificato come interposto.

Dalla lettura dell’interpello, infatti, pare di intendere che i beneficiari siano considerati vested in quanto puntualmente individuati e titolati a ricevere beni dal trustee.

Si tratta di una casistica non infrequente anche nei trust domestici quando il trust giunge a scadenza, ad esempio alla morte del disponente, ed il trustee deve assegnare i beni o dismetterli per assegnare liquidità. In una simile fattispecie gli operatori del settore si sono chiesti se il trust possa esser considerato interposto.

La risposta affermativa potrebbe trovare diverse giustificazioni atteso che, il fatto che vi sia una procedura liquidatoria del patrimonio da parte del trustee non esclude che i beneficiari vantino su detto patrimonio un diritto attuale. Inoltre, tra i beneficiari non residenti in Italia si annovera anche il nuovo trustee. L’interposizione potrebbe quindi discendere anche dal fatto che i beneficiari, o almeno uno di essi, ha il potere di influenzare il trustee essendo egli stesso il trustee.

Con un certo stupore, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate qualifica il trust come trasparente.

Lo status del trust prima del decesso del disponente

Abbiamo già avuto modo di segnalare come il trust prima del decesso del disponente, risultasse fiscalmente interposto nei confronti del disponente anche trustee. Questa conclusione, seppur riferita alla posizione del trust negli Stati Uniti, può essere ragionevolmente estesa anche alla valutazione del trust con un “approccio” italiano, infatti, non solo il trustee coincideva con il disponente, ma questi poteva anche modificare il trust e addirittura revocarlo.

Attenzione: La revocabilità del trust da parte del disponente rappresenta una inequivocabile ipotesi di interposizione così come chiaramente espresso nella Circolare Ministeriale dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E/2007 e nella Risposta ad interpello n. 111/E/2020.

In sostanza, nel caso di specie, si assiste ad una trasformazione di un trust interposto in un trust non interposto.

La tesi appare sicuramente condivisibile ma sembra forse contrastare con la presa di posizione dell’Amministrazione Finanziaria, contenuta nella Circolare Ministeriale, n. 34/E/2022 ove è stato per la prima volta asserito che l’interposizione fiscale del trust non rileva solo ai fini della fiscalità diretta bensì anche in relazione al comparto della fiscalità indiretta.

  1. L’interposizione nella fiscalità indiretta

L’Agenzia delle Entrate aveva in passato affermato che l’interposizione fiscale è una condizione che può riguardare solo il mondo della fiscalità diretta. Questo approccio risultava pienamente conforme al dato normativo atteso che l’interposizione è disciplinata dall’articolo 37, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973, norma che ha ad oggetto l’accertamento delle imposte dirette.

In tal senso depone anche la Risposta ad istanza di interpello n. 398/E/2021.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E/2022 e la risposta ad istanza di interpello n. 359/E/2022 hanno tuttavia sorprendentemente affermato che, in caso di trust fiscalmente interposto, i beni in trust sono ricompresi nell’attivo ereditario del disponente. Ebbene, nonostante la tesi sia stata ampiamente criticata in dottrina perché del tutto irragionevole e contraria al sistema, volendo abbracciarla chi scrive ritiene che, il fatto che i beni rientrino nell’attivo ereditario, significa ritenere che il trust sia nullo civilisticamente e che i beni devono giungere ai beneficiari automaticamente.

Una obiezione che in dottrina era stata mossa all’Agenzia Entrate era proprio stata rappresentata dal fatto che un trust interposto durante la vita del trust stesso, alla morte del disponente, può ben trasformarsi in un trust non interposto! Ebbene a questa trasformazione assistiamo nel caso della recente risposta ad istanza di interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 239/E/2025.

Ci si può chiedere, quindi, se l’Agenzia intenda rivedere la propria posizione in tema di interposizione fiscale e imposizione ai fini delle indirette.

di Silvia Bettiol

TAG fiscalità internazionaleInterposizione Fiscaletrust