
Con il decreto 84/2025 viene introdotta una disposizione interpretativa che chiarisce quale sia il corretto trattamento fiscale dei proventi conseguito a seguito di costituzione dei diritti reali di godimento. In particolare, viene posto l’accento sul fatto che la costituzione tassata sulla base della lettera h) dell’articolo 67 del TUIR è caratterizzata dal fatto che il contribuente trattiene un diritto reale sul bene immobile.
Premessa
Il tema della tassazione derivante dalla costituzione di un diritto reale è stato per lungo tempo dibattuto, in quanto si presentava un evidente dubbio circa quale fosse la previsione normativa atta a regolamentare tale ipotesi (in particolar modo con riferimento all’usufrutto). Infatti:
- l’articolo 9 comma 5 del TUIR sanciva l’equiparazione, ai fini delle imposte sui redditi, delle cessioni a titolo oneroso e degli “atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento”. Portando di conseguenza a rendere applicabile la lettera b) dell’articolo 67 del TUIR alle costituzioni di diritti reali su immobili posseduti da persone fisiche;
- l’articolo 67 comma 1 lett. h) del TUIR riconduceva tra i redditi diversi “i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili”.
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