
La Norma di comportamento n. 236 del 16 aprile 2026, emanata dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – sezione di Milano, interviene sul regime delle variazioni in diminuzione conseguenti all’utilizzo dei fondi per rischi e oneri iscritti con accantonamenti non dedotti ai fini delle imposte sul reddito. L’elaborazione muove dalla preclusione recata dall’articolo 107, comma 4, del TUIR alla deducibilità degli accantonamenti estranei al perimetro tipizzato dal capo II, sezione I, del titolo II.
Il riversamento del fondo esuberante, con rilevazione di un componente positivo di reddito, legittima una speculare variazione in diminuzione, non integrando la sopravvenienza attiva contabile la fattispecie imponibile ex articolo 88, comma 1, del TUIR. La soluzione si estende al conferimento d’azienda fiscalmente neutrale ex articolo 176 del TUIR – nel testo integrato dal D.Lgs. n. 192/2024 – ove il diritto all’abbattimento dell’imponibile è trasferito al conferitario tanto per i fondi già presenti nel compendio quanto per quelli iscritti ab origine in esito alla relazione di stima dell’esperto.
L’inquadramento civilistico e il confine con le rettifiche di valore
Il documento dell’Organismo Italiano di Contabilità n. 31 regola la rilevazione in bilancio delle passività di ammontare o scadenza incerta riconducibili a obbligazioni già presenti alla data di riferimento. Nella tassonomia del principio, i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, con valori oggetto di stima; i fondi per oneri rappresentano invece passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di manifestazione numeraria. La differenza non è nominalistica: la prima categoria incorpora un margine di aleatorietà sull’an, la seconda solo sul quantum o sul quando.
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