
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.5754/2026, ha statuito che sotto il regime vigente dal 2004, in tema di reddito di impresa, nelle società di capitali, la c.d. differenza da recesso corrisposta al socio receduto, derivante dall’eventuale maggior valore economico della società al momento del recesso rispetto al valore contabile del patrimonio netto, non è deducibile.
Differenza da recesso e indeducibilità fiscale
Spesso il valore nominale della partecipazione posseduta dai soci di società commerciali profittevoli è notoriamente inferiore al corrispondente valore di mercato, perché il patrimonio aziendale misurato dai principi di redazione del bilancio d’esercizio non contempla l’esistenza di plusvalori latenti sui beni, nonché la capacità di produrre utili, definita come avviamento. E qualora tali soci intendano recedere dalla società partecipata sorge la necessità di individuare le modalità attraverso cui trattare fiscalmente le somme da rimborsare che eccedano il valore nominale della partecipazione.
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