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La legge n.398 del 16 dicembre 1991 ha previsto per alcuni enti un regime forfettario di determinazione delle imposte, sia a fini IVA, sia ai fini delle imposte dirette.

Allo stato attuale, prima della futura approvazione del Titolo X del D.Lgs 117/2017, il regime si applica ai seguenti enti (sia Enti non commerciali che ETS):

  • associazioni sportive dilettantistiche e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva (ASD);
  • associazioni senza fini di lucro (bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare);
  • associazioni pro-loco;
  • società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro (SSD).

N.B. Approvato il Titolo X, potranno applicare questo regime solo ASD e SSD non ETS.

Caratteristiche in breve:

  • IRES calcolata su:
    • se società: 3% dei proventi totali + plusvalenze;
    • se associazioni (parte commerciale): 3% ricavi commerciali + plusvalenze.
  • IRAP calcolata su:
    • base imponibile IRES + costi personale e interessi passivi (se associazione, solo per parte commerciale).
  • IVA:
    • dichiarazione;
    • liquidazioni trimestrali + versamenti (50% dell’IVA a debito).
  • Scritture obbligatorie:
    • Escluse SSD società di capitali:
      •  libro giornale;
      • libro cespiti;
      • libro inventari;
      • registri IVA;
      • registro ex DM 11 febbraio 1997.
    • SSD società di capitali:
      • Scritture contabili ai sensi del Codice civile.
  • Se ricavi commerciali maggiori di 25.000 euro (dal 01/07/2022) obbligo fattura elettronica.

Una particolarità riguarda esclusivamente ASD e SSD che adottano questo regime, per cui il premio di addestramento e formazione tecnica dell’atleta di cui all’articolo 3 della legge n.398 non concorre alla formazione del reddito.

Per tutti soggetti che si avvalgono del regime, per un importo non superiore a 51.645,69 euro e per un massimo di due eventi l’anno (articolo 25, comma 2, L.133 del 1999), non concorrono alla determinazione del reddito imponibile IRES:

  1. i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, le quali devono essere funzionali all’oggetto dell’associazione e devono venir rese in concomitanza con lo svolgimento dell’attività propria dell’associazione;
  2. i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’articolo 143, comma 3, lettera a) del TUIR (raccolta pubblica di fondi effettuata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione).

L’esclusione dalla tassazione riguarda le imposte sui redditi e non l’imposta sul valore aggiunto.

Le agevolazioni in oggetto riguardano gli enti, tuttavia l’applicazione anche alle SSD (incluso l’articolo 143 comma 3 lettera a del TUIR) è confermata dalla Circolare 21/E del 2003, paragrafo 3.3. Per i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche, per gli enti rimangono le disposizioni dell’articolo 143 comma 3 lettera b del TUIR.

Ai fini dell’applicazione della legge n.398 del 1991 è necessario il rispetto di alcuni presupposti quantitativi in termini di proventi commerciali. Infatti, l’applicazione del regime forfettario richiede che i proventi non siano superiori al limite annuale, ragguagliato ad anno, pari a 400.000 euro. È importante sottolineare come il superamento dei limiti quantitativi previsti non determini un cambio di regime retroattivo fino all’inizio del periodo d’imposta, bensì un cambio di regime con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato. Si potranno quindi avere, nel medesimo periodo d’imposta, due differenti regimi fiscali per le due parti dello stesso. Nel caso in cui un ente non commerciale perda nel corso dell’esercizio la propria non commercialità e diventi commerciale ai sensi dell’articolo 149 del TUIR, nel caso in cui mantenga le caratteristiche per fruire del regime forfettario 398/91, rimarrà in tale regime.

Fatta eccezione per le SSD che adottano la forma giuridica di società di capitali e per quegli ETS che fino all’approvazione del Titolo X del D.Lgs 117/2017 decideranno di rimanere in questo regime, gli altri enti non hanno particolari obblighi formali per la redazione del bilancio. Infatti, in questo caso, non vi sono regole predeterminate né legislative per la formazione e il contenuto dei bilanci.

A seguito dell’ordinanza n.22440 del 15/07/2022 della Corte di Cassazione per questo regime fiscale, il reddito viene calcolato per cassa “pura”, anche nel caso di SSD.

Attività “connesse”, attività “non connesse”

È importante ricordare la distinzione tra attività commerciali “connesse” e “non connesse” agli scopi istituzionali dell’ente. Tale distinzione è fondamentale per la corretta contabilizzazione e tassazione dei ricavi, nonché per l’adozione del regime fiscale corretto. La circolare Agenzia delle Entrate 18/E/2018 prevede che: “il reddito imponibile delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per il regime agevolativo previsto dalla stessa legge n. 398, viene determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività nella misura del 3 per cento, … le società sportive dilettantistiche… devono applicare il coefficiente di redditività del 3 per cento su tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell’articolo 81 del TUIR, escluse le plusvalenze patrimoniali….”.

Mentre ai fini IVA la circolare indica che: “ai soggetti che hanno optato per la legge n. 398 del 1991, il regime forfetario Iva di cui all’articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 si applica per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali “connesse agli scopi istituzionali” (v. articolo 9, comma 1, del DPR n. 544 del 1999). L’applicazione del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 è, pertanto, limitato alle prestazioni commerciali connesse alle attività istituzionali svolte associazioni o società sportive dilettantistiche senza fini di lucro. In sostanza, se un’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro svolge un’attività commerciale autonoma e distinta da quella istituzionale, la stessa non può usufruire, per detta attività, del regime agevolato in argomento”.

Da ciò si può evincere come l’Agenzia indichi un trattamento differenziato circa i proventi commerciali non connessi per i soggetti che applicano la legge 398/1991, ma solo ai fini IVA.

 

Dott. Stefano G.

TAG aspetti regime forfetarioregime forfetario

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