Il decreto Agevolazioni fiscali ha prorogato dal 30 luglio 2024 al 31 ottobre 2024 il termine per presentare la richiesta di accesso alla procedura di definizione agevolata per il riversamento volontario per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Termini di pagamento sono rimasti invariati, ovvero il versamento delle somme dovute alla data del prossimo 16 dicembre 2024 oppure in 3 rate annuali a partire dalla predetta data. In caso di rateizzazione si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.
A seguito della proroga la nuova scadenza per la presentazione dell’istanza è il 31 ottobre 2024.
Buon ascolto.
Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso
Normativa
La disciplina in esame ha come oggetto il riversamento spontaneo del credito R&S, nello specifico gli utilizzi in compensazione del credito di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art 3 D.l. 145/2013 convertito con modificazioni dalla legge 9/2014). Più precisamente il credito maturato in uno o più periodi di imposta dal 2015 al 2019, o meglio, a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021.
Questa è una proroga opportuna poiché nei prossimi mesi sarà possibile definire meglio la distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti.
Beneficiari
La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta:
- a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014;
- e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019;
- e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021,
che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:
- hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
- hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
L’adesione alla procedura garantisce la non punibilità dei delitti di cui all’articolo 10- quater del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
Soggetti esclusi
La procedura non può essere utilizzata qualora il credito d’imposta sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Modalità di adesione
La presentazione della domanda di accesso alla procedura di sanatoria è stata prorogata al 31 ottobre 2024 (in luogo del 30 giugno, scadenza già precedentemente posticipata con il collegato alla Legge di Bilancio 2024).
Il versamento delle somme dovute o della prima rata rimane il 16 dicembre 2024.
Per aderire alla sanatoria occorre presentare una specifica istanza di regolarizzazione all’Agenzia delle Entrate, mediante l’apposito modello “richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” da inviare esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre 2024 e provvedere al versamento dell’importo della regolarizzazione.
La trasmissione dell’istanza per il riversamento spontaneo del credito d’imposta per investimenti inattività di ricerca e sviluppo può essere effettuata:
- Direttamente dai soggetti abilitati a Entratel o Fisconline
- Tramite un intermediario abilitato di cui al d.p.r. 322/1998 successive modificazioni.
La prova di presentazione è costituita dalla comunicazione dell’istanza suddetta all’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta ricezione.
Il versamento delle somme dovute deve avvenire tramite modello F24 tramite i seguenti termini:
- in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2024,
- oppure in tre rate annuali di pari importo con applicazione degli interessi al tasso legale (dal 17.12.2024), da corrispondere entro:
- il 16 dicembre 2024 la prima rata,
- il 16 dicembre 2025 la seconda rata,
- e il 16 dicembre 2026 la terza rata.
Con la risoluzione n. 34/e del 5 luglio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici tributo per il riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo.
Il contribuente effettuare il versamento mediante modello F24 elide utilizzando seguenti codici tributo:
- 8170 per il versamento in un’unica soluzione;
- 8171 per il versamento della prima rata;
- 8172 per il versamento della seconda rata;
- 8173 per il versamento della terza rata.
La procedura per il riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 si intente perfezionata ne momento in cui è stato versato l’intero importo dovuto.
La procedura di riversamento spontaneo, di regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 145/2013, è stata prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del DL 146/2021, convertito dalla L. 215/2021. La procedura di riversamento del credito per la ricerca e sviluppo comporta la cancellazione delle sole sanzioni, degli interessi e l’impunità per il reato di compensazione indebita, e riguarda le attività di ricerca e sviluppo svolte in periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2014 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Ambito oggettivo
La sanatoria riguarda i crediti maturati negli esercizi 2015-2019 e utilizzati in compensazione F24 fino al 22.10.2022.
Effetti dell’adesione
La procedura di riversamento spontaneo consente di sanare:
- il calcolo di crediti su attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di R&S, ma comunque effettivamente svolte (non possono essere oggetto della sanatoria i crediti derivanti da condotte fraudolente ad esempio derivanti da attività di R&S oggettivamente o soggettivamente simulate);
- l’errata applicazione del comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, in maniera non conforme;
- eventuali errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- eventuali errori nel calcolo della media storica di riferimento per i periodi di imposta 2012 2013 e 2014.
La sanatoria non è ammessa per il riversamento dei crediti già accertati con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.
Il contribuente può sempre, entro il 31 ottobre 2024, procedere con la sostituzione dell’istanza originaria inviando un nuovo modello e barrando la casella “istanza sostitutiva”. È opportuno segnalare che la regolarizzazione in esame è esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione derivi da:
- condotte fraudolente;
- fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
- di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
- della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
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