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Il bilancio d'esercizio 2024: novità, scadenze, deposito

Il Bilancio d’esercizio è l’insieme dei documenti contabili che un’impresa deve obbligatoriamente predisporre al termine di ogni periodo amministrativo di riferimento, in base alla legge, con il fine di rilevare in maniera chiara, veritiera e corretta la propria situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio medesimo. 

Le novità nel bilancio di esercizio 2024

Il bilancio di esercizio 2024 da depositare nel 2025 prevede alcune novità, tra cui, la principale è l’entrata in vigore del principio OIC 34 che disciplina la rilevazione e valutazione dei ricavi e le informazioni da inserire nella Nota Integrativa. Il suddetto nuovo principio contabile contempla argomenti che non erano stati considerati dagli standard di riferimento e le indicazioni in esso inserite chiariscono il trattamento da adoperare con riferimento alla vendita di beni unitamente alla fornitura di servizi, i quali generano i ricavi misti. Stabilisce, inoltre, alcune novità sulla attribuzione temporale dei ricavi scaturenti da prestazioni di servizi, che, in talune condizioni, permettono di utilizzare il criterio dello stato di avanzamento. Il bilancio 2024 dovrà considerare le modifiche ad altri principi contabili nazionali consegnati dalla Fondazione OIC successivamente alla pubblicazione dell’OIC 34 e in particolare i documenti perfezionati OIC 11, 12, 13, 15, 16, 19, 23, 31 e 33, con lo scopo di rimuovere le incoerenze rispetto con l’OIC 34.

Si attende l’apertura ufficiale della campagna bilancio 2025 comprendente anche la Guida sul deposito che sarà pubblicata da Unioncamere, infatti, i bilanci chiusi al 31 dicembre 2024 dovranno essere depositati, come ogni anno, attenendosi alle istruzioni di Unioncamere.

In base al Decreto Milleproroghe, di cui all’articolo 3, comma 14-sexies, del D.L. 215/2023, le assemblee a distanza saranno prorogate fino al 31 dicembre 2025, pertanto, anche quest’anno è prevista la possibilità di convocare e svolgere le assemblee in modalità esclusivamente telematica, anche in deroga a quanto previsto dallo statuto societario. Questa proroga implica che:

  • l’assemblea può essere convocata e tenuta completamente a distanza, impiegando strumenti di telecomunicazione che assicurino il riconoscimento dei partecipanti e la possibilità di intervenire;
  • il voto può essere esercitato mediante strumenti elettronici, per corrispondenza, o tramite consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.

La proroga in oggetto costituisce un’opportunità importante per le società che intendono semplificare l’organizzazione delle assemblee, diminuendo tempi e costi.

Un’ulteriore novità è quella dei limiti dimensionali per la stesura del bilancio di esercizio in vigore già dal 2024 e quindi adottabili ai bilanci in corso e in chiusura.

Il D. Lgs. 125/2024 si stabilisce l’estensione del numero di soggetti che possono usufruire delle facilitazioni nella redazione del bilancio.

Inoltre, nella stesura del bilancio 2024 occorre anche considerare le disposizioni inserite dal D. Lgs. 192/2024 decreto di riforma dell’Irpef e dell’Ires con lo scopo di ridurre il doppio binario fra valori contabili e fiscali.

Infine, l’emanazione del D. Lgs. 125/2024, comprende le nuove regole per la rendicontazione di sostenibilità, che occorre collocare nella Relazione sulla gestione.

Scadenze relative al bilancio di esercizio 2024

Le società di capitali devono approvare il bilancio d’esercizio 2024 entro:

  • il termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • il termine straordinario di 180 giorni unicamente in caso di peculiari esigenze stabilite dalla legge.

Occorre sottolineare che quest’anno non è stata riproposta, per il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, la norma che stabiliva lo slittamento automatico a 180 giorni della scadenza per l’approvazione del bilancio e quindi il bilancio 2024 dovrà essere approvato, eccetto particolari esigenze, entro il termine ordinario del 30 aprile 2025. La tabella di sintesi riassume i tempi di “lavorazione” del bilancio 2024 campagna 2025.

Per i diversi adempimenti previsti, di seguito si indicano le scadenze stabilite per il temine ordinario:

  • Redazione progetto bilancio e relazione sulla gestione entro il 31 marzo;
  • Trasmissione progetto di bilancio e relazione sulla gestione all’organo di revisione entro il 31 marzo;
  • Trasmissione della relazione del collegio sindacale e dell’organo di revisione agli amministratori entro il 14 aprile;
  • Deposito del bilancio e delle relazioni presso la sede sociale entro il 14 aprile;
  • Convocazione assemblea e approvazione del bilancio da parte dell’assemblea entro il 30 aprile;
  • Deposito del bilancio presso il Registro delle imprese entro il 30 maggio;

Si indicano di seguito le scadenze relative al termine straordinario:

  • Redazione progetto bilancio e relazione sulla gestione entro il 30 maggio;
  • Trasmissione progetto di bilancio e relazione sulla gestione all’organo di revisione entro il 30 maggio;
  • Trasmissione della relazione del collegio sindacale e dell’organo di revisione agli amministratori entro il 14 giugno;
  • Deposito del bilancio e delle relazioni presso la sede sociale entro il 14 giugno;
  • Convocazione assemblea e approvazione del bilancio da parte dell’assemblea entro il 29 giugno;
  • Deposito del bilancio presso il Registro delle imprese entro il 29 luglio;

In merito alla convocazione dell’assemblea attraverso altri mezzi, ad esempio tramite raccomandata, la normativa stabilisce che l’avviso sia ricevuto dai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza.
È importante chiarire che la normativa si riferisce alla data di convocazione dell’assemblea e non alla data del suo effettivo svolgimento, quindi, la disposizione in oggetto è rispettata anche nel caso in cui l’assemblea convocata entro il termine stabilito non sia correttamente costituita o vada deserta, determinando l’esigenza di una seconda convocazione che potrebbe svolgersi oltre la scadenza del termine medesimo. Pertanto, un’assemblea convocata tempestivamente ma risultata deserta può essere riconvocata anche oltre i termini di 120 o 180 giorni: questo non comporta una violazione della normativa.

L’eventuale utilizzo del termine prorogato di 180 giorni, comunque, deve essere correttamente motivato nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, precisando le peculiari esigenze che hanno condotto a ricorrere a tale termine esteso. Ad esempio, alcuni casi di possibile proroga per l’approvazione del bilancio di esercizio avvengono in presenza di obbligo di bilancio consolidato, struttura complessa della società, operazioni straordinarie come fusioni e scissioni o eventi inattesi che ostacolino la tempestiva predisposizione del bilancio. Nel caso in cui manchi la giustificazione dell’utilizzo di tale proroga, l’approvazione del bilancio oltre il termine ordinario potrebbe essere contrastata.

Occorre considerare che, in base all’articolo 3, comma 2, D.P.R. 558/1999, se il termine per la presentazione delle domande al Registro delle imprese è il sabato oppure un giorno festivo, la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo. La medesima regola è stabilita dall’articolo 7, comma 2, lett. l), D.L. 70/2011 per gli adempimenti e i versamenti attinenti a materie curate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il deposito del bilancio di esercizio

Entro 30 giorni, improrogabili, dall’approvazione del bilancio occorre obbligatoriamente depositare, al registro imprese, il suddetto documento completo di tutti gli allegati: verbale assembleare ed eventuali relazioni. Il registro imprese della Camera di commercio offre il servizio Deposito Bilanci riservato alle società di capitali tenute al deposito del proprio bilancio.

La pratica di deposito deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o dal professionista incaricato, apponendo la firma digitale. Dal 2010, in base alle disposizioni del DPCM 10 dicembre 2008, decorre in via definitiva l’obbligo di deposito del Bilancio in formato XBRL, eccetto per alcune società, indicate di seguito:

  • le società quotate, obbligate a redigere il bilancio in base allo standard ESEF;
  • le società non quotate che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali e questa esenzione è valida anche per il bilancio consolidato;
  • le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
  • le banche e altri istituti finanziari, tenuti a redigere il bilancio in base alle disposizioni del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87;
  • le società controllate, anche congiuntamente, nonché le società comprese nel bilancio consolidato delle società di cui ai punti precedenti; rientrano in tale gruppo anche le società controllate non quotate con controllante quotata.

Queste eccezioni perdureranno fino alla disponibilità delle indispensabili tassonomie legali, a partire da quella per gli IFRS, approvate da XBRL Italia e pubblicate, con il parere dell’OIC, sul sito dell’AgID, con conseguente avviso del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Inoltre, si evidenziano casi in cui non esistono le tassonomie appropriate e, quindi, non è possibile depositare il bilancio in formato XBRL, poiché il file XBRL non soddisfa le norme; tali situazioni si verificano per le seguenti tipologie:

  • bilancio di società estere avente sede secondaria in Italia (Mod. B e cod. atto – 715);
  • bilancio sociale (Mod. B e cod. atto – 716);
  • bilancio consolidato di società di persone (Mod. B e cod. atto – 721);
  • consorzi confidi (Mod. B e cod. atto – 711,712,718);
  • bilancio finale di liquidazione (Mod. S3 e cod. atto – 730).

Infine, occorre eseguire l’annotazione e la sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari, la cui scadenza è attualmente stabilita al 31.01.2026 a prescindere dal termine ordinario o prorogato per l’approvazione del bilancio.

La normativa sul bilancio d’esercizio

Il bilancio d’esercizio è regolato dall’articolo 2364 del codice civile, che disciplina la convocazione dell’assemblea per l’approvazione. Ulteriori norme, come il D.P.R. 558/1999 e il D.L. 70/2011, stabiliscono determinati adempimenti. Inoltre, recenti modifiche introdotte dal D. Lgs. 108/2024 hanno impattato il calendario delle dichiarazioni fiscali e degli obblighi societari.

L’articolo 2364 del codice civile, delibera i termini per la convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio, tale informazione è completata da norme aggiuntive, per esempio, le sentenze della Cassazione n. 23218/2013, n. 24375/2010, n. 9572/2015, n. 14767/2014 e n. 8273/2003 hanno espresso notevoli chiarimenti interpretativi su aspetti ambigui.

Inoltre, l’articolo 3, comma 2, D.P.R. 558/1999 e l’articolo 7, comma 2, lett. l), D.L 70/2011, regolano rispettivamente il deposito delle pratiche al Registro delle imprese e gli adempimenti fiscali in caso di scadenza in giorni festivi. L’articolo 2, comma 6, lett. a), n. 1), D. Lgs. 108/2024, invece, ha cambiato il calendario di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, provocando impatti sugli adempimenti collegati al bilancio.

Gli articoli 2423 e seguenti del codice civile contemplano il bilancio d’esercizio. Il bilancio d’esercizio, ai sensi dell’articolo 2423 del codice civile, comma 1, è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, ai sensi dell’art 2435-bis del codice civile.

Le micro-imprese sono altresì esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e della nota integrativa, ai sensi dell’art 2435-ter del codice civile. In particolare, per le Cooperative occorre considerare gli articoli 2513, 2519 e 2545.

Inoltre, al fine di redigere correttamente il bilancio d’esercizio rivestono particolare importanza i principi contabili OIC mentre la IV Direttiva CEE espone uno schema di bilancio standardizzato a livello europeo, immesso per armonizzare la presentazione dei bilanci delle società.

Dott.ssa Milena Barreca

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