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Il modello 770/2025, relativo all’anno d’imposta 2024, è la dichiarazione che deve essere adoperata dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per trasmettere in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, le informazioni relative alle ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010);
  • locazioni brevi inserite all’interno della Certificazione Unica (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, apportando modifiche, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme ottenute in conseguenza di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, e inoltre, di importi comunque dovuti per effetto di acquisizioni coattive derivate da occupazioni d’urgenza.

La trasmissione telematica del modello 770 presuppone che il sostituto abbia inviato, entro i termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, corrispondenti al 17 marzo, al 31 marzo e al 31 ottobre 2025, la Certificazione unica ed, eventualmente, la Certificazione degli utili.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Barreca

Ascolta “Ep.152 Il modello 770 2025” su Spreaker.

Le novità nel modello 770/2025

Le novità presenti nella dichiarazione 770/2025, per l’anno di imposta 2024, interessano in modo particolare:

  • la rimodulazione delle note nei quadri ST e SV;
  • la gestione, nel quadro SX, del credito attinente al “bonus tredicesima”, il cosiddetto bonus Natale ammesso dal datore di lavoro.

Inoltre, una novità aggiunta da quest’anno, di pertinenza della dichiarazione 2026 per l’anno 2025, per le aziende aventi un numero di dipendenti fino a 5, è l’opportunità per i sostituti d’imposta di optare per la trasmissione, a cadenza mensile, dei dati di ritenute e trattenute di lavoro dipendente e autonomo e assimilati, tramite il Modello F24, evitando quindi di compilare i medesimi dati anche nel Modello 770/2026.

I soggetti obbligati alla trasmissione del modello 770

I soggetti obbligati a inviare la dichiarazione Modello 770/2025 sono coloro che nell’anno 2024 hanno corrisposto importi o valori soggetti a ritenuta alla fonte relativi a varie tipologie di redditi (di capitale, per avviamento commerciale, proventi finanziari, utili da partecipazioni in società di capitali, redditi diversi, ecc.), e inoltre coloro che hanno applicato ritenute alla fonte in base a specifiche normative.

Sono obbligati a trasmettere il Modello 770/2025 i seguenti soggetti:

  • Società di capitali (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., cooperative e di mutua assicurazione) residenti in Italia.
  • Enti commerciali (pubblici e privati) residenti in Italia, equiparati alle società di capitali.
  • Enti non commerciali (pubblici e privati, inclusi Regioni, Province, Comuni) residenti in Italia.
  • Associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali e altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti.
  • Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia.
  • Trust.
  • Condomìni.
  • Società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti in Italia.
  • Società di armamento residenti in Italia.
  • Società di fatto o irregolari residenti in Italia.
  • Società o associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti in Italia.
  • Aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società tra coniugi residenti in Italia.
  • Gruppi europei d’interesse economico (GEIE).
  • Persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole.
  • Persone fisiche che esercitano arti e professioni.
  • Persone fisiche che operano le ritenute alla fonte e aderiscono al regime forfetario.
  • Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che operano le ritenute.
  • Curatori fallimentari/curatori della liquidazione giudiziale, commissari liquidatori, eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.

Inoltre, sono comunque vincolati alla trasmissione del Modello 770/2025 anche i soggetti che nel 2024 hanno applicato imposte sostitutive su interessi, premi, dividendi e altri frutti, o che sono soggetti agli obblighi di comunicazione in base a specifiche leggi, inclusa la comunicazione degli utili pagati nel 2024, e i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti.

La struttura del modello 770

Tutti i soggetti obbligati all’invio del modello in oggetto devono compilare e trasmettere all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione, composta da due sezioni principali:

  • il frontespizio, contenente l’informativa sulla privacy, i riquadri che indicano il tipo di dichiarazione, i dati attinenti al sostituto d’imposta, al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione e firma della dichiarazione, i dati dell’impegno alla presentazione telematica e visto di conformità;
  • i quadri staccati, invece, comprendono i campi in cui indicare, in modo dettagliato, tutte le informazioni caratteristiche del modello e in cui inserire le novità previste; di seguito si indica la denominazione e il contenuto di tali quadri:
    • SF: Redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi enti pubblici e privati, comunicazione redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta imputabili a soggetti non residenti.
    • SG: Somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita, capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale.
    • SH: Redditi di capitale, premi e vincite, proventi delle accettazioni bancarie, proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti.
    • SI: Riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell’anno 2024.
    • SK: Comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti.
    • SL: Proventi derivanti dalla partecipazione a OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto.
    • SM: Proventi derivanti dalla partecipazione a OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.
    • SO: Comunicazioni dagli intermediari e altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze, e segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell’IVIE per i soggetti da essi rappresentati.
    • SP: Ritenute operate sui titoli atipici.
    • SQ: Dati dei versamenti dell’imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari e sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A.
    • SS: Dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione.
    • DI: Credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore.
    • ST: Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale, imposte sostitutive effettuate e versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate.
    • SV: Trattenute di addizionali comunali all’IRPEF e trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti.
    • SX: Riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate.
    • SY: Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute, e indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.

La scadenza per l’invio telematico

Il modello 770/2025 deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza stabilita corrispondente al 31 ottobre, esclusivamente in modalità telematica. La dichiarazione si considera trasmessa nel giorno in cui la ricezione dei dati, da parte dell’Agenzia delle Entrate, risulta conclusa. Per attestare l’avvenuta presentazione occorre l’apposita comunicazione consegnata telematicamente dal sistema.

L’invio telematico può essere eseguito direttamente dal sostituto d’imposta oppure tramite:

  • un intermediario abilitato;
  • altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
  • società appartenenti al gruppo.

Con particolare riferimento all’invio tramite intermediari, sono legittimati alla trasmissione, per conto del dichiarante, i professionisti indicati di seguito:

  • iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché i revisori legali;
  • iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi (con specifici requisiti di laurea o diploma);
  • iscritti negli albi degli avvocati, avvocati tributaristi (studi associati e società tra professionisti);
  • Associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;
  • Associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  • CAF (dipendenti e imprese);
  • Notai;
  • coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
  • Iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
  • Società tra professionisti iscritte agli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dei Consulenti del Lavoro.

Dott.ssa Milena Barreca

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