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Il decreto fiscale (D.L. n. 84/2025) fissa al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore delle nuove regole. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi inferiori a 85.000 euro annui potranno optare per il regime forfetario semplificato dell’art. 86 CTS, con coefficienti di redditività ridotti (1% per ODV, 3% per APS) e potranno continuare a godere di regimi fiscali agevolati:

  • le APS potranno considerare non commerciali le prestazioni rivolte ai propri associati anche dietro corrispettivo;
  • per le ODV saranno decommercializzate specifiche attività marginali come la vendita occasionale di beni ricevuti gratuitamente (se effettuata senza mezzi organizzati).
  • Per le imprese sociali gli utili destinati ad attività statutarie o a riserva potranno essere esclusi dalla base imponibile per il rafforzamento della natura sociale dell’ente.

Dal 1° gennaio 2026 la nuova fiscalità per gli enti del Terzo settore definisce i criteri per distinguere le attività commerciali da quelle non commerciali e per qualificare fiscalmente l’ente, art. 79 del CTS.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.153 Enti del Terzo settore nuove regole fiscali dal 1° gennaio 2026” su Spreaker.

Regime forfetario

La nuova definizione a valorizzare la finalità solidaristica e non lucrativa, cercando di evitare che l’eventuale presenza di entrate derivi automaticamente in una qualificazione fiscale penalizzante. L’art. 79, infatti, esclude la commercialità delle attività di interesse generale svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi purché i ricavi non superino i costi effettivi di oltre il 6% per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi consecutivi.

L’approvazione europea della nuova fiscalità determinerà anche l’esclusione del regime di cui alla legge n. 398/1991 per gli enti diversi da quelli sportivi dilettantistici, mentre gli ETS non commerciali iscritti RUNTS potranno beneficiare, in riferimento alle attività svolte con modalità commerciali, del regime forfetario per il reddito d’impresa con un coefficiente di redditività dal 5% al 17% a seconda della tipologia di  attività svolta e dei ricavi dell’ente

L’opzione per il regime forfetario va esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi o nella dichiarazione di inizio attività e ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. Il reddito si determina applicando un coefficiente di redditività all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività di interesse generale e delle attività diverse, svolte con modalità commerciali, aggiungendo alcuni componenti positivi di reddito.

Le novità per le ONLUS

La nuova fiscalità per il non profit interessa anche le ONLUS, la cui definizione dal 1° gennaio 2026 scomparirà in quanto fino al 30 marzo 2026 tali enti avranno tempo per scegliere se diventare ETS, iscrivendosi in una delle sezioni previste dal RUNTS, oppure devolvere il patrimonio accumulato a far data dall’assunzione della qualifica di ONLUS, e di conseguenza sciogliersi.

Il regime forfetario per gli enti non commerciali Per tali enti, il reddito si determina applicando un coefficiente di redditività all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività di interesse generale e delle attività diverse, svolte con modalità commerciali, aggiungendo alcuni componenti positivi di reddito. I coefficienti di redditività fanno riferimento alle prestazioni di servizi e alle atre attività:

a) prestazioni di servizi:

  • ricavi fino a 130.000 euro: 7%
  • ricavi da 130.001 a 300.000 euro: 10%
  • ricavi oltre 300.000 euro: 17%

b) altre attività:

  • ricavi fino a 130.000 euro: 5%
  • ricavi da 130.001 a 300.000 euro: 7%
  • ricavi oltre 300.000 euro: 14%

Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente (in mancanza, si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi).

All’importo determinato applicando le suddette percentuali va aggiunto l’importo relativo a plusvalenze, sopravvenienze attive, dividendi e interessi e proventi immobiliari.

Il regime forfetario per ODV e APS

Tali enti possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, un particolare regime forfetario (art. 86, D.Lgs. n. 117/2017, da comunicare nella dichiarazione annuale o nella dichiarazione di inizio attività) In tal caso, il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari all’1%, per le ODV e al 3%, per le APS. Tra gli ulteriori vantaggi rivenienti dall’applicazione di tale regime semplificato va ricordata, oltre all’esonero del versamento dell’Iva, l’esclusione dell’ente dagli studi di settore, dai parametri e dagli ISA.

Imprese sociali

Dal 1° gennaio 2026 le imprese sociali potranno beneficiare di un regime fiscale proprio con defiscalizzazione degli utili che saranno reinvestiti nelle attività istituzionali e di promozione sociale o al rafforzamento del patrimonio, come previsto dall’art. 18 del D.Lgs. n. 112/2017. Tuttavia, per poter beneficiare di queste agevolazioni, sarà obbligatorio essere iscritti al RUNTS e rispettare puntualmente i limiti previsti.

Le conseguenze della nuova fiscalità

Il nulla osta all’applicazione delle nuove regole fiscali dal 2026 (per gli ETS con esercizio “a cavallo”: dal primo giorno del nuovo esercizio successivo al 31 dicembre 2025; es. esercizio 1/9/2024 – 31/8/2025: applicazione dal 1/9/2026), è arrivato da Bruxelles in seguito alla “comfort letter” della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea, che ha confermato la compatibilità delle nuove regole con il diritto UE, in particolare con l’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Nel 2026 entreranno quindi in vigore molte delle disposizioni fiscali previste dal Titolo X del CTS e le regole fiscali ordinarie degli enti non commerciali previste dal TUIR non saranno più applicabili agli ETS iscritti nel RUNTS, né alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) che abbiano acquisito anche la qualifica di APS o di Impresa sociale.

Per le associazioni sportive dilettantistiche, a partire dal 2026 non sarà più applicabile il regime forfetario agevolato di cui alla legge n. 398/1991 ma entreranno in vigore i nuovi regimi forfetari previsti dagli articoli 80 e 86 del CTS con limiti di fatturato molto più bassi (130.000 euro contro i precedenti 400.000 euro previsti dalla legge n. 398/1991).

Gli enti dovranno fare attenzione alla possibilità prevista dal nuovo regime di generare avanzi di gestione fino al 6% dei costi per tre anni consecutivi, in quanto il superamento di questi parametri potrebbe far perdere la qualifica di ente non commerciale, con negative ripercussioni sul piano fiscale. Questo aspetto richiederà quindi alle associazioni una gestione finanziaria attenta e la predisposizione di bilanci puntuali e trasparenti.

Anche le modalità di applicazione dell’IVA subiranno modifiche di rilievo: dal 2026, salvo proroghe, entreranno in vigore le nuove regole per la cosiddetta “de-commercializzazione IVA” di molte attività, sia per il Terzo settore sia per lo sport. In generale, tuttavia il rischio concreto, per chi non si adeguerà alle nuove disposizioni è quello di perdere le agevolazioni fiscali o di incorrere in sanzioni per errata applicazione delle norme.

Dovranno quindi essere adeguati statuti e attività alle nuove disposizioni e costantemente monitorati i limiti economici e fiscali imposti dal CTS e dalla normativa UE.  Infine, l’iscrizione al RUNTS dovrà essere tempestiva per non perdere l’accesso alle numerose agevolazioni fiscali sulle imposte dirette e indirette.

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