
L’art. 15 del modello OCSE assegna la potestà impositiva allo Stato di residenza e, al ricorrere di certe condizioni, anche allo Stato della fonte: la doppia imposizione si neutralizza con il credito ex art. 165 del TUIR.
Tassazione del lavoro dipendente estero e credito per le imposte pagate all’estero
La disciplina convenzionale del reddito di lavoro dipendente è governata dall’art. 15 del modello OCSE, che opera in via residuale anche per i redditi assimilati al lavoro dipendente, purché non riconducibili a disposizioni convenzionali specifiche. Il principio di fondo è la tassazione nello Stato di residenza, salvo che l’attività sia svolta in un altro Stato: in tal caso la potestà impositiva spetta anche a quest’ultimo. La tassazione è esclusiva di uno solo dei due Stati – di norma quello di residenza – quando il testo convenzionale impiega gli avverbi “solo” o “soltanto”; in difetto, la regola è quella della tassazione concorrente.
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