
Il prossimo 30 settembre i contribuenti sono chiamati a decidere se aderire al Concordato Preventivo Biennale 2025/2026, tuttavia tale decisione riverbera i propri effetti anche sulle annualità 2019-2023. Infatti, l’adesione al Concordato Preventivo Biennale 2025/2026 rappresenta la condicio sine qua non per poter accedere al c.d. “regime del ravvedimento”.
Premessa
L’articolo 12-ter del D.L. n. 84/2025 ha reintrodotto il c.d. “regime del ravvedimento” per i contribuenti che entro il 30 settembre 2025 aderiranno al Concordato Preventivo Biennale 2025/2026.
Quindi, le valutazioni che i contribuenti sono chiamati fare non riguardano esclusivamente l’eventuale risparmio che deriverebbe dall’applicazione del Concordato Preventivo Biennale, ma devono essere orientate anche a soppesare i benefici che potrebbero ottenere dalla protezione degli accertamenti prevista dal “regime del ravvedimento”.
La struttura dell’agevolazione ricalca, sostanzialmente, quella prevista in relazione agli anni 2018-2022 collegata al Concordato Preventivo Biennale 2024/2025.
Soggetti ammessi
L’articolo 12-ter, comma 1 del D.L. n. 84/2025 prevede che possono aderire al “regime del ravvedimento” i contribuenti che:
- in relazione ai periodi d’imposta 2019-2023 hanno applicato gli ISA (con alcune eccezioni);
- aderiscono validamente al Concordato Preventivo Biennale 2025/2026;
- non hanno ricevuto processi verbali di constatazione, schemi di atto di accertamento ex articolo 6-bis L. n. 212/2000 o atti di recupero di crediti inesistenti.
Il calcolo dell’imposta sostitutiva
L’adesione al “regime del ravvedimento” avviene mediante il versamento di un’imposta sostitutiva in relazione ad uno o più periodi d’imposta compresi tra il 2019 e il 2023.
ATTENZIONE
| Il contribuente non è obbligato a “ravvedere” tutti i periodi d’imposta compresi tra il 2019 e il 2023, infatti può aderire anche ad una singola annualità versando la relativa imposta sostitutiva |
L’imposta sostitutiva è calcolata applicando alla base imponibile l’aliquota del:
- 10% se il contribuente nel periodo d’imposta di riferimento ha ottenuto un punteggio ISA pari o superiore a 8;
- 12% se il contribuente nel periodo d’imposta di riferimento ha ottenuto un punteggio ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15% se il contribuente nel periodo d’imposta di riferimento ha ottenuto un punteggio ISA inferiore a 6.
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