
L’articolo 3 del D.L. n. 33/2026, modificato da quattro successivi decreti-legge, riconosce alle imprese dell’autotrasporto un beneficio pari al 70% del maggior costo sopportato per l’approvvigionamento di gasolio nel periodo marzo-agosto 2026. Le istanze vanno presentate entro le ore 23:59 del 15 settembre 2026 sulla piattaforma dell’Agenzia delle Dogane. Il credito, utilizzabile in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre 2026, è fiscalmente neutro sia ai fini del reddito d’impresa sia ai fini IRAP.
Requisiti, beneficiari e calcolo del credito gasolio 2026
La crisi dei mercati petroliferi innescata dalle tensioni in area mediorientale ha prodotto, dalla primavera del 2026, un significativo rincaro del gasolio, con ricadute gravose sull’autotrasporto. Il legislatore è intervenuto con l’articolo 3 del D.L. n. 33/2026, istituendo un beneficio fiscale straordinario riservato al solo trasporto merci per conto di terzi e al trimestre marzo-maggio. La norma è stata oggetto di quattro interventi correttivi. Gli artt. 1-ter e 1-novies del D.L n. 63/2026, hanno ampliato la platea alle imprese di trasporto persone e di noleggio autobus con conducente, includendo il mese di giugno.
L’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 133/2026, ha aggiunto luglio; l’articolo 1, comma 4, del D.L. 5 agosto 2026, n. 139, ha incluso agosto portando la dotazione a 364,1 milioni; da ultimo, l’articolo 1, comma 4, del D.L. 26 agosto 2026, n. 153, ha fissato lo stanziamento a 386,2 milioni di euro.
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