
La sentenza CGT II grado Calabria n. 1577/2025 offre lo spunto per analizzare il divieto, tuttora vigente, di utilizzo di strumenti informatici nelle funzioni ispettive e di controllo fiscale, sancito dall’articolo 2, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD). La norma, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 217/2017, subordina l’estensione del CAD alla fase istruttoria tributaria all’emanazione di un DPCM attuativo che, a oltre otto anni di distanza, non è ancora intervenuto. Ne consegue che la notificazione del processo verbale di constatazione esclusivamente a mezzo PEC è priva di copertura normativa e deve essere qualificata come giuridicamente invalida — inesistente secondo l’approccio giurisprudenziale pre-riforma (Corte di Cassazione SS.UU., Sentenza n. 14916/2016), o comunque affetta da nullità radicale insanabile per difetto di copertura normativa — con effetti invalidanti sugli atti impositivi che su di essa si fondano. Il raccordo con l’articolo 12, comma 7, della L. n. 212/2000 e con il novellato art. 7-sexies dello Statuto del contribuente, introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023, consolida sul piano sistematico tale conclusione. Il contributo esamina le implicazioni pratiche per il professionista e auspica un intervento normativo che colmi il vuoto regolatorio ancora esistente.
Il caso e la decisione
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