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Focus

Informativa settimanale – Settimana n. 42 / 2026

di Stefano Rossetti | · aggiornato il · 13 min di lettura

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Informativa Settimanale

Settimana 42/2026 – Rassegna delle principali novità normative, di prassi e giurisprudenziali.

INDICE

NORMATIVA

Tassi di cambio comunicati dalla banca d’Italia – Comunicati MEF

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2026, serie generale 235, Tassi sono stati pubblicati i decreti con cui vengono comunicati i cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. I cambi si riferiscono al 28, 29 e 30 settembre 2026.

PRASSI

Chiusura partite IVA inattive – Provvedimento n. 277710/2026

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2026 modifica le regole per la chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive, aggiornando il precedente provvedimento del 3 dicembre 2019. In particolare, l’Agenzia delle Entrate individuerà le posizioni inattive tramite controlli automatizzati basati anche su fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti effettuati. La comunicazione preventiva sarà inviata prioritariamente al domicilio digitale del contribuente e resa disponibile nel Cassetto fiscale e, per le persone fisiche, anche tramite App IO. La chiusura della partita IVA avverrà dopo 60 giorni dalla comunicazione, salvo opposizione del contribuente. È inoltre prevista la possibilità di chiedere la riattivazione retroattiva della partita IVA qualora la chiusura risulti non legittima.

Accertamento cambi mensili – Provvedimento n. 276860/2026

Con il provvedimento n. 276860/2026 sono stati accertate le medie dei cambi delle valute estere relative al mese di settembre 2026.

Dismissione delle credenziali Sister per l’accesso ai servizi telematici di pubblicità immobiliare e catastali e modalità di autenticazione conformi alle disposizioni in materia di identità digitale e alla disciplina relativa alla sicurezza informatica – Provvedimento n. 278149/2026

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 13 ottobre 2026 dispone la progressiva dismissione delle credenziali Sister utilizzate per l’accesso ai servizi telematici catastali e di pubblicità immobiliare. A partire dal 15 novembre 2026 non saranno più rilasciate nuove credenziali Sister, mentre quelle già attive saranno disattivate entro il 31 dicembre 2026 secondo un piano pubblicato dall’Agenzia. L’accesso ai servizi avverrà tramite strumenti di identità digitale quali SPID, CIE, CNS e, nei casi previsti, credenziali Fisconline/Entratel. Il provvedimento mira ad adeguare i servizi agli standard normativi in materia di identità digitale e sicurezza informatica, rafforzando la protezione degli accessi. Restano validi i profili autorizzativi, le abilitazioni e le deleghe già attribuiti agli utenti.

CPB – cause di cessazione – FAQ n.1 del 13 ottobre 2026

Domanda

Si chiede di sapere se una società che ha aderito al CPB per il biennio 2024/2025, per la quale nel corso del 2025 si è presentata una causa di cessazione dal CPB in quanto è aumentato il numero dei soci, volendo aderire al CPB per il biennio 2026/2027, potrà usufruire delle agevolazioni previste per chi esercita il rinnovo o, essendosi verificata la causa di cessazione sulla seconda annualità, non ha diritto ai benefici premiali previsti per i soggetti che aderiscono al rinnovo della proposta.

Risposta

In via preliminare si evidenzia che il Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (decreto Omnibus) ha introdotto, con effetto a partire dalle adesioni per il biennio 2026-2027, alcune significative novità alla disciplina del CPB e, in particolare, in tema di “Rinnovo” e “Cessazione”. Sul rinnovo del concordato l’articolo 14 del decreto Omnibus, prevede che, decorso il primo biennio, il contribuente che intenda rinnovare l’adesione ad una proposta di concordato per un nuovo biennio, possa usufruire, grazie alla modifica introdotta dall’articolo 28, comma 1, lettera c) del citato decreto Omnibus, di un potenziamento dei benefici premiali derivanti dal regime opzionale. Tale maggior benefici sono riconosciuti esclusivamente ai contribuenti che abbiano aderito al CPB per il biennio precedente e intendano rinnovare, in piena continuità applicativa, l’adesione per un ulteriore biennio. Sulla base di quanto rappresentato nel quesito in argomento, ossia che nel corso del 2025 si è verificata una causa di cessazione dal CPB dovuta all’incremento del numero dei soci, si ritiene che, in mancanza del requisito della continuità tra il concordato 2024-2025 e quello 2026-2027, non si possa configurare un’ipotesi di rinnovo del CBP da parte della società e, di conseguenza, la stessa non potrà beneficiare del potenziamento degli effetti premiali previsti dal decreto Omnibus. Resta ferma per la società in argomento, per i periodi d’imposta 2026-2027, la possibilità di effettuare comunque una nuova adesione alla proposta di concordato tenuto conto, tuttavia, che tale adesione non potrà essere considerata come un rinnovo.

CPB – cause di cessazione – FAQ n.2 del 13 ottobre 2026

Domanda

Un’impresa esercita in modo prevalente l’attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali di cui al codice attività 41.00.00 ed applica pertanto l’ISA EG69U relativo alla attività di costruzioni. Tale impresa ha aderito al CPB 2024-2025 e nell’anno 2025 ha aumentato i propri ricavi in maniera rilevante. Si chiede di sapere se, al fine di valutare l’applicazione della causa di cessazione prevista dall’art. 21, comma 1, lett. b-quater), si debba tener conto solo dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli delle lettere c), d) ed e) ovvero occorra far riferimento al calcolo del limite di ricavi previsto per l’applicazione degli ISA. Si ricorda infatti che, da ultimo, il decreto ministeriale 31 marzo 2026 di approvazione degli ISA per il periodo d’imposta 2025, all’art. 3 comma 2 precisa che, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione di alcuni indici, tra cui rientra l’EG69U, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del TUIR.

Risposta

L’articolo 21, comma 1, lettera b-quater, del decreto legislativo n. 13 del 2024, prevede che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale “ il contribuente dichiara ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento”. Inoltre, l’articolo 3 del decreto ministeriale 18 marzo 2024 con cui è stato approvato l’ISA DG69U relativo alle attività di costruzioni, in vigore per il periodo d’imposta 2023, prevede che, ai fini della determinazione del limite per l’applicazione del medesimo indice, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del TUIR (detto criterio è peraltro confermato dal relativo decreto di approvazione anche in relazione all’applicazione dell’ISA EG69U dal periodo d’imposta 2025). Tanto premesso, appare corretto ritenere che, anche ai fini della cessazione del CPB, la verifica del superamento del 50% del limite dei ricavi da parte dell’impresa citata nel quesito debba tenere conto della variazione delle citate rimanenze.

CPB – cause di cessazione – FAQ n. 3 del 13 ottobre 2026

Domanda

L’art. 21, lett. a) del decreto CPB prevede la cessazione dal CPB nei casi di modifica dell’attività nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo precedente il biennio. Inoltre, la norma afferma che la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo ISA. Si rappresentano le seguenti casistiche. CASO n. 1 Nell’anno antecedente il biennio concordatario, il contribuente svolgeva due attività: attività di taglio e piallatura del legno – codice attività 16.11.00 (ISA D09U): il contribuente dichiara ricavi derivanti da tale attività pari al 70% dei ricavi complessivi; l’attività è, dunque, prevalente; attività di commercio al dettaglio di mobili per la casa – codice attività 47.55.10 (ISA M29U): il contribuente dichiara ricavi derivanti da tale attività pari al 30% dei ricavi complessivi; l’attività è, dunque, secondaria o complementare. La proposta di CPB si è basata, pertanto, sull’ISA D09U. In uno dei due periodi oggetto di concordato, l’attività attività di commercio diventa prevalente rispetto a quella di manifattura. Al riguardo si chiede se operi la causa di cessazione dal CPB in quanto si verifica una modifica sostanziale dell’attività svolta che porta all’applicazione di un ISA diverso rispetto a quello sul quale è stata elaborata la proposta concordataria. CASO n. 2 Nell’anno antecedente il biennio concordatario, il contribuente svolgeva solo l’attività di taglio e piallatura del legno. La proposta di CPB si è basata, pertanto, sull’ISA D09U. In uno dei due periodi d’imposta oggetto di concordato, il contribuente aggiunge l’attività di commercio al dettaglio di mobili per la casa che diventa la prevalente. Al riguardo si chiede se operi la causa di cessazione dal CPB in quanto si è verificata una modifica sostanziale dell’attività svolta che prevede l’applicazione di un ISA diverso rispetto a quello sul quale è stata elaborata la proposta concordataria.

Risposta

In merito al quesito formulato, si ricorda preliminarmente che l’articolo 21 del decreto CPB, relativo alle cause di cessazione del concordato stabilisce al comma 1, lettera a) che il CPB cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale “il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96…”. Tale causa di cessazione dall’istituto concordatario risulta, peraltro, analoga ad una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA, in merito alla quale l’Agenzia, nelle istruzioni parte generale per la compilazione dei relativi modelli, ha chiarito che costituisce, ad esempio, causa di esclusione l’ipotesi “(…) di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l’attività di “Commercio all’ingrosso di salumi e di altri prodotti a base di carne” (codice attività – 46.32.20, compreso nell’ISA DM21U) e da maggio in poi quella di “Trasporto su taxi” (codice attività – 49.33.10 – compreso nell’ISA DG72U). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA”. Tanto premesso, si ritiene che in entrambi i casi oggetto di quesito operi una causa di cessazione dal CPB, in quanto si realizza una modifica sostanziale dell’attività prevalente esercitata dal soggetto nel corso del biennio concordatario rispetto a quella prevalente esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, sempre che l’attività aggiunta o modificata non rientri nello stesso ISA sulla base del quale è stata formulata la proposta concordataria. Al riguardo, si richiama la risposta fornita nella FAQ n. 6 del 25 ottobre 2024, nella quale, a fronte della richiesta di sapere se, esercitando più attività, l’integrazione o la modifica delle stesse durante il biennio del concordato, comportasse una causa di cessazione dallo stesso, si rilevava che, posto quanto stabilito dall’articolo 21, “l’esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro composizione non integra la richiamata causa di cessazione a condizione che le attività svolte rientrino nel medesimo ISA. Analogamente, nell’ipotesi di esercizio di attività che presuppongono l’applicazione di ISA differenti, non sembra ravvisabile la richiamata causa di cessazione sempreché l’attività considerata prevalente nel 2023 resti tale anche nel biennio del concordato”.

GIURISPRUDENZA

Ipoteca esattoriale a garanzia di debiti nascenti da sanzioni amministrative pecuniarie – Iscrizione su un immobile costituito in fondo patrimoniale – Ammissibilità – Nozione di bisogni della famiglia – (Corte di Cassazione, Sentenza n. 26690/2026)

In tema di fondo patrimoniale, l’obbligazione relativa a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da Autorità di Vigilanza (CONSOB o Banca d’Italia) a carico di chi rivesta funzioni di gestione apicale in un istituto di credito va qualificata inerente ai bisogni della famiglia ex art. 170 c.c. ove risulti accertato in fatto che l’assunzione e l’esercizio di tale carica retribuita abbia costituito la fonte primaria o essenziale dei redditi destinati al soddisfacimento ed al mantenimento del tenore di vita del nucleo familiare. In tal caso, la sanzione pecuniaria per violazione colposa dei doveri di vigilanza costituisce passività oggettivamente e funzionalmente inerente alle concrete modalità di esercizio dell’attività professionale svolta nell’interesse della famiglia, costituendone una prevedibile o potenziale passività.

Esenzione per gli atti relativi alla separazione o al divorzio – Applicabilità al trust (Corte di Cassazione, Sentenza n. 26643/2026)

Nel caso di un trust istituito dal padre e dai suoi due figli “in attuazione degli accordi di divorzio”, in cui ognuno dei tre disponenti aveva conferito partecipazioni societarie, immobili e denaro contante, prevedendo come beneficiari:

  • delle attribuzioni del padre, l’ex coniuge;
  • e delle attribuzioni dei figli, i loro futuri discendenti,

l’esenzione da ogni imposta e tassa di cui all’art. 19 della L. 74/87 trova applicazione esclusivamente alle attribuzioni operate dal padre a favore dell’ex coniuge, perché quelle operate dai figli a favore dei loro discendenti si collocano al di fuori delle attribuzioni giustificate dalla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra ex coniugi.

Schema d’atto a carico di un soggetto terzo – Rifiuto di esibizione dell’Ufficio – Illegittimità (Consiglio di Stato, Sentenza n. 7364/2026)

  • Il diritto di accesso che consente, ai sensi dell’art. 6-bis co. 3 della L. n. 212/2000, di visionare gli atti del fascicolo dopo la notifica dello schema di provvedimento appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 133 co. 1 lett. a) n. 6) c.p.a. Ciò per quanto riguarda l’astratta rilevanza dei documenti che il contribuente richiede di visionare. Invece, relativamente alla valenza probatoria dei medesimi, la giurisdizione spetta alle Corti tributarie. Premesso ciò, nel momento in cui è accertata l’esigenza difensiva non può opporsi la semplice terzietà del soggetto cui i documenti si riferiscono.

Accantonamenti al fondo per recupero ambientale – Oneri connessi alla cessazione di un impianto di incenerimento – Deducibilità – Esclusione (Corte di Cassazione, Sentenza n. 26382/2026)

Gli accantonamenti per oneri di recupero ambientale connessi alla futura cessazione di un impianto di incenerimento (termovalorizzatore), gestito in forza di un’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione, non rientrano fra gli accantonamenti tassativamente previsti dalle disposizioni sulla determinazione del reddito d’impresa e, quindi, sono indeducibili ex art. 107 co. 4 del DPR 917/86. Peraltro, gli oneri in esame sono destinati a essere sostenuti soltanto in caso di definitiva chiusura dell’impianto di incenerimento e, per loro natura, non sono ripartibili in proporzione alla percentuale di riempimento del sito sul quale l’impianto sorge (diversamente da quanto precisato dalla R.M. 2.6.1998 n. 52/E in riferimento ai costi di ripristino delle aree adibite a discarica).

Bicicletta elettrica – Oggetto presentato smontato o non montato (Tribunale UE, Causa T-529/25)

La regola 2, lett. a), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) 23.7.87 n. 2658 deve essere interpretata nel senso che i componenti di una bicicletta elettrica devono essere considerati come biciclette elettriche presentate smontate o non montate e, pertanto, rientrano nella medesima voce doganale di queste ultime, a condizione che da fattori oggettivi risulti che detti componenti costituiscono un insieme e comprendono tutti gli elementi essenziali di tali biciclette elettriche. Nel caso di specie, i componenti erano stati fatturati da due fornitori diversi e trasportati in container separati, ma dichiarati, ai fini della loro immissione in libera pratica, presso il medesimo ufficio doganale dallo stesso denunciante, in nome e per conto del medesimo destinatario. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica erano distinte e scaglionate in un periodo che si estende su più mesi.

Notifica di più intimazioni – Ricorso (Corte di Cassazione, Sentenza n. 26340/2026)

L’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50 del DPR 602/73 è, come prevede l’art. 19 del DLgs. 546/92, atto impugnabile in via autonoma e non facoltativa. Pertanto, onde ad esempio eccepire la prescrizione maturata dopo la cartella di pagamento, bisogna ricorrere contro la prima intimazione notificata, e non contro intimazioni notificate in un momento successivo.

Bancarotta fraudolenta – Concorso del socio – Elemento soggettivo (Corte di Cassazione Penale n. 36039/2026)

In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216 del RD 267/42), il dolo del concorrente “extraneus” nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'”intraneus”. A ciò si deve aggiungere la prova della consapevolezza che tale condotta determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori; mentre non è richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può – piuttosto – rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori.

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