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Ascolta “Ep. 173 Iperammortamento e procedura di accesso al beneficio” su Spreaker.

Iperammortamento e procedura di accesso al beneficio. Con il decreto attuativo interministeriale MIMIT MEF, al vaglio finale della Corte dei Conti, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è ormai pienamente delineata la procedura di accesso al beneficio. Se l’articolo 1, commi dal 427 al 436 della legge 199/2025, non definivano nel dettaglio l’iter di accesso e fruizione del beneficio, è l’articolo 3 del decreto attuativo, invece, a definire nel dettaglio una procedura articolata in tre fasi principali.

Fase 1 – Accesso al beneficio

Prima fase, fase di accesso: l’impresa beneficiaria deve inviare una o più comunicazioni preventive per ogni struttura produttiva interessata dagli investimenti, indicando i suoi dati, i dati della struttura produttiva, la tipologia e l’importo degli investimenti, la data prevista di entrata in funzione e i dati relativi alla maggiorazione delle quote di ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria in linea capitale.

Fase 2 – Conferma dell’investimento

Fase due, fase di conferma: entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di esito positivo da parte del GSE, l’impresa deve inviare una comunicazione di conferma dell’investimento per ogni comunicazione preventiva precedentemente inviata, includendo la data e l’importo del pagamento dell’ultima quota di acconto, in modo da raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione di ogni bene e i dati identificativi delle fatture.
Il decreto attuativo, in particolare, ha introdotto una deroga per i beni oggetto di locazione finanziaria. Il pagamento delle quote per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore dalla società concedente all’atto della sottoscrizione dell’ordine di acquisto.

Fase 3 – Completamento e interconnessione

Fase tre, la fase di completamento: ad avvenuta interconnessione e, comunque, entro e non oltre il 15 novembre 2028, l’impresa beneficiaria deve trasmettere una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto delle comunicazioni di conferma. Queste comunicazioni di completamento devono essere corredate da attestazioni di possesso delle perizie tecniche asseverate, corredate da analisi tecniche e delle certificazioni contabili.

Obblighi di comunicazione e piattaforma GSE

Il decreto attuativo, quindi, nel complesso impone alle imprese che intendono accedere all’iperammortamento tutta una serie di comunicazioni da trasmettere al GSE, sulla piattaforma dedicata che verrà abilitata in seguito alla pubblicazione di uno o più decreti direttoriali recanti in allegato i relativi modelli di comunicazione.
Innanzitutto, certamente, una o più comunicazioni preventive; in seguito, entro 60 giorni e dopo aver provveduto al versamento di acconti in misura almeno pari al 20% o comunque all’impegno finanziario, all’acquisto, all’impegno giuridico, all’acquisto attraverso la stipula del contratto di leasing, le comunicazioni di conferma; e le comunicazioni di completamento, appunto, a interconnessione avvenuta.

Comunicazioni periodiche di monitoraggio

La novità dell’ultima versione del decreto attuativo è l’aggiunta di ulteriori comunicazioni periodiche a scopo di monitoraggio da parte del MEF e del MIMIT. Si prevede infatti una comunicazione entro il 20 gennaio di ogni anno, contenente gli investimenti effettuati, i costi sostenuti e le previsioni di fruizione. Questa comunicazione ha finalità di monitoraggio delle risorse impiegate annualmente.
La seconda comunicazione prevista annualmente va trasmessa entro il 30 giugno, reca il piano d’ammortamento e le quote agevolate, con lo scopo di monitorare i flussi di spesa annuali che ricadranno sull’erario.

Piattaforma, controlli e ruolo del GSE

Come anticipavo, per l’apertura della piattaforma GSE, è attesa, a seguito della pubblicazione in Gazzetta del decreto attuativo, la pubblicazione di uno o più decreti direttoriali che approveranno i modelli di comunicazione e ne stabiliranno anche i termini per la presentazione e l’apertura, quindi, della piattaforma.
Il GSE è il soggetto deputato al controllo dell’intera procedura, alla verifica della correttezza e della completezza delle comunicazioni, sempre entro 10 giorni dalla ricevuta di avvenuto invio. Il GSE può quindi richiedere delle integrazioni documentali che devono essere fornite dalle imprese nei successivi 10 giorni.

Documentazione obbligatoria

Tra i documenti obbligatori, per tutte le imprese, che devono essere acquisiti prima dell’invio della comunicazione di completamento, vi rientrano la perizia tecnica asseverata, corredata da analisi tecnica, e la certificazione contabile.

Perizia tecnica asseverata: obbligo generalizzato

La grande novità del decreto attuativo è che la perizia tecnica asseverata, corredata da analisi tecnica, risulta sempre obbligatoria. Il decreto attuativo prevede quindi un obbligo generalizzato a carico di tutte le imprese, a prescindere dall’ammontare e dalla tipologia degli investimenti; perciò viene meno la facoltà di autocertificazione tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio per beni di costo unitario non superiore a 300.000 €, che caratterizzava le precedenti discipline dei crediti d’imposta e anche l’originario iperammortamento.

Contenuto delle perizie tecniche

Cosa devono attestare le perizie? Le perizie sono appunto perizie tecniche e devono comprovare l’appartenenza, per i beni materiali e immateriali 4.0, agli elenchi tassativi dei rispettivi allegati quarto e quinto annessi alla legge 199 2025. Si tratta di elenchi che hanno subito un ampio rinnovamento a seguito anche dell’evoluzione tecnologica intercorsa nel decennio rispetto agli elenchi degli allegati A e B annessi alla precedente legge 03/02/2016.
Devono attestare anche, in relazione a questi beni, il possesso dei requisiti tecnici e l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura per gli impianti di autoproduzione destinata esclusivamente ad autoconsumo di energia da fonte rinnovabile.
Le perizie tecniche devono attestare le caratteristiche previste dal medesimo decreto attuativo. Ad esempio, devono attestare il corretto dimensionamento degli impianti rispetto al fabbisogno energetico della struttura produttiva.
Sussiste infatti un vincolo generale: l’impianto FER non possa produrre oltre il 5% in più del fabbisogno energetico dell’intera struttura produttiva, e questo per assicurare la finalità di autoconsumo.

Soggetti abilitati alla perizia

I soggetti abilitati al rilascio della perizia asseverata sono gli ingegneri o i periti industriali iscritti nei rispettivi albi professionali; relativamente al solo settore agricolo, i dottori agronomi e forestali, gli agrotecnici laureati o i periti agrari laureati oppure, in alternativa, un ente di certificazione accreditato che può rilasciare l’attestato di conformità.

Certificazione contabile obbligatoria

Ulteriore adempimento obbligatorio, indipendentemente dal costo e indipendentemente dal fatto che l’impresa sia soggetta all’obbligo di revisione legale dei conti, è la produzione di una certificazione contabile degli investimenti effettuati.
Il decreto attuativo prevede quindi l’obbligo generalizzato e non prevede alcun rimborso sui costi della certificazione. Non sono previsti bonus a vantaggio soprattutto delle imprese che sono prive del revisore legale dei conti.
Il soggetto deputato al rilascio della certificazione contabile è il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se presente oppure, per le sole imprese non obbligate, un revisore legale iscritto alla sezione A dell’albo di quel decreto legislativo 30/09/2010.
La certificazione contabile, come di consueto, deve attestare l’effettivo sostenimento dei costi ammissibili e la corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

Valutazione di convenienza dell’incentivo

È dunque chiaro che, per investimenti di ammontare esiguo, si imponga in capo alle imprese l’onere di valutare preventivamente la convenienza dell’incentivo fiscale iper ammortamento, considerato che bisogna sostenere una serie di costi per le innumerevoli comunicazioni da trasmettere al GSE, per le perizie tecniche asseverate corredate da analisi tecnica e per le certificazioni contabili.

Di Stefano Rossetti

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