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L’impresa sociale – Episodio 138

Podcast d'informazione sulle ultime novità normative e in materia di adempimenti per commercialisti e studi. L’impresa sociale – Episodio 138.

di GBsoftware | · aggiornato il · 7 min di lettura

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L’impresa sociale non è una forma civilistica a sé stante ma è una “qualifica”, ovvero una modalità specifica del “fare impresa” che prescinde dalla forma giuridica dell’organizzazione che la assume. La qualifica di impresa sociale può essere acquisita da tutti gli enti privati sia del libro I (associazioni, fondazioni, comitati) che del libro V del codice civile (cioè società, sia di capitali che di persone, con l’eccezione delle società con un unico socio persona fisica).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e in particolare la Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, promuove e sviluppa le attività di sostegno all’impresa sociale.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.138 L’impresa sociale” su Spreaker.

l’impresa sociale: i soggetti

La disciplina dell’impresa sociale è stata revisionata dal decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, modificato dal D. Lgs 95/2018, che, in attuazione della Legge delega n. 106/2016, ha revisionato la disciplina di settore, e prevede:

  • possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del citato decreto, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività;
  • non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati;
  • agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del D.lgs. n. 112/2017 si applicano a particolari condizioni;
  • le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla Legge n. 381/1991, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Ad esse le disposizioni del D. Lgs. n. 112/2017 si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili.

La qualifica di impresa sociale può essere assunta dalle organizzazioni che:

  • esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale;
  • perseguano finalità civiche e solidaristiche, non abbiano scopo di lucro e pertanto limitino la quota di utili che è possibile redistribuire;
  • adottino modalità di gestione responsabili e trasparenti;
  • favoriscano il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

La qualifica in oggetto, non modifica la natura giuridica civilistica dell’ente, perciò potrebbe anche essere persa o oggetto di rinuncia. In caso di perdita o rinuncia della qualifica è necessario procedere alla devoluzione del patrimonio ad altro ente del Terzo settore (ETS) o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.

l’impresa sociale: i soggetti esclusi

La qualifica di impresa sociale non può essere acquisita da:

  • le società costituite da un unico socio persona fisica: tali soggetti non possono nemmeno controllare direttamente o indirettamente le imprese sociali, né esprimerne il presidente;
  • le amministrazioni pubbliche. La definizione è intesa in senso ampio, che include, tra l’altro: le aziende dello Stato a ordinamento autonomo; i consorzi e associazioni di Regioni, Province, Comuni e comunità montane; le università; gli istituti autonomi case popolari; le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni; le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;
  • gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

Queste realtà possono essere socie di un’impresa sociale ma non ne possono detenere il controllo o in qualsiasi modo, diretto o indiretto, esercitarne la direzione. I volontari, nell’impresa sociale, devono essere minoritari e devono operare rispetto ai lavatori retribuiti in modo complementare e non in sostituzione. La qualifica di impresa sociale non può essere compatibile con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, ove il numero dei volontari deve essere prevalente.

Si rammenta che non è possibile essere iscritti contemporaneamente in due sezioni del RUNTS; pertanto, con l’ottenimento della qualifica di impresa sociale si perderebbero comunque quelle di organizzazione di volontariato o di associazione di promozione sociale o qualsiasi altra definizione relativa ad altre sezioni del registro unico.

Alle imprese sociali si applicano, nel caso in cui siano compatibili, tutte le prescrizioni previste per gli enti del Terzo settore, mentre per gli aspetti non disciplinati fa fede il codice civile con riferimento alla natura giuridica “di partenza” (associazione, fondazione, società, ecc.) dell’impresa sociale.

La costituzione dell’impresa sociale

L’impresa sociale è costituita con atto pubblico, e gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell’impresa, indicando in particolare l’oggetto sociale, con specifico riferimento alle attività di interesse generale svolte e all’assenza dello scopo di lucro.

L’impresa sociale si iscrive in un’apposita sezione del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale. Tale iscrizione soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

La denominazione dell’impresa sociale, i relativi atti e la corrispondenza, devono contenere l’indicazione di “impresa sociale”. Tale indicazione, o indicazioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle imprese sociali.

L’impresa sociale deve depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, considerando ance la natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.

Le imprese sociali costituite in forma di società secondo le indicazioni del Libro V del codice civile (escluse quindi associazioni e fondazioni, che non possono, anche se qualificate come imprese sociali, distribuire in alcun modo utili), possono destinare eventuali utili ed avanzi di gestione a finalità diverse dallo svolgimento dell’attività statutaria o dall’incremento del patrimonio.

Le imprese sociali a differenza degli altri enti del terzo settore  possono redistribuire gli utili entro certi limiti.

Qualora l’impresa sociale sia costituita in forma di società, la distribuzione degli utili può avvenire:

  • sotto forma di rivalutazione o aumento della quota versata dal socio, nei casi di aumento gratuito del capitale disciplinati dalla legge. Secondo la normativa, quindi, l’impresa sociale può destinare ad aumento gratuito del capitale una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali (dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale), nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di statistica (Roi) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti. In questo caso, il socio mantiene comunque il diritto al rimborso della quota in tal modo aumentata;
  • sotto forma di una limitata distribuzione di dividendi ai soci, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, che può avvenire in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Inoltre, le cooperative sociali possono ripartire ai soci i ristorni a condizione che le modalità e i criteri di ripartizione siano indicati nello statuto o atto costitutivo. È necessario, inoltre, che la ripartizione degli storni ai soci sia proporzionale alla quantità o alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo di gestione mutualistico.

Tutte le imprese sociali possono destinare eventuali utili ed avanzi di gestione a finalità diverse dallo svolgimento dell’attività statutaria o dall’incremento del patrimonio. In particolare, esse possono destinare:

  • una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali (dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale;
  • una quota non superiore al 3% degli utili netti annuali (al netto delle perdite maturate degli anni precedenti) ai fondi per la promozione o lo sviluppo delle imprese sociali istituiti dalla Fondazione Italia Sociale o da altri enti. Le cooperative sociali sono invece obbligate a tale destinazione.

L’impresa sociale, come gli altri enti del terzo settore, non possono procedere alla:

  • corresponsione ad amministratori, sindaci o altre cariche sociali di compensi non proporzionati all’attività svolta o comunque ai livelli di mercato;
  • corresponsione ai lavoratori di compensi superiori oltre il 40% ai contratti di lavoro;
  • remunerazione sopra mercato di strumenti finanziari;
  • acquisto di beni o servizi oltre il prezzo di mercato;
  • cessione di beni o servizi a soci a condizioni inferiori a quelle di mercato.

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