
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.22301 del 2 agosto 2025, ha statuito che l’omesso versamento delle rate diverse dalla prima, dovute a seguito dell’atto di adesione redatto, determina l’irrogazione della sanzione pecuniaria in misura doppia, come dettato dall’articolo 8, comma 3-bis, del D.Lgs.n.218/1997, e non anche la sanzione per omesso versamento previsto dall’articolo 13 del D.Lgs.n.471/1997.
Rate dell’adesione non pagate: quando si applica la sanzione doppia e quando no
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