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Ascolta “Ep.167 La Certificazione Unica e gli aspetti sanzionatori” su Spreaker.

Buongiorno e benvenuti a questo podcast di GBsoftware. Oggi ci occuperemo di certificazione unica e relativi aspetti sanzionatori.

Scadenze, obblighi e sanzioni nella gestione della Certificazione Unica

L’articolo 4, comma 6-ter, 6-quater, del DPR 322 del 1998 si occupa di certificazione unica. Si occupa di definire il contenuto della certificazione unica. Secondo questa disposizione normativa, la certificazione unica deve contenere le somme e i valori corrisposti, quindi sostanzialmente i redditi, le relative ritenute operate e gli eventuali contributi previdenziali assistenziali trattenuti, quindi il sostituto d’imposta che ha in un determinato periodo d’imposta corrisposto dei redditi e effettuato delle ritenute su tali redditi deve certificare le ritenute e i redditi al soggetto sostituito. Per quanto riguarda il termine di consegna al sostituto e di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, dobbiamo sottolineare che per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendenti, redditi da pensione e altre tipologie di redditi, quali ad esempio alcune fattispecie di redditi diversi, devono essere certificati entro il 16 marzo di ciascun anno, quindi nel periodo d’imposta. Per quanto riguarda il periodo d’imposta 2025, il termine. Spirava il 16 marzo del 2026, sia per quanto riguarda la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, sia per quanto riguarda la consegna al sostituto, mentre per quanto attiene le certificazioni uniche di redditi diversi da quelli che abbiamo appena menzionato. E quindi ci riferiamo ai compensi di lavoro autonomo e alle provvigioni erogate. Il termine per trasmettere la certificazione unica è quello del 30 aprile del 2026, mentre per quanto riguarda i redditi esenti e i redditi non dichiarabili. Tramite dichiarazione precompilata il termine è quello di scadenza del modello 7 e 70 del 2026 e quindi generalmente il modello 7 e 70 scade il 31 di ottobre, però in relazione al 2026 il 31 ottobre scade di sabato e quindi il termine. È posticipato al 2 novembre del 2026, quindi, sulla base del calendario fiscale che abbiamo appena menzionato, il termine per la trasmissione e la consegna delle certificazioni uniche relative ai redditi che devono poi confluire. nella dichiarazione precompilata è scaduto il 16 marzo del 2026 e quindi andiamo a vedere in caso di errori od omissioni relativamente alle certificazioni uniche, qual è la risposta sanzionatoria da parte dell’ordinamento. Iniziamo con l’omissione o l’infedele o tardiva consegna della certificazione unica al soggetto percipiente. L’articolo 11 comma uno lettera a del DLGS 471 del 1997 punisce con una sanzione che va da 250 € a 2.000 € appunto l’omessa infedele o tardiva consegna della certificazione unica al soggetto percipiente. Tuttavia questo ritardo ad esempio nella consegna della certificazione unica al soggetto percipiente potrebbe non pregiudicare gli obblighi dichiarativi del soggetto sostituito, in quanto se il ritardo è lieve non pregiudica questo ritardo alcun adempimento fiscale da parte del soggetto sostituito. Quindi in questa ipotesi potrebbe paventarsi l’ipotesi di considerare questo tipo di violazione come meramente formale e quindi non suscettibile di applicazione della sanzione, come previsto dall’articolo 6 comma Comma 5 bis del DLGS472 del 1997, mentre se la violazione riguarda l’obbligo di trasmissione telematica all’amministrazione finanziaria, quindi siamo in un’ipotesi di omessa, infedeli o tardiva trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, il comma se quinques. Dell’articolo quattro del DPR 322 del 1998 prevede una sanzione pari a 100 € per ogni certificazione, quindi per ogni certificazione omessa, per ogni certificazione infedele o tardivamente trasmessa. La stessa norma prevede che nella determinazione della sanzione non si possa applicare il cumulo giuridico. E prevede altresì un tetto alla sanzione pari a 50.000 € per sostituto d’imposta. La stessa norma, tuttavia, prevede che, nell’ipotesi in cui la trasmissione avvenga entro 60 giorni dal termine normativamente previsto, la sanzione si applica in misura ridotta ad un terzo. e la sanzione massima non può superare i 20.000 € per sostituto d’imposta. Le violazioni relative alla trasmissione telematica delle certificazioni uniche all’amministrazione finanziaria può essere ridotta per il tramite del ravvedimento operoso. In passato l’amministrazione finanziaria ha ritenuto che l’istituto del ravvedimento operoso non potesse applicarsi Alle violazioni relative alle certificazioni uniche, infatti, il ravvedimento operoso era incompatibile con la dichiarazione precompilata. Soprattutto le tempistiche del ravvedimento operoso non erano compatibili con le tempistiche della dichiarazione precompilata. Questo era stato affermato dall’amministrazione finanziaria con la circolare sei e del 2015. Recentemente, invece, l’amministrazione finanziaria ha cambiato opinione, infatti, con la circolare 12. Del 2024 è stato affermato che le violazioni relative alle certificazioni uniche possono essere oggetto di ravvedimento. Qual è la sanzione base che però dobbiamo prendere in considerazione per applicare il ravvedimento operoso? Dobbiamo andare a capire se stiamo ravvedendo. Una violazione che comporta la sanzione piena oppure la sanzione ridotta, cioè stiamo andando a ravvedere delle omissioni o delle irregolarità che vengono sanate entro 60 giorni dal termine normativamente previsto, oppure stiamo regolarizzando delle violazioni dopo 60 giorni dal termine di invio normativamente previsto, perché se stiamo ravvedendo. e quindi regolarizzando delle certificazioni uniche e siamo ancora all’interno dei 60 giorni la sanzione base a cui dobbiamo applicare la riduzione da ravvedimento operoso è quella di €33 quindi 1/3 di €100 che è la sanzione prevista dal comma 6 quinques dell’articolo 4 del dpr 322 del 1998 quindi Se poniamo in essere l’adempimento, la regolarizzazione entro 60 giorni applicheremo la riduzione di un nono alla sanzione base di 33,33 €, se invece la regolarizzazione avviene dopo 60 giorni, la sanzione base a cui dovremmo applicare le riduzioni. Di un ottavo o di un settimo è pari a 100 €, quindi a questo punto ci domandiamo: ma cosa è più conveniente attendere l’accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria, l’eventuale accertamento e godere del tetto previsto dalla norma come sanzione massima? E anche sfruttando la riduzione a un terzo delle sanzioni prevista dall’articolo 16 del DLGS 472 del 1997, quindi la cosiddetta acquiescenza, oppure andare a ravvedere ogni singola violazione fruendo del ravvedimento operoso. Quindi i contribuenti, in ipotesi di violazioni plurime, si trovano di fronte a questa scelta. Possiamo dire che in linea. generale conviene sempre il ravvedimento perché attendere l’eventuale controllo da parte dell’amministrazione finanziaria è conveniente solo se vengono posti in essere violazioni in un numero molto alto Infatti se il numero di violazioni è alto quindi a questo punto conviene inviare le certificazioni uniche corrette Senza andare a sanare le violazioni, applicando il ravvedimento operoso, fruendo quindi del tetto massimo di sanzione previsto dalla norma. Se il numero di violazioni è basso, invece, è più conveniente andare ad applicare il ravvedimento operoso. Andando ad esemplificare con dei numeri, quindi, possiamo dire che. Se andiamo ad effettuare l’invio delle certificazioni corrette nei 60 giorni, conviene sanare applicando il ravvedimento operoso se le violazioni sono in numero inferiore a 1800, quindi se dobbiamo sanare meno di 1800 certificazioni uniche. Conviene applicare il ravvedimento operoso, diversamente conviene attendere l’eventuale verifica dell’amministrazione finanziaria. Se invece stiamo andando a regolarizzare le certificazioni uniche spirati i 60 giorni, la convenienza del ravvedimento si ha nell’ipotesi in cui. Le certificazioni uniche oggetto di regolarizzazioni sono inferiori a 1333 se è possibile applicare la riduzione di un ottavo, 1166 invece se possiamo applicare la riduzione di un settimo. Quindi se le violazioni sono in numero inferiore a 1333 conviene il ravvedimento a condizione che si possa applicare. La riduzione ad un ottavo. Se invece il ravvedimento comporta la riduzione della sanzione ad un settimo, il break even è a 1166 violazioni, quindi sotto 1166 violazioni conviene regolarizzare con ravvedimento operoso in se invece le violazioni dovessero superare i 1166. conviene attendere l’eventuale controllo da parte dell’amministrazione finanziaria. Comunque vedete che in tutte le ipotesi fondamentalmente il numero di violazioni è particolarmente importante quindi possiamo affermare che in linea generale regolarizzare l’infedeltà la tardività o l’omissione di trasmissione delle certificazioni uniche è conveniente mediante ravvedimento operoso.

Di Stefano Rossetti

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