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Ascolta “EP.168 Disciplina IVA della perdita” su Spreaker.

Al fine di adeguare all’ordinamento unionale la normativa nazionale, la Legge di Bilancio 2026 ha modifcato alcune norme contenute nel DPR n. 633/1972 per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore.

Disciplina originaria della base imponibile IVA

La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è disciplinata dall’articolo 13, comma 1, del citato decreto n. 633 del 1972, secondo il quale “è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”. Il concetto di “corrispettivi” è definito nel comma 2.

Modifica della disciplina IVA sulle permute

La Legge di bilancio 2026 ha modificato la disciplina IVA sulle permute, intervenendo sull’articolo 13, comma 2, lett. d), del DPR n. 633/1972, prevedendo che dal 1° gennaio 2026 la base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento deve essere determinato non più sul valore normale dei beni o servizi scambiati, ma sull’ammontare complessivo dei costi riferibili a ciascuna cessione o prestazione.

Correzioni introdotte dal Decreto fiscale

Con l’approvazione del Decreto fiscale sono state approvate le correzioni di alcune disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2026. Infatti, dopo alcune anticipazioni del MEF si concretizza, con il D.L. n. 38/2028 (pubblicato nella G.U. del 27 marzo 2026) l’intervento di revisione dell’iperammortamento, della determinazione dell’imponibile IVA relativo alle permute, della tassazione dell’avviamento negativo e del regime di esclusione per i dividendi e PEX.

Conferma della modifica all’articolo 13

La legge di Bilancio 2026 ha modificato la disciplina IVA sulle permute intervenendo sull’art. 13, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 633/1972.

Nuovo criterio di calcolo della base imponibile

È stato previsto che dal 1° gennaio 2026, la base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento non si basa più sul “valore normale” dei beni o servizi scambiati, ma sull’ammontare complessivo dei costi riferibili a ciascuna cessione o prestazione. Questa modifica allinea la normativa italiana al diritto UE, semplificando il calcolo e riducendo contenziosi legati alla stima del valore normale.

Ambito di applicazione

La regola si applica a tutte le permute tra soggetti passivi IVA, con possibilità facoltativa per scambi con non imponibili.

Impatti sui soggetti interessati

Non sono previste deroghe specifiche, ma l’impatto riguarda imprese e professionisti coinvolti in baratti o scambi complessi.

Decorrenza chiarita dal decreto correttivo

Con il decreto correttivo viene precisato che il nuovo criterio si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026.

Regime applicabile ai contratti precedenti

Di conseguenza, per i contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026, continuerà a trovare applicazione il criterio del valore normale.

Chiarimento dei dubbi applicativi

È un intervento che sgombra il campo da ogni dubbio applicativo che era sorto all’indomani del varo della nuova norma.

Tutela del legittimo affidamento

Pertanto, in tal modo, nel rispetto del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, vengono preservati gli assetti negoziali già formati secondo la disciplina previgente.

Semplificazione nella gestione dei baratti complessi

La semplificazione è evidente nella gestione dei baratti complessi: eliminando l’incertezza delle fluttuazioni di mercato, si garantisce una neutralità dell’imposta più coerente con il principio di capacità contributiva. La stabilità dei rapporti in corso è preservata da una clausola di salvaguardia che funge da cerniera verso le nuove disposizioni in materia di reddito d’impresa.

Di Mariangela Paparusso

TAG Disciplina IVAPerditapodcast commercialisti


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