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Ascolta “Ep.166 La validità della compensazione in caso di visto infedele” su Spreaker.

Avete mai pensato a cosa succede se un contribuente, previa apposizione del visto di conformità da parte del professionista, compensa dei propri crediti relativi alle imposte per un importo annuo superiore a 5.000 € e poi successivamente l’Agenzia delle Entrate ne contesta l’infedele o irregolare apposizione? È questo il tema che affronterò in questo nuovo podcast intitolato “La validità della compensazione in caso di visto infedele alla luce della recentissima ordinanza n. 4917 del 5 marzo 2026 resa dalla Corte di Cassazione”.

Il visto di conformità nel sistema dei controlli tributari

Il visto di conformità costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’Agenzia delle Entrate. Sul piano operativo, l’art. 35, comma 1, del D. Lgs. 241/97 prevede l’obbligo del rilascio del visto di conformità in caso di compensazione di crediti relativi alle imposte dirette e di crediti IVA, siano essi annuali o trimestrali, per un importo annuo superiore a 5.000 € o di rimborsi IVA, con riferimento ai crediti sempre annuali e trimestrali di importo superiore a 30.000 euro per ciascun periodo di imposta.

Il ruolo del visto nella dichiarazione IVA annuale e TR

In particolare nell’ambito dell’IVA, il visto di conformità da apporre sulla dichiarazione IVA annuale o sul modello TR assolve il ruolo di certificazione del credito maturato dal contribuente ai fini dell’utilizzo in compensazione orizzontale o della richiesta di rimborso del credito annuale IVA emergente dalla dichiarazione annuale o del credito IVA trimestrale emergente dal modello TR, oltre ai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF, sono tra gli altri legittimati ad apporre il visto di conformità gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o gli iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro che risultino essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali dall’Agenzia delle Entrate che abbiano comunque stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile e abbiano dato comunicazione alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale.

L’inserimento nell’elenco dei professionisti abilitati

Solo dopo l’avvenuta comunicazione alla direzione regionale delle entrate e l’inserimento da parte di quest’ultima del nominativo del soggetto in un apposito elenco informatizzato, il professionista può rilasciare il visto di conformità. Secondo quanto stabilito dall’articolo due del DM 164 del ’99 e secondo anche quanto chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, con diverse circolari, tra cui la 57 e del 2009, la 12 e del 2010, la 32 e del 2014 e la 7 e del 2015.

Gli obblighi del professionista

Il rilascio del visto di conformità implica, in capo al professionista, l’obbligo di controllare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione, la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione rispetto alle risultanze delle scritture contabili e ancora la correttezza formale delle dichiarazioni presentate.

Cosa succede in caso di omissione o visto apposto da non abilitato

Ma cosa succede in caso di riscontro da parte dell’Agenzia delle Entrate di eventuali violazioni in materia di visto di conformità? Ebbene, l’articolo 10, comma 1, lettera A numero 7 del DL 78/2009 ai fini IVA e l’articolo 1, comma 574 della legge 147 del 2013 ai fini delle imposte dirette dell’IRAP dispongono che: In caso di omessa apposizione del visto oppure di apposizione del visto da parte di un professionista non abilitato con apposito atto di recupero, l’ufficio recupera in capo al soggetto che ha beneficiato della compensazione e quindi in capo al contribuente, il credito compensato con i relativi interessi, unitamente all’irrogazione della delle sanzioni. Nella misura del 30%, ovvero del 25% per le compensazioni effettuate a decorrere dal 1 settembre 2024, a meno che prima della notifica dell’atto impositivo non sia stato effettuato un ravvedimento operoso volto a sanare tali irregolarità.

Visto irregolare: sanzioni a carico del professionista

Invece, nel caso di visto di conformità apposto dal professionista, ma ritenuto poi successivamente irregolare da parte dell’Agenzia delle Entrate per i mancati riscontri richiesti dall’articolo due del DM 31 maggio 2000 del 1999. La direzione regionale delle entrate procede con la comminazione in capo al professionista della sanzione di cui all’articolo 39 del decreto legislativo 241 del 97, ossia con la comminazione di una sanzione amministrativa che va da 258 € a 2.582 € e in caso di ripetute violazioni. Con la notifica del provvedimento di sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da uno a tre anni o, in caso di violazioni ritenute gravi, con la segnalazione all’ordine professionale di appartenenza per l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto.

L’interpretazione controversa degli uffici

Ferma restando quindi la normativa così come l’abbiamo esposta, ossia solo in caso di omessa apposizione del visto oppure di apposizione del visto da parte di un professionista abilitato, sarebbe consentito il recupero delle compensazioni già effettuate con comminazione delle sanzioni per indebita compensazione. Alcuni uffici hanno da sempre ritenuto che le predette disposizioni normative stabilirebbero invece il recupero del credito compensato e con le relative sanzioni, anche nel caso di visto infedele o irregolare. e quindi, nel caso di visto infedele per asserita, ad esempio, attestazione falsa o comunque non veritiera della esecuzione dei controlli imposti dal DM 164/99 in capo al professionista incaricato al rilascio del visto di conformità.

La tesi degli uffici: visto irregolare = dichiarazione non vistata

A sostegno di questa tesi, generalmente negli atti di recupero gli uffici scrivono la dichiarazione con un visto di conformità irregolare equivale ad una dichiarazione non vistata e una dichiarazione non vistata equivale ad una dichiarazione priva di quel controllo anticipato sulla esistenza formale del credito compensabile.

La Cassazione interviene: il visto irregolare è violazione formale

Ebbene, proprio questa questione è stata sottoposta al vaglio dei giudici della Corte Suprema che, con la recentissima ordinanza numero 4917 del 5 marzo 2026, hanno chiarito che l’apposizione del visto di conformità irregolare da parte di un soggetto abilitato costituisce una violazione meramente formale. E non equivalendo ad un omesso versamento, non arreca alcun pregiudizio ai controlli da parte dell’erario; pertanto, se il visto di conformità è asseritamente infedele, la compensazione effettuata comunque dal contribuente in presenza di crediti non contestati come inesistenti.

La compensazione rimane valida se il credito non è inesistente

È da considerarsi valida senza applicazione di alcuna sanzione e senza il recupero dei crediti stessi oggetto di compensazione, in particolare al centro della vicenda sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione.

Il caso concreto: visto apposto da professionista abilitato

Vi erano proprio degli atti di recupero IVA con i quali l’Agenzia delle Entrate riteneva che il visto di conformità apposto per conto della società contribuente fosse irregolare, ovvero infedele, per criticità riscontrate nei controlli previsti proprio dall’articolo due del DM 164 del 1999. In sostanza, il visto risultava presente e apposto da un soggetto legittimato, quindi da un professionista autorizzato a fare questo, sebbene senza che fossero stati, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, effettuati i dovuti controlli antecedenti al suo rilascio, imposti dall’articolo due del DM 164 del ’99.

La contestazione dell’Agenzia: mancate verifiche preliminari

In sostanza, l’ufficio contestava in capo al professionista la mancata e infedele verifica, prima del rilascio del visto di conformità, dei presupposti per la compensazione. La fattispecie di dichiarazione con visto di conformità infedele o irregolare per eventuali criticità riscontrate nei controlli che il professionista è chiamato a svolgere in forza dell’articolo due del DM 164 del ’99 prima del rilascio, ad avviso dei giudici della Corte, non può essere considerata alla stregua di una dichiarazione non vistata e dunque sanzionabile. Pertanto, l’Ufficio può tutt’al più procedere con un atto di contestazione sanzioni nei confronti del professionista incaricato, applicando soltanto la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 €.

Separazione tra responsabilità del professionista e validità del credito

In particolare, quindi, i giudici di legittimità con questa importante ordinanza distinguono il profilo della irregolarità infedeltà del visto con sanzione in capo al professionista rispetto al profilo sostanziale della spettanza del credito che riguarda il contribuente, pertanto in caso di mancata contestazione. De Sulla spettanza del credito, ma in caso di contestazione soltanto ed esclusivamente in merito all’eventuale irregolarità o infedeltà di un visto di conformità apposto, secondo i giudici della Cassazione. Il contribuente non deve subire alcun, come dire, alcun problema e quindi non deve subire alcun danno attraverso il recupero e la sanzione per indebita compensazione.

Sanzione solo al professionista

In questo caso andrà sanzionato soltanto il professionista, invero. Il recupero può essere attivato soltanto in caso di omessa presentazione della dichiarazione o meglio di omessa apposizione del visto.

La violazione formale non compromette i controlli

Infatti, dal punto di vista della compensazione, la violazione, in quanto meramente formale, non compromette i controlli e per la sola irregolarità del visto non ricorrono i presupposti per irrogare sanzioni e per recuperare il credito.

I casi di recupero dal 2017 in avanti

Va ricordato comunque che per le dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017, gli uffici possono recuperare il credito compensato nei casi in cui il visto viene totalmente omesso oppure viene apposto da un soggetto non abilitato, o meglio da un soggetto diverso da quello che ha trasmesso la dichiarazione. In questo caso, quindi, il credito compensato può essere recuperato in capo al contribuente maggiorato degli interessi e maggiorato delle ulteriori sanzioni, pari al 30% del credito utilizzato o al 25% per le violazioni commesse dal 1 settembre 2024.

Di Rosanna Acierno

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