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Ascolta “Ep.165 Sport dilettantistico e IVA quando i servizi sportivi sono davvero esenti” su Spreaker.

Quando i servizi sportivi sono davvero esenti? In questo episodio affrontiamo un tema molto pratico per chi opera nel mondo delle associazioni e società sportive dilettantistiche, quando le prestazioni sono davvero esenti da IVA e quando invece diventano attività commerciali soggette ad imposta negli ultimi anni, tra riforma dello sport, interventi normativi e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Un quadro fiscale in evoluzione

Il quadro fiscale è cambiato in modo significativo. Proviamo quindi, con un taglio operativo, a capire quali sono oggi le regole principali.

Le basi europee dell’esenzione IVA

Per capire davvero come funziona questo sistema conviene partire dalle regole che arrivano dal diritto europeo. Bisogna quindi partire dalla normativa europea, la disciplina dell’esenzione IVA per le attività sportive.
Deriva infatti dalla direttiva IVA 2006, che prevede l’esenzione per le prestazioni di servizi strettamente connesse alla pratica dello sport o dell’educazione fisica, quando sono rese da organismi senza scopo di lucro a favore di persone che praticano attività sportiva.

Il recepimento in Italia e le modifiche normative recenti

Questa norma è stata recepita anche nel nostro ordinamento e negli ultimi anni è stata oggetto di diversi interventi normativi. Uno dei passaggi più importanti è arrivato con il decreto legge 75 del 2023 che ha modificato il trattamento IVA delle prestazioni sportive.
Per molti anni le attività svolte dalle associazioni sportive nei confronti dei propri associati erano considerate fuori campo IVA. Oggi, invece, il sistema si sta progressivamente spostando verso il regime di esenzione IVA.
La differenza può sembrare tecnica, ma è molto importante: un’operazione fuori campo IVA non rientra nel sistema dell’imposta, mentre un’operazione esente rientra nel sistema ma senza applicazione dell’imposta, con effetti sul diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.

Chi può applicare il regime agevolato

A questo punto la domanda naturale è: chi può davvero utilizzare questo regime agevolato?
La normativa è chiara: il regime è riservato agli organismi senza scopo di lucro, in particolare alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e alle società sportive dilettantistiche (SSD) senza scopo di lucro.
Restano escluse le società commerciali con finalità di lucro.
Su questo punto è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con un chiarimento del 2025, ribadendo che l’esenzione IVA non può essere applicata da società commerciali che svolgono attività sportiva con finalità imprenditoriali.

Quali prestazioni rientrano nell’esenzione

Il terzo aspetto fondamentale riguarda le prestazioni che possono beneficiare dell’esenzione.
La norma richiede che siano “servizi strettamente connessi alla pratica sportiva”: corsi di avviamento allo sport, allenamenti individuali o di gruppo, educazione motoria, perfezionamento tecnico, formazione istruttori, utilizzo di impianti sportivi, noleggio attrezzature tecniche, organizzazione di gare e manifestazioni sportive dilettantistiche.

Attività che restano soggette a IVA ordinaria

Non tutte le attività svolte dagli enti sportivi rientrano nell’esenzione.
Restano normalmente soggette a IVA: bar e ristorazione negli impianti, servizi alberghieri, attività di intrattenimento o spettacolo, sponsorizzazioni, pubblicità, vendita di articoli sportivi o merchandising.
Sono soggette a disciplina propria anche le prestazioni sanitarie (visite medico-sportive, fisioterapia, riabilitazione), che non sono considerate direttamente connesse alla pratica sportiva.

Servizi complessi e principio della prestazione prevalente

Nella realtà operativa molti servizi sono complessi e comprendono più componenti, come campus sportivi, stage o eventi con servizi accessori.
In questi casi si applica il principio europeo della prestazione prevalente:

  • se la componente sportiva è prevalente, l’intera prestazione può essere esente;
  • se gli elementi accessori hanno autonomia economica, occorre distinguere e applicare l’IVA alle parti commerciali.

Le novità del D. Lgs. 186/2025

Negli ultimi mesi sono state introdotte novità importanti con il decreto legislativo 186 del 2025, che interviene sulla disciplina IVA degli enti del terzo settore.
La modifica principale è il rinvio al 1° gennaio 2036 del passaggio dal regime di esclusione IVA al regime di esenzione per le prestazioni rese agli associati (e tesserati).
Fino al 31 dicembre 2035 molte prestazioni resteranno fuori campo IVA, consentendo agli enti di evitare fatturazione, applicazione dell’imposta, registri e liquidazioni IVA.

Il ruolo del regime 398/1991

Resta centrale anche il regime previsto dalla legge 398/1991, applicabile agli enti sportivi con proventi commerciali annui inferiori a 400.000 €.
Questo regime consente una gestione fiscale semplificata sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte sui redditi.

I tre principi fondamentali del sistema

Arrivati a questo punto, possiamo riassumere con tre principi essenziali:

  1. L’esenzione IVA riguarda solo prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva.
  2. Il beneficio è riservato agli organismi senza scopo di lucro (ASD e SSD)
  3. Le attività commerciali accessorie restano soggette a IVA ordinaria salvo specifiche opzioni.

Conclusioni: la necessità di un approccio prudente

Comprendere questi confini è fondamentale per una corretta gestione fiscale degli enti sportivi e per evitare errori con conseguenze rilevanti.
Il quadro normativo continua ad evolversi ed è essenziale mantenere un approccio prudente e analizzare attentamente la natura delle attività svolte.

Di Fabio Vincitorio

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