
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.16466/2026, ha affermato che la sospensione dell’atto impugnato di cui all’articolo 47 del D.Lgs. n. 546/1992, impedisce all’Amministrazione finanziaria, sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, anche di procedere all’iscrizione a ruolo straordinaria ex articolo15-bis, del D.P.R. n.602/73.
Effetti della sospensione cautelare nel processo tributario
Ai sensi dell’articolo 47, del D.Lgs.n. 546/92, il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio, la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso, con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria.
Il collegio o il giudice monocratico, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata nella stessa udienza di trattazione dell’istanza. L’ordinanza è immediatamente comunicata alle parti. L’ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria.
La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di garanzia.
Nei casi di sospensione dell’atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza.
Resta fermo che in caso di mutamento delle circostanze la corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio, su istanza motivata di parte, può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza.
Stop all’iscrizione a ruolo straordinaria durante la sospensione
È in questo contesto che si inserisce l’ordinanza della Corte di Cassazione 16466/2026, dove gli atti impositivi relativi ad atti di recupero, relativi alla cartella impugnata, sono stati oggetto di sospensione da parte del giudice; cartella emessa anteriormente alla pubblicazione della sentenza della CTP su tali avvisi. Infatti, nonostante la sospensione, l’Ufficio aveva iscritto a ruolo straordinario e notificato la relativa cartella di pagamento.
Per gli Ermellini, che intendono date continuità alla più recente giurisprudenza in tema di esecuzione esattoriale (cfr. Corte di Cassazione, Sentenza n. 21824/2023; conforme, Cassazione, Sentenza n. 26801/2024), la sospensione giudiziale ferma temporaneamente la possibilità per il creditore di agire in executivis e preclude all’Amministrazione finanziaria e all’agente della riscossione la notificazione della cartella di pagamento e il compimento di ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l’esecuzione, la quale deve medio tempore arrestarsi.
Il Collegio non ignora l’esistenza di un più risalente orientamento che si è pronunciato diversamente (Corte di Cassazione, Sentenza n. 20361/2020), ma è convinto che, “qualora l’iscrizione a ruolo sia avvenuta anteriormente a detta sospensione, non vada dato corso agli atti successivi, inclusa la notifica della cartella che veicola il ruolo o la presa in carico, dovendo l’Amministrazione viceversa adottare tutti i provvedimenti interni di segno e direzione contrari alla prosecuzione dell’esecuzione, in attesa della pronuncia sul merito della lite o della revoca della sospensione giudiziale (v. pure Cass. n.40047 del 2021)”.
Il principio di diritto è pienamente condiviso dal Collegio, perché l’interpretazione della norma sopra esposta dà senso alla previsione dell’articolo 47 del D.Lgs. n. 546/1992, e va specificato nel senso che, a maggior ragione, nella vigenza della sospensione, “non può intervenire neppure la formazione del ruolo da parte dell’Amministrazione, presupposto sul quale la notifica della cartella si basa, perché anch’essa rientra nel cono dell’attività esecutiva, impedita dalla sospensione caute lare degli atti presupposti”.
I giudici di Piazza Cavour, inoltre, chiariscono il rapporto tra la sospensione giudiziale e l’iscrizione a ruolo straordinaria ex articolo 15-bis del D.P.R. n. 602/73. Infatti, la concessione della sospensione inibisce l’attività esecutiva, “precludendo all’Amministrazione finanziaria il compimento di ogni ulteriore atto diretto a realizzare o far proseguire l’esecuzione anche con riferimento all’iscrizione a ruolo straordinaria, fosse pure per il concreto pericolo di non riuscire ad ottenerne la restituzione agendo secondo la normale tempistica secondo cui vengono recuperati i crediti fiscali e in presenza di allegata condotta truffaldina di un soggetto che ha utilizzato crediti di imposta inesistenti con una condotta che ha dato origine a complesse indagini penali”.
Infatti, il periculum in mora va valutato ai fini cautelari dal giudice tributario in sede di sospensiva, in questo caso, dell’atto recante la pretesa sostanziale prodromica alla cartella.
E pertanto, la sospensione giudiziale non può essere vanificata “dal successivo rinnovato apprezzamento, neppure incidenter tantum, delle ragioni di urgenza da parte del giudice del processo radicato in conseguenza dell’iscrizione a ruolo straordinaria ex articolo 15-bis d.P.R. n.602/73”.
Del resto, precisano i massimi giudici di legittimità, l’iscrizione a ruolo straordinaria è possibile in assenza di sospensione cautelare dell’atto, comunque efficace solo sino alla pubblicazione della sentenza che su di esso si pronuncia.
In conclusione, la sospensione dell’atto impugnato impedisce all’Amministrazione finanziaria sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado anche di procedere all’iscrizione a ruolo straordinaria ex articolo15-bis, del D.P.R. n. 602/73.
di Gianfranco Antico

